Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 957 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 957 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28586/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante e amministratore delegato, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege ;
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO n. 704/2022, depositata il 03/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con la sentenza n. 322/2021, rigettava l’opposizione al decreto n. 1520/2019 con cui a RAGIONE_SOCIALE era stato ingiunto il pagamento di euro 600,00, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del Reg. CE n. 261/2004 in favore di NOME COGNOME e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Busto Arsizio, all’esito del giudizio di appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, ha accolto parzialmente il gravame, riducendo ad euro 300,00 la somma spettante al COGNOME a titolo di compensazione pecuniaria.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Si dà atto che la presente decisione è stata assunta con la partecipazione del Consigliere relatore tramite videoconferenza disposta sul canale Teams, in forza del decreto, ex art. 140bis disp. att. cod.proc.civ., del Presidente del Collegio del 21 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente dato atto che in data 14 novembre 2025 è pervenuto atto di formale rinuncia al ricorso con contestuale accettazione del controricorrente proveniente, rispettivamente dai legali rappresentanti della RAGIONE_SOCIALE e del rappresentante legale
del resistente, il cui mandato consentiva loro di rinunciare al ricorso e al controricorso.
Il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinuncia.
In applicazione dell’art. 391, ult. comma, cod.proc.civ., non v’è da provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560 e successiva giurisprudenza conforme).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME