Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 24020 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 24020 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5369/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l e rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 1240/2020 depositata il 15/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Sostituto Procuratore Generale, il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso, affermando la giurisdizione del giudice italiano.
*
Rilevato che le ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME hanno depositato rinunce agli atti del processo, accettata dalle controparti.
Ritenuto pertanto che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 cod. proc. civ., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378;
Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894).
Considerato che le parti hanno concordato anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c.;
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite