Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10282 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7674/2022 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELL’INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa nella qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALE in persona di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in persona di NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende;
-controricorrenti- e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e per essa nella qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALE in persona di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in persona di NOME COGNOME elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio
dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende;
-ricorrenti incidentali-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELL’INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 629/2022, depositata il 31/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato in fatto che
con la sentenza n. 629/2022, pubblicata il 30/01/2022, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod.civ. dell’atto di trasferimento dell’immobile di INDIRIZZO, int. 19, da NOME COGNOME ad NOME COGNOME
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi;
le Società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato basato su due motivi;
la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che
Va pregiudizialmente osservato che la ricorrente COGNOME ha rinunciato al ricorso in data 21 giugno 2024;
le Società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno a loro volta rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale condizionato ed hanno aderito, ex art. 391, 4° comma, cod.proc.civ., alla rinunzia al ricorso principale.
11) va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione; 12) nulla deve essere liquidato per le spese, ai sensi dell’art. 391, 4 comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2025 dalla