Estinzione del Giudizio: Quando l’Accordo Supera la Sentenza
Nel complesso mondo delle controversie legali, non sempre si arriva a una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il percorso processuale si interrompe prima, come nel caso di estinzione del giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio pratico, mostrando come l’adesione a una definizione agevolata possa portare alla chiusura anticipata di una causa previdenziale, rivelandosi una scelta strategica per le parti coinvolte.
I Fatti di Causa: dalla Prescrizione all’Accusa di Dolo
La vicenda ha origine dall’opposizione di un professionista a un avviso di addebito emesso da un ente previdenziale per contributi non versati relativi a un’annualità passata. Inizialmente, il tribunale di primo grado aveva dato ragione al professionista, dichiarando il credito dell’ente estinto per prescrizione.
La situazione si è capovolta in secondo grado. La Corte d’Appello ha accolto il ricorso dell’ente, sostenendo una tesi molto severa: la prescrizione non era maturata perché il suo decorso era stato sospeso. La causa della sospensione? Il professionista aveva dolosamente omesso di compilare il quadro specifico della dichiarazione dei redditi relativo alla sua posizione contributiva. Secondo i giudici d’appello, questo occultamento del debito aveva impedito all’ente di esigere il credito, giustificando la sospensione dei termini fino alla notifica di un avviso bonario anni dopo.
La Decisione della Cassazione e l’impatto della definizione agevolata
Il caso è approdato in Corte di Cassazione. Tuttavia, prima che i giudici potessero pronunciarsi sul delicato tema della sospensione della prescrizione per omessa dichiarazione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. Il professionista ha presentato una richiesta di adesione alla definizione agevolata per i contributi oggetto della controversia e, contestualmente, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. L’ente previdenziale, dal canto suo, ha accettato la rinuncia.
A questo punto, la Suprema Corte non è entrata nel merito della questione. Ha semplicemente preso atto della volontà delle parti di porre fine alla lite. Di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente la causa senza una decisione sul diritto controverso.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono di natura prettamente processuale. La Corte ha applicato l’articolo 391, ultimo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che, nel giudizio di Cassazione, se il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta tale rinuncia, il processo si estingue. Non c’è più un interesse delle parti a ottenere una sentenza, e il sistema giudiziario viene alleggerito da una controversia che ha trovato una soluzione extragiudiziale.
In coerenza con l’estinzione del giudizio per accordo tra le parti, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali. Ciò significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali, senza che nessuna delle due fosse condannata a rimborsare quelli dell’altra. Si tratta di una prassi comune quando la chiusura del processo deriva da una scelta concordata e non da una vittoria di una parte sull’altra.
Conclusioni
Questo caso evidenzia un aspetto fondamentale della giustizia: la risoluzione delle controversie non passa esclusivamente attraverso le aule di tribunale e le sentenze. Strumenti come la definizione agevolata offrono una via d’uscita pragmatica, consentendo di chiudere contenziosi lunghi e costosi con certezza e rapidità. Per il professionista, significava risolvere il debito a condizioni potenzialmente favorevoli ed evitare l’incertezza e le ulteriori spese di un giudizio dall’esito non scontato. Per l’ente, ha significato un incasso certo e immediato dei contributi. La decisione della Cassazione, dichiarando l’estinzione del giudizio, non fa che ratificare la volontà delle parti, dimostrando come l’autonomia negoziale possa prevalere sulla continuazione della lite.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio?
Perché il ricorrente, ovvero il professionista, ha rinunciato al ricorso dopo aver presentato domanda di adesione alla definizione agevolata per i contributi contestati. La controparte, l’ente previdenziale, ha accettato questa rinuncia.
Qual era la principale questione legale al centro della controversia prima della rinuncia?
La questione principale era se il credito dell’ente previdenziale fosse prescritto. La Corte d’Appello aveva stabilito di no, ritenendo che la prescrizione fosse stata sospesa a causa dell’omessa compilazione di una parte della dichiarazione dei redditi da parte del professionista, qualificata come un occultamento doloso del debito.
Cosa ha deciso la Corte riguardo alle spese legali?
La Corte ha disposto la compensazione delle spese. Questo significa che ciascuna parte ha dovuto sostenere i propri costi legali, senza alcun rimborso dall’altra. Questa è una decisione comune quando un processo si estingue per accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11667-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1812/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 567/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
Oggetto
R.G.N. 11667/2020
COGNOME
Rep.
Ud.30/10/2024
CC
del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 31.10.19 la corte d’appello di Milano ha accolto l’impugnazione dell’INPS avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto, sull’assorbente profilo della prescrizione del credito, l’opposizione proposta dall’ ing. NOME COGNOME iscritto d’ufficio alla gestione separata presso l’INPS in quanto non soggetto alla iscrizione presso la Cassa professionaleavverso l’avviso di addebito notificato dall’Istituto per contributi non versati e relative sanzioni civili per l’anno 2008; la Corte d’appello ha per converso ritenuto la pretesa contributiva dell’INPS non prescritta in ragione, agli effetti della concreta possibilità di esigere il credito, del fatto che il professionista aveva omesso dolosamente la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; ciò aveva determinato la sospensione del decorso del termine prevista dall’art. 2941 n. 8 cod.civ., con l’effetto di impedire la prescrizione essendo il relativo termine, decorrente dalla data di scadenza del termine di pagamento dei contributi (16 giugno 2009), rimasto sospeso dal 25 settembre 2009 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi) e poi interrotto mediante notifica di avviso bonario avvenuta il 3 luglio 2014. Con ordinanza interlocutoria n. 10073 del 22 la Sesta sezione della Corte ha rimesso a questa sezione la causa per la sua definizione.
Nel corso del giudizio l’ingegnere ha presentato richiest a di adesione alla definizione agevolata con riferimento ai contributi di cui all’avviso di addebito imp ugnato e ha dichiarato di rinunciare al ricorso con accettazione da parte dell’Inps.
Pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre