Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 16495 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 16495 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 20/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18655 del 2024 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME con cui domiciliano PEC all’indirizzo EMAIL
-ricorrente-
contro
Azienda sanitaria Locale BA, in persona del Direttore Generale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, dall’Avv. NOME COGNOME con cui domic ilia Pec: EMAILordineavvocatitraniEMAIL
-controricorrente – avverso la SENTENZA Corte d’Appello Bari n. 204/2024 pubblicata il 20/02/2024, RG n. 483/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti il 20 marzo 2025;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
che la mancata opposizione ‘lascia intendere rinunciato’ il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025), come nel presente caso confermato dall’atto di rinuncia depositato PCT il 29 aprile 2025;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2025