Estinzione del giudizio in Cassazione: Analisi di un caso di rinuncia al ricorso
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un complesso contenzioso possa concludersi non con una sentenza sul merito della questione, ma attraverso un atto processuale che porta all’estinzione del giudizio. Questo meccanismo, previsto dal nostro codice di procedura civile, permette alle parti di porre fine a una lite, spesso a seguito di un accordo transattivo. Analizziamo i dettagli del caso per comprendere le implicazioni pratiche di questa scelta.
I Fatti di Causa: Dal Tribunale alla Corte di Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia tra una società a responsabilità limitata e un istituto bancario riguardo la determinazione del saldo di un conto corrente.
In primo grado, il Tribunale aveva accertato un debito della società correntista per un importo relativamente contenuto, pari a circa 4.800 euro.
La decisione veniva però riformata in sede di gravame. La Corte d’Appello, infatti, ricalcolava il saldo debitore, innalzandolo drasticamente a oltre 106.000 euro.
Contro questa seconda sentenza, ritenuta pregiudizievole, la società proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un’errata determinazione dei tassi di interesse applicati al rapporto bancario. L’istituto di credito si costituiva in giudizio presentando un controricorso per difendere la sentenza d’appello.
La Svolta del Processo e l’Estinzione del Giudizio
Il percorso del giudizio in Cassazione ha subito una svolta decisiva. Inizialmente, era stata formulata una proposta per una definizione accelerata della causa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ma la società ricorrente aveva insistito per una decisione nel merito.
Successivamente, però, la stessa società ha cambiato strategia, depositando un atto di rinuncia al ricorso. Questo atto è stato formalmente accettato dalla banca controricorrente. A fronte di questo accordo tra le parti, la Corte Suprema non ha potuto fare altro che prenderne atto.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, constatata la rinuncia della parte ricorrente e la contestuale accettazione della controparte, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni del contendere, ma si limita a certificare la fine del processo per volontà delle parti.
Le Motivazioni: L’Applicazione dell’Art. 391 c.p.c.
La motivazione alla base dell’ordinanza è puramente processuale. Quando la parte che ha promosso l’impugnazione vi rinuncia e la controparte accetta tale rinuncia, il processo si estingue. Questo evento priva il giudice del potere di decidere la controversia.
Una conseguenza diretta e di notevole importanza, esplicitata dalla Corte, riguarda la regolamentazione delle spese legali. Ai sensi dell’articolo 391, quarto comma, del codice di procedura civile, in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese. Si presume, infatti, che le parti abbiano regolato anche questo aspetto nell’ambito dell’accordo che le ha portate a porre fine alla lite.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
La decisione analizzata evidenzia un aspetto fondamentale del processo civile: l’autonomia delle parti. Anche quando una causa è giunta fino all’ultimo grado di giudizio, le parti conservano la facoltà di trovare un accordo e terminare il contenzioso. L’estinzione del giudizio rende definitiva la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello), a meno che l’accordo tra le parti non preveda diversamente. Per le aziende e i privati, questa opzione rappresenta uno strumento strategico per evitare i costi e le incertezze di un’ulteriore fase processuale, raggiungendo una soluzione certa e condivisa al di fuori delle aule di tribunale.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e l’altra parte accetta?
In questo caso, il processo si conclude senza una decisione nel merito. La Corte di Cassazione prende atto della volontà concorde delle parti e dichiara l’estinzione del giudizio.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, chi paga le spese legali?
Secondo l’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile, la Corte non si pronuncia sulle spese di giudizio. Si presume che le parti abbiano trovato un accordo privato anche su questo aspetto, che di solito fa parte della negoziazione che porta alla rinuncia.
Perché una parte dovrebbe rinunciare a un ricorso già presentato?
Le ragioni possono essere diverse. Spesso, la rinuncia è il risultato di un accordo transattivo (un patto extragiudiziale) raggiunto tra le parti, che preferiscono una soluzione certa e immediata piuttosto che attendere l’esito incerto e i tempi lunghi di un giudizio in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7357 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7357 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15520/2022 R.G. proposto da:
, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
4 CF RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME;
ricorrente contro
Banca Popolare di Puglia e Basilicata RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME ;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 113/2022 emessa da Corte di appello di Campobasso il 7 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
LA CORTE OSSERVA
─ Il Tribunale di Campobasso, in parziale accoglimento delle domande proposte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Banca Popolare di Puglia e Basilicata socRAGIONE_SOCIALE pRAGIONE_SOCIALEaRAGIONE_SOCIALE ha dichiarato che alla data del 30 settembre 2016 il saldo del detto conto corrente, a debito della correntista, era pari a euro 4.843,17.
– In sede di gravame , la Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 7 aprile 2022, ha rideterminato il saldo debitore in euro 106.741,67.
La società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la predetta sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i tassi di interesse del contratto di conto corrente bancario dedotto in lite fossero determinati: lo ha fatto con un unico motivo di ricorso, cui resiste, con controricorso, Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e ha depositato memoria.
─ In seguito 4CF ha dichiarato di rinunciare al ricorso e la rinuncia è stata accettata da Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
─ Pertanto il giudizio va dichiarato estinto e, giusta l’art. 391, comma 4, c.p.c., non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione