Estinzione del Giudizio in Cassazione: Analisi di una Rinuncia Accettata
L’estinzione del giudizio in Cassazione rappresenta una delle possibili conclusioni del processo di legittimità, alternativa alla sentenza di merito. Questo esito si verifica quando sopravviene un evento, come la rinuncia al ricorso, che pone fine alla controversia prima che la Corte si pronunci sul suo contenuto. Un’ordinanza recente offre un chiaro esempio di questa dinamica procedurale, evidenziando le conseguenze di un accordo tra le parti in merito alla chiusura del contenzioso.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da due soggetti contro un decreto emesso dal Tribunale di Torino. La controparte nel giudizio era il fallimento di una società di costruzioni. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, le parti hanno compiuto un passo decisivo: con un atto congiunto, i ricorrenti hanno formalmente dichiarato di rinunciare al proprio ricorso. Nello stesso atto, il fallimento controricorrente ha dichiarato di accettare tale rinuncia, manifestando un consenso pieno alla chiusura anticipata del procedimento.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio in Cassazione
Preso atto della volontà concorde delle parti, la Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha proceduto a dichiarare l’estinzione del giudizio. La decisione non entra nel merito delle ragioni del ricorso, ma si limita a registrare l’evento processuale che impedisce la prosecuzione del giudizio. Questo meccanismo, previsto dal codice di procedura civile, permette alle parti di porre fine a una lite in modo autonomo, evitando i tempi e i costi di un’ulteriore fase processuale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio chiaro, sancito dall’articolo 391 del codice di procedura civile. La norma stabilisce che la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio. Un aspetto fondamentale di questa dinamica riguarda la gestione delle spese legali. La Corte ha infatti sottolineato che, proprio in virtù dell’accettazione della rinuncia da parte della controparte, non si deve pronunciare una condanna alle spese. Questo significa che, salvo diversi accordi privati tra le parti, ciascuna di esse sostiene i propri costi legali. L’adesione della controparte alla rinuncia è interpretata come un accordo sulla chiusura del processo, che include implicitamente una rinuncia alla pretesa di rimborso delle spese.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un importante principio di economia processuale e di autonomia delle parti. La possibilità di concordare la rinuncia e la sua accettazione offre uno strumento efficace per chiudere una controversia in Cassazione in modo rapido e senza ulteriori strascichi economici legati alle spese di lite. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce l’importanza di formalizzare correttamente l’accordo sulla rinuncia per beneficiare dell’effetto automatico previsto dalla legge sull’estinzione del giudizio in Cassazione e sulla mancata pronuncia delle spese, favorendo così soluzioni consensuali anche nell’ultimo grado di giudizio.
Cosa succede se un ricorrente rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se un ricorrente presenta una rinuncia al ricorso e la controparte la accetta, il giudizio di cassazione si estingue. Questo significa che il processo si conclude senza che la Corte emetta una sentenza sul merito della questione.
Perché la Corte non ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese legali?
La Corte non ha emesso una condanna alle spese perché la controparte (il controricorrente) ha formalmente accettato la rinuncia. Secondo l’art. 391 c.p.c., l’adesione della controparte alla rinuncia impedisce la pronuncia di condanna alle spese.
Qual è l’esito finale del procedimento descritto nell’ordinanza?
L’esito finale è la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione. La causa è quindi definitivamente chiusa senza una decisione nel merito da parte della Corte Suprema.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18017 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18017 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17078-2023 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME in proprio, e COGNOME, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI TORINO depositato l’8/6/ 2023;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘adunanza in camera di consiglio del 28/4/2025;
rilevato che i ricorrenti, con atto in data 11/11/2024, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il Fallimento controricorrente, con lo stesso atto, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;
considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima