Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31862 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 31862 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 7465-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 180/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2024 R.G.N. 53/2023;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
R.G.N. 7465/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 06/11/2024
PU
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE, confermando la sentenza di primo grado che aveva condannato la società al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 834,31, oltre accessori, a titolo di ‘acconti futuri aumenti contrattuali’ (cd. AFAC) previsti dall’art. 109 del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti RAGIONE_SOCIALE e da computare quale elemento della normale retribuzione -salario unico.
La Corte territoriale ha affermato la natura retributiva della citata voce stipendiale e la sua equiparabilità alla ‘indennità di vacanza contrattuale’ facendo leva sulla finalità della stessa, come enunciata dall’art. 109 del c.c.n.l. 2013 -2015, di ‘ev itare gli effetti distorsivi derivanti dall’eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo’ e sulla previsione di assorbimento di tale voce nell’ambito dei ‘futuri incrementi retributivi’, oltre che sul tenore letterale dell’art. 106 (che include l’indennità di vacanza contrattuale nel ‘salario unico nazionale’ a sua volta compreso nella ‘retribuzione normale’ di cui all’art. 105) e dell’art. 142 (che ha previsto una somma quale ‘una tantum’ da versare a copertura del precedente periodo di vacanza contrattuale -dal 2009 al 2013-, somma non utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale).
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Il Sostituto
Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed ha domandato, in udienza, l’estinzione del giudizio. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, deve darsi atto che la società ricorrente, per il tramite dei difensori, ha depositato atto di rinuncia al ricorso: la rinuncia è stata accettata dal controricorrente.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l’estinzione del giudizio, nulla dovendosi disporre ex art. 391, comma quarto, c.p.c. in ordine alle spese del giudizio di legittimità, vista l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della pubblica