Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10531 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19369/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME ( -) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME, RIMA DI COGNOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti-
nonchè
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 97/2022 depositata il 28/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha concesso in locazione un suo immobile alla società RAGIONE_SOCIALE con un contratto del 1995.
L’obbligazione assunta dalla conduttrice è rimasta inadempiuta, secondo le prospettazioni della locatrice che, in tal modo, ha acquisito il credito al corrispettivo scaduto.
A fronte di ciò, i due soci della conduttrice avevano garantito -nei confronti di RAGIONE_SOCIALE -l’esatto adempimento della obbligazione di pagamento dei canoni.
Tuttavia, uno dei soci illimitatamente responsabili di COGNOME, la conduttrice, ossia NOME COGNOME, poi deceduto, ha alienato un immobile ad NOME COGNOME.
E dunque, la società creditrice RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE, nonché i suoi soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno proposto domanda di simulazione o, in subordine, di revocatoria di quell’atto di vendita, sul presupposto della diminuzione patrimoniale che l’atto ha comportato con conseguente danno per le ragioni del creditore.
In quel giudizio si sono costituiti i convenuti per chiedere il rigetto della domanda e per formulare domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per abuso del processo. Parimenti, è stato chiamato in causa NOME COGNOME, legale rappresentante della
conduttrice, che ha aderito alla domanda chiedendone invece l’accoglimento.
Nelle more, deceduto NOME COGNOME il procedimento è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi.
Il Tribunale di Massa ha rigettato la domanda principale ed anche quella riconvenzionale.
La Corte di Genova ha invece accolto l’appello principale rigettando quello incidentale.
In pratica la Corte di Appello ha ritenuto che l’atto di disposizione ha costituito pregiudizio per le ragioni della società creditrice, il cui credito, a differenza di quanto era stato eccepito dai convenuti, non poteva ritenersi prescritto.
Questa decisione è ora impugnata per cassazione dagli eredi COGNOME con sei motivi di ricorso, di cui chiedono, con controricorso, il rigetto, la Ri.Ma ed i soci NOME e NOME COGNOME.
Ragioni della decisione
Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza i ricorrenti, con atto del 25.2.2025, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
La controparte ha accettato con atto del 3.3.2025.
La rinuncia è validamente proposta, ed è stata accettata.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso ex art. 391 c.p.c.
Non è a farsi luogo a pronunzia in odine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c.
Trattandosi di rinuncia accettata non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia al ricorso ex art. 391 c.p.c.
Roma 14.3.2025
Il Presidente