Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7754 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7754 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 6075/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Nonché contro
INNOCENTI FORESTO, DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrenti –
Nonché contro
Distanze
COGNOME NOME.
– Intimato –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2448/2021 depositata il 21/12/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha rigettato l’appello della ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 688 del 03/06/2016 che aveva condannato l’appellante : 1) ad arretrare fino a cinque metri dal confine l’intero muro costruito sulla particella 282 del foglio 7 del c.f. del Comune di Piandiscò a confine con la limitrofa proprietà di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, nonché il porticato ivi esistente; 2) ad arretrare l’intera parete fronteggiante il fabbricato di NOME e NOME fino al raggiungimento, in ciascun punto delle due pareti contrapposte, della distanza di 10 metri lineari; 3) a pagare a NOME e NOME € 2.917,69 (oltre interessi legali), a titolo di risarcimento della metà dei danni cagionati lesionando la pavimentazione del loro terrazzo; ed aveva respinto le domande proposte dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
In data 15/01/2024 la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato rinuncia all’azione e agli atti del giudizio , dando atto di averla notificata alle controparti che l’hanno accettata ; ha dichiarato di non
avere più interesse al giudizio in quanto le parti hanno conciliato la lite in via stragiudiziale; ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391, cod. proc. civ.
Quanto alla disciplina delle spese: la rinuncia risulta essere stata accettata del difensore dei controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto depositato telematicamente datato 11/01/2024, così che tra la ricorrente e tali parti va disposta la compensazione delle spese.
Non vi è stata analoga adesione alla rinuncia da parte dell’AVV_NOTAIO, nuovo difensore di NOME COGNOME, che, nell’atto datato 15/01/2024, riportandosi alle conclusioni del precedente difensore, ha insistito nella richiesta di inammissibilità e/o rigetto del ricorso.
Pertanto, la ricorrente deve essere condannata a corrispondere a NOME COGNOME le spese del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
Null’altro occorre statuire in tema di spese in quanto NOME COGNOME è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio ; compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e i controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione nei confronti di NOME COGNOME, liquidandole in euro 4.500,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 23 gennaio 2024.