Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19074 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19074 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28855-2020 proposto da:
COGNOME NOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Estinzione giudizio per rinuncia
R.G.N. 28855/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 922/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 23/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 3989/2017, che aveva respinto le sue domande volte a: sentir dichiarare la natura giornalistica e subordinata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra lei e la RAGIONE_SOCIALE dal 25.4.1978 al 31.12.2013, con la qualifica di corrispondente dall’estero, ai sensi dell’art. 11 CNLG, che equipara tale figura a quella di capo servizio; per l’effetto, condannare la società convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 419.887,27, di cui € 365.741,62 per differenze retributive ed € 54.145,65 per TFR, limitatamente al periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2013, con ri serva di agire anche per il pregresso, come da conteggi allegati, o alla diversa somma accertata in corso di causa, oltre accessori.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Ha resistito l’intimata con controricorso.
CONSIDERATO CHE
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il difensore di COGNOME NOME, con atto depositato telematicamente in data 2.5.2024, con i relativi allegati, ha
rappresentato e documentato il decesso, sopravvenuto al deposito del ricorso per cassazione, dell’originaria ricorrente NOME COGNOME, e l’essere COGNOME NOME erede di quest’ultima, per il quale si è costituito, e detto difensore, all’uopo munito di procura speciale rilasciatagli dal COGNOME, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto dalla defunta dante causa; tale atto di rinuncia è stato poi notificato alla controricorrente; a sua volta, quest’ultima, a mezzo dei suoi difensori/procuratori speciali, con atto depositato telematicamente l’8.5.2024, ha dichiarato di accettare tale rinuncia;
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 15.5.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME