Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
L’esito di un ricorso in Cassazione può essere deciso non solo nel merito, ma anche da aspetti puramente procedurali. Un recente decreto della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale rispettare le scadenze, evidenziando come l’inerzia di una parte possa portare alla drastica conseguenza dell’estinzione del giudizio di cassazione. Questo principio, sancito dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, mira a snellire il contenzioso e a scoraggiare la prosecuzione di liti senza reale convinzione.
I fatti del caso
Una nota società operante nel settore dei trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante la fase preliminare, in conformità con la procedura prevista dall’art. 380-bis c.p.c., alle parti veniva comunicata una proposta per una definizione rapida del giudizio.
La legge, in questi casi, concede alla parte ricorrente un termine perentorio di quaranta giorni per manifestare la propria volontà di proseguire, chiedendo che la Corte si pronunci sulla questione. Tuttavia, nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza di decisione.
La procedura di estinzione del giudizio di cassazione
La normativa processuale è chiara: il silenzio della parte ricorrente di fronte alla proposta di definizione semplificata equivale a una rinuncia al ricorso. L’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile stabilisce infatti una presunzione legale di rinuncia. Lo scopo è evidente: deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte, evitando che si discutano ricorsi sui quali la stessa parte che li ha promossi non dimostra più un concreto interesse.
Quando scatta questa presunzione, la Corte non entra nel merito della controversia ma si limita a prendere atto dell’inattività e, come conseguenza, dichiara l’estinzione del processo, come previsto dall’art. 391 c.p.c.
Le motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione, nel caso in esame, è stata una diretta e inevitabile applicazione della legge. I giudici hanno semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la società ricorrente avesse depositato un’istanza per la decisione del ricorso.
Questo comportamento omissivo ha attivato il meccanismo previsto dalla norma, interpretando il silenzio come una rinuncia tacita. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. La motivazione del decreto si fonda interamente su questo presupposto procedurale, senza alcuna valutazione sul contenuto o sulla fondatezza dei motivi di ricorso originariamente proposti.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel processo, e in particolare nel giudizio di Cassazione, ogni passaggio e ogni scadenza hanno un peso determinante. L’inerzia non è mai una scelta neutra e può comportare conseguenze irreversibili, come la chiusura del processo e la condanna al pagamento di tutte le spese legali.
Per le aziende e i loro legali, questo decreto è un monito sull’importanza di monitorare attentamente ogni fase del contenzioso. La mancata richiesta di decisione entro il termine non solo vanifica l’intero percorso giudiziario intrapreso, ma si traduce anche in un costo economico certo, rappresentato dalla liquidazione delle spese a favore della controparte. In questo caso, la società ricorrente è stata condannata a pagare oltre 1.200 Euro, oltre agli accessori di legge, a causa di una semplice omissione procedurale.
Cosa succede se una parte non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Secondo il decreto, se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività?
Il provvedimento stabilisce che la parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, è condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte.
È possibile evitare l’estinzione del giudizio dopo aver ricevuto la proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Sì, sulla base di quanto emerge dal decreto, la parte ricorrente avrebbe potuto evitare l’estinzione semplicemente presentando un’istanza per la decisione del ricorso entro il termine perentorio di quaranta giorni previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21018 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21018 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1428/2025 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO DOMICILIO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.704/2024 depositata il 16/07/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025