Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8404/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELL’INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende;
-controricorrenti- e sul ricorso incidentale condizionato proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che le rappresenta e difende;
-ricorrenti incidentali-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 629/2022, depositata il 31/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato in fatto che:
con la sentenza n. 629/2022, pubblicata il 30/01/2022, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod.civ. dell’atto di trasferimento dell’immobile di INDIRIZZO, int. 19, da NOME COGNOME ad NOME COGNOME
NOME di Veroli ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi;
le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato basato su due motivi;
la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
Considerato che:
Va pregiudizialmente osservato che il ricorrente di Veroli ha rinunciato al ricorso in data 21 giugno 2024;
Le Società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno a loro volta rinunciato al controricorso e al ricorso incidentale condizionato ed hanno aderito, ex art. 391, 4° comma, cod.proc.civ., alla rinunzia al ricorso principale.
V a pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione; N ulla deve essere liquidato per le spese, ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2025 dalla