Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5860 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28447/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
PREFETTURA di FERRARA
-intimata- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di FERRARA R.G. n. 2897/2022 depositato il 10/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ordinanza del 10/20 ottobre 2022, il Giudice di Pace di Ferrara respinse l’impugnazione promossa da NOME, cittadino marocchino, avverso il provvedimento di espulsione emesso il 30 agosto 2022 dal AVV_NOTAIO di quella stessa città.. Quel giudice, dato atto dell’intervenuta costituzione di quest’ultimo e del contenuto delle sue difese, ritenne che: i) «secondo giurisprudenza, ‘il provvedimento di espulsione è un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il Giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione’ (Cass. Civ., Sez. Unite, 16/10/2006n, n. 22217)»; ii) «In difetto della prova della sussistenza di una causa ostativa all’emissione dell’impugnato decreto di espulsione, il ricorso deve essere ritenuto infondato. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e preso atto che il ricorrente non ha fornito prova di quanto dedotto in ricorso e di essere in possesso dei requisiti che legittimano la sua permanenza in Italia, , rigetta il ricorso e conferma il decreto del AVV_NOTAIO della Provincia di Ferrara n. 137/2022 del 30/08/2022 e notificato in pari data».
Avverso la descritta ordinanza NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il AVV_NOTAIO di Ferrara è rimasto solo intimato.
All’esito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n.18766/2023, pubblicata il 4-7-2023, con cui è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al AVV_NOTAIO di Roma, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE
4 . L’unico formulato motivo, rubricato, «Violazione del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2bis, e art. 19, comma 1, nonché dell’art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», denuncia
la mancata valutazione dei legami familiari del ricorrente nel giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico dello Stato ed il suo diritto alla vita privata e familiare. Si assume che il provvedimento impugnato si è «limitato ad un mero automatismo valutativo delle circostanze (rigetto del ricorso in assenza di un valido permesso di soggiorno), omettendo di effettuare lo scrutinio imposto dall’articolo 13, comma 2bis, nonché dall’art. 8 CEDU, alla stregua del dovuto bilanciamento tra l’interesse pubbl ico ed il diritto alla via privata e familiare del ricorrente».
RITENUTO CHE
Con atto depositato tramite PCT il 13-11-2023 il ricorrente espone che, nella camera di consiglio del 10.7.2023, era decisa da questa Corte con ordinanza n. 25370/23 – RG 28852/2022 la cassazione del medesimo decreto emesso dall’Ufficio del Giudice di pace di Ferrara n. 339 depositato in data 20.10.2022; pertanto, il ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla prosecuzione del presente giudizio;
6. il giudizio va dichiarato estinto, preso atto di quanto sopra, ex art.391 cod. proc. civ., nulla dovendosi disporre sulle spese.
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 14/11/2023.