Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Costo del Silenzio
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini e le scadenze non sono meri dettagli formali, ma elementi cruciali che possono determinare l’esito di un intero processo. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente come l’inerzia di una parte possa portare alla drastica conseguenza dell’estinzione del giudizio Cassazione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere il meccanismo dell’art. 380-bis del codice di procedura civile e le sue implicazioni.
I Fatti del Contenzioso
Una nota società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, portando la controversia dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. La controparte, un privato cittadino, si era regolarmente costituito in giudizio per difendere le proprie ragioni.
Nel corso del procedimento, è stata applicata la procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Ai sensi di questa norma, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio, che è stata poi comunicata a entrambe le parti. Questo strumento ha lo scopo di accelerare la risoluzione delle liti quando l’esito del ricorso appare di facile definizione.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze dell’Inerzia
Una volta ricevuta la comunicazione della proposta, la legge concede alla parte ricorrente un termine di quaranta giorni per presentare un’istanza con cui chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso. Questo passaggio è fondamentale: il silenzio della parte ricorrente, protratto oltre il termine indicato, viene interpretato dalla legge come una rinuncia implicita al ricorso stesso.
Nel caso in esame, la società ricorrente non ha compiuto alcun atto entro il termine di quaranta giorni. Questa omissione ha innescato l’automatismo previsto dalla norma, sigillando di fatto il destino del procedimento.
Le Motivazioni della Suprema Corte sull’Estinzione Giudizio Cassazione
La Corte di Cassazione, prendendo atto del decorso del termine senza che la parte ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire il giudizio, ha applicato rigorosamente il dettato normativo. Il decreto si fonda su due pilastri giuridici:
1. L’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.: Questa norma stabilisce che, in caso di mancata richiesta di decisione entro il termine, il ricorso si intende rinunciato. La rinuncia è una causa tipica di estinzione del processo, poiché viene meno l’impulso di parte necessario per la sua prosecuzione.
2. L’art. 391, cod. proc. civ.: Questa disposizione disciplina le conseguenze della rinuncia nel giudizio di Cassazione, prevedendo che la Corte debba dichiarare l’estinzione del giudizio.
Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio Cassazione, ponendo fine al contenzioso. La Corte ha inoltre provveduto a regolare le spese processuali, condannando la società ricorrente, in quanto parte soccombente virtuale, al pagamento delle spese legali in favore della parte controricorrente. Le spese sono state liquidate in Euro 1.300,00 per compensi, oltre a spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente.
Le Conclusioni: una Lezione sulla Procedura Civile
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la vigilanza e la diligenza delle parti sono essenziali. Il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c. è pensato per l’efficienza e la celerità della giustizia, ma richiede un’attenta gestione delle scadenze processuali. Il silenzio, in questo contesto, non è neutro, ma assume il valore legale di una rinuncia, con conseguenze definitive come l’estinzione del giudizio e la condanna alle spese. Per le aziende e i loro legali, questo caso serve da monito sull’importanza di monitorare attivamente ogni fase del processo, specialmente dinanzi alla Suprema Corte.
Cosa accade se la parte ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio entro 40 giorni?
Secondo l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato.
Qual è la conseguenza legale della rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile. Il processo si conclude senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
La parte che ha rinunciato al ricorso (in questo caso, la società ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte. Nel caso specifico, la Corte ha liquidato le spese e ne ha disposto la distrazione in favore dell’avvocato del controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21039 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21039 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 13287/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 980/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Milano
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.
Così deciso in Roma, il 22 luglio 2025