Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20664 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20664 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28852/2020 R.G. proposto da:
AMBASCIATA DELL’IRAQ PRESSO LA REPUBBLICA ITALIANA, in persona dell’Ambasciatore plenipotenziario della Repubblica dell’Iraq, NOME COGNOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo procuratore p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
unitamente
all’avvocato
(CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale p.t., NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
e con l’intervento di
MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DELLO STATO ITALIANO;
-intimato-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1663/2020 depositata il 11/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il curatore fallimentare dell’impresa COGNOME NOME aveva ceduto alla società inglese RAGIONE_SOCIALE il credito di euro 77.450,00 vantato dalla fallita nei confronti del RAGIONE_SOCIALE della pianificazione dell’Iraq, avente causa nella pretesa del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto stipulato nel 1990, avente ad oggetto lo studio, la progettazione, l’esecuzione dei disegni tecnici e di analisi e fornitura dei metalli necessari per realizzare una moschea e il Centro universitario islamico di Baghdad;
il giudizio promosso dal cedente dinanzi al Tribunale di Massa avverso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in Italia, la Repubblica dell’Iraq, il RAGIONE_SOCIALE della pianificazione iracheno, lo RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la condanna al pagamento di $ 10.000.000, si concludeva con la sentenza di condanna n. 800/2003, passata in giudicato;
la cessionaria poi cedeva il 50% del credito dell’impresa COGNOME pari all’importo di euro 180.000,00 ad RAGIONE_SOCIALE che poi lo cedeva a RAGIONE_SOCIALE;
le parti irachene convenivano dinanzi al Tribunale di Firenze RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, deducendo la nullità della originaria cessione di crediti dal Fallimento COGNOME a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la nullità della subcessione da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE o, in subordine, la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., del trasferimento del credito da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE;
con la sentenza n. 3141/2005, il Tribunale di Firenze rigettava le domande e la Corte d’appello di Firenze, con la pronuncia, n. 1663/2020 depositata il 11/09/2020, ha disatteso l’appello delle parti irachene e confermato, per l’effetto, la pronuncia di primo grado;
l’RAGIONE_SOCIALE in Italia ricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulando tre motivi;
resistono con separati controricorsi RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che:
1) con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.;
con il secondo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 337, 2° comma, cod. proc.civ.;
con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1342, 1344 e 1418 cod. civ.;
non deve provvedersi allo scrutinio dei suddetti motivi, perché, in data 7 giugno 2024, sono pervenute presso la Cancelleria della Corte di Cassazione due dichiarazioni provenienti, rispettivamente, dagli avvocati COGNOME e COGNOME, per conto delle società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, e dagli avvocati COGNOME e COGNOME, per conto dell’RAGIONE_SOCIALE dell’Iraq presso la Repubblica italiana (seguita quest’ultima, in data 18 giugno 2024 , dall’attestazione di conformità della corrispondenza all’originale cartaceo della copia informatica dell’atto di rinuncia agli atti), con cui le parti hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente agli atti del presente giudizio nei confronti della controparte e di accettare reciprocamente detta rinuncia, a spese interamente compensate;
va dunque pronunciata l’estinzione del giudizio di legittimità;
ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., nulla va disposto in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio;
né trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater .
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24/06/2024 dalla Terza