Estinzione del giudizio in Cassazione: le conseguenze del silenzio
Il processo in Corte di Cassazione è regolato da norme procedurali stringenti, il cui mancato rispetto può avere conseguenze definitive. Una recente decisione della Suprema Corte illustra un caso emblematico di estinzione del giudizio a causa dell’inerzia della parte ricorrente, offrendo importanti spunti di riflessione sull’importanza dei termini processuali e sul funzionamento del rito semplificato.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione promosso da un importante ente previdenziale nazionale contro una cittadina. Il ricorso era diretto a contestare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino.
Una volta incardinato il giudizio presso la Suprema Corte, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questo strumento processuale mira a velocizzare i tempi della giustizia nei casi in cui l’esito del ricorso appare di facile soluzione. La proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel procedimento.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Il punto cruciale della vicenda risiede nella reazione, o meglio, nella mancata reazione dell’ente ricorrente. La legge stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, entro il quale la parte ricorrente deve chiedere la decisione del ricorso, qualora non condivida la soluzione prospettata.
Nel caso di specie, questo termine è trascorso invano. L’ente previdenziale non ha manifestato alcuna volontà di proseguire il giudizio. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha applicato la previsione normativa secondo cui tale silenzio equivale a una rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, ponendo fine al procedimento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base del decreto sono lineari e si fondano su due pilastri normativi chiari.
In primo luogo, la Corte ha applicato l’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Questa norma stabilisce che se, a seguito della comunicazione della proposta del relatore, il ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni, il ricorso si intende rinunciato. L’effetto è automatico e non lascia margini di discrezionalità al giudice.
In secondo luogo, la Corte ha dovuto provvedere alla regolamentazione delle spese processuali, come richiesto dall’articolo 391 del medesimo codice. Pur essendo l’ente ricorrente la parte ‘soccombente’ dal punto di vista procedurale, la Corte ha deciso per la compensazione integrale delle spese tra le parti. La ragione di tale scelta risiede nella “novità della questione” giuridica che era al centro del ricorso al momento del suo deposito. In pratica, la Corte ha ritenuto che la complessità o l’incertezza interpretativa del tema originario giustificasse il fatto che ciascuna parte si facesse carico delle proprie spese legali.
Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la vigilanza e il rispetto dei termini sono essenziali, specialmente nel giudizio di legittimità. La procedura semplificata prevista dall’art. 380-bis c.p.c. è uno strumento di efficienza, ma impone alle parti un onere di reattività. L’inerzia viene sanzionata con la conseguenza più drastica: l’estinzione del giudizio. Per gli avvocati e le parti, ciò significa che la ricezione di una proposta di definizione richiede un’immediata e attenta valutazione per evitare di incorrere in una rinuncia implicita al ricorso e vedere così vanificate le proprie ragioni.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se il ricorrente non chiede che si proceda con la decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso viene considerato rinunciato e il giudizio si estingue.
Perché le spese legali sono state compensate e non addebitate alla parte che ha causato l’estinzione del giudizio?
La Corte ha deciso di compensare le spese perché ha ritenuto che la questione legale al centro del ricorso fosse nuova e incerta al momento della sua presentazione. Questa ‘novità della questione’ giustifica la ripartizione dei costi tra le parti.
Quali sono le norme di riferimento per l’estinzione del giudizio in questo caso?
Le norme chiave sono l’articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che disciplina la rinuncia implicita al ricorso, e l’articolo 391 dello stesso codice, che regola le conseguenze della rinuncia, inclusa la dichiarazione di estinzione del procedimento.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19824 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19824 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 15523/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOMECODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in AOSTA INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.605/2023 depositata il 05/01/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della novità della questione al momento del deposito del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;
Così deciso in Roma, il 15/07/2025