Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10282 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10282 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7674/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa nella qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, in persona di COGNOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende;
-controricorrenti- e sul ricorso incidentale proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e per essa nella qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, in persona di COGNOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende;
-ricorrenti incidentali-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 629/2022, depositata il 31/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato in fatto che
con la sentenza n. 629/2022, pubblicata il 30/01/2022, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod.civ. dell’atto di trasferimento dell’immobile di INDIRIZZO, int. 19, da NOME COGNOME ad NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi;
le Società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato basato su due motivi;
la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che
Va pregiudizialmente osservato che la ricorrente COGNOME ha rinunciato al ricorso in data 21 giugno 2024;
le Società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno a loro volta rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale condizionato ed hanno aderito, ex art. 391, 4° comma, cod.proc.civ., alla rinunzia al ricorso principale.
11) va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione; 12) nulla deve essere liquidato per le spese, ai sensi dell’art. 391, 4 comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2025 dalla