Estinzione Giudizio per Accordo: La Cassazione Conferma la Fine della Lite
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo civile e si verifica quando la lite cessa prima di una decisione sul merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina una delle cause più comuni di estinzione: l’accordo transattivo tra le parti. Questo caso, nato da una controversia in materia bancaria, dimostra come la volontà delle parti di porre fine a una disputa possa prevalere sulla prosecuzione del contenzioso, portando alla chiusura formale del procedimento.
I Fatti di Causa: Dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda trae origine dall’azione legale di una società a responsabilità limitata contro un noto istituto bancario. La società contestava la validità di alcune clausole del contratto di conto corrente, in particolare quelle relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo), e chiedeva la restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite dalla banca.
I Gradi di Merito
In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda della società, condannando la banca a restituire una somma considerevole. Successivamente, la Corte d’Appello, adita dalla banca, riformava parzialmente la sentenza, riducendo l’importo del credito spettante alla società. Insoddisfatta della decisione di secondo grado, la società proponeva ricorso per Cassazione.
L’Accordo e la Conseguente Estinzione del Giudizio
Il punto di svolta si è verificato in prossimità dell’udienza davanti alla Suprema Corte. Le parti in causa hanno raggiunto una transazione, un accordo bonario per risolvere definitivamente la lite. A seguito di tale accordo, la società ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla sua prosecuzione. La banca, a sua volta, ha aderito a tale rinuncia, accettandola e concordando sulla compensazione delle spese legali.
La Decisione della Suprema Corte
Preso atto della rinuncia e della relativa accettazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che applicare il dettato normativo, in particolare l’art. 391 del codice di procedura civile. Questa norma prevede che, in caso di rinuncia, il processo si estingua. Di conseguenza, il giudizio si è concluso senza una pronuncia sul merito delle questioni sollevate nel ricorso.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza è prettamente processuale. La Corte si è limitata a constatare il venir meno dell’oggetto del contendere a seguito dell’accordo intervenuto tra le parti. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ha privato la Corte della possibilità di esaminare i motivi di doglianza. La funzione stessa del processo, ovvero risolvere una controversia, era venuta meno perché le parti l’avevano risolta autonomamente. Per quanto riguarda le spese del giudizio di Cassazione, la Corte non ha emesso alcuna statuizione, in quanto la parte intimata (la banca) non si era formalmente costituita in giudizio, pur avendo sottoscritto la dichiarazione di rinuncia.
Conclusioni: L’Importanza della Transazione
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, sottolinea un aspetto fondamentale della gestione delle controversie legali. La transazione rappresenta uno strumento efficace per le parti per porre fine a una lite in modo rapido e certo, evitando i tempi, i costi e le incertezze dei vari gradi di giudizio. La decisione della Cassazione di dichiarare l’estinzione del giudizio non è una valutazione nel merito della disputa originaria, ma il riconoscimento formale che la volontà conciliativa delle parti ha prevalso, ponendo fine al contenzioso e rendendo superfluo l’intervento del giudice.
Cosa succede a un processo se le parti raggiungono un accordo?
Se le parti raggiungono un accordo (transazione) e la parte che ha promosso il ricorso vi rinuncia formalmente con l’accettazione della controparte, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo senza una decisione nel merito.
Perché la Corte di Cassazione non si è pronunciata sulla questione degli interessi bancari?
La Corte non si è pronunciata nel merito perché la società ricorrente ha rinunciato al ricorso. La rinuncia, accettata dalla banca, ha fatto venir meno l’oggetto della controversia, impedendo ai giudici di esaminare le questioni sollevate.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
Nel caso specifico, la Corte non ha preso decisioni sulle spese del giudizio di Cassazione perché la controparte non si era formalmente costituita. Generalmente, le spese vengono regolate nell’accordo di transazione tra le parti stesse, come avvenuto in questa vicenda.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5578 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20392/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 190/2021 depositata il 21/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
LA CORTE OSSERVA
1.- La RAGIONE_SOCIALE ha chiesto al Tribunale di Napoli sezione di Ischia di accertare la nullità delle clausole negoziali contenute nel conto corrente acceso presso la Banca San paolo IMI s.p.a. relative a capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite. La banca si è costituita eccependo la prescrizione del diritto azionato della società attrice e l’infondatezza delle domande.
2.- Il Tribunale, all’esito di CTU, ha accolto la domanda proposta dalla società condannando il Banco di Napoli – succeduto nel rapporto a Banca San Paolo IMI- alla restituzione della somma di euro tre 35.578,76 euro.
3.- La Corte d’appello di Napoli, sul ricorso della banca, in parziale riforma della sentenza, ha accertato che il credito spettante alla società RAGIONE_SOCIALE a titolo di saldo attivo del conto corrente era pari ad euro 13.770,68.
4.- Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società.
– In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di non avervi più interesse a seguito di intervenuta transazione della lite, richiesta cui ha aderito controparte sottoscrivendo la relativa dichiarazione anche con riguardo alla compensazione delle spese
─ Il giudizio deve essere dunque dichiarato estinto. Nessuna statuizione va assunta circa le spese di lite del gravame, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della 1° Sezione