Estinzione del Giudizio in Cassazione: Cosa Succede se Non si Risponde
L’estinzione del giudizio rappresenta una delle possibili conclusioni di un processo e si verifica quando, per varie ragioni, il procedimento si chiude senza una pronuncia sul merito. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa portare a questa conseguenza, con importanti implicazioni sulle spese legali. Analizziamo il caso per comprendere il meccanismo previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile.
I Fatti del Caso: Dall’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia lavorativa. Una società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, presentando ricorso per Cassazione. Il procedimento è stato iscritto e, come previsto dalla normativa, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti coinvolte: la società ricorrente e il lavoratore controricorrente.
La Proposta di Definizione e le Sue Conseguenze
L’articolo 380-bis c.p.c. introduce un meccanismo volto a velocizzare i processi in Cassazione. Il giudice relatore, dopo aver esaminato il caso, può formulare una proposta che anticipa un possibile esito del ricorso (ad esempio, manifesta infondatezza o inammissibilità). Le parti, una volta ricevuta la comunicazione, hanno un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che il ricorso venga comunque discusso e deciso in udienza. Questo passaggio è cruciale: il silenzio non è neutro.
L’Estinzione del Giudizio per Mancata Istanza
Nel caso in esame, la società ricorrente non ha presentato alcuna istanza per la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni. La Corte di Cassazione, constatato il decorso del tempo, ha applicato la previsione normativa secondo cui la mancata richiesta equivale a una rinuncia al ricorso. Di conseguenza, il percorso processuale si è interrotto bruscamente.
La Decisione della Corte Suprema
Basandosi su queste premesse, la Corte ha emesso un decreto con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio di cassazione. La decisione non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto di una causa di chiusura anticipata del processo.
Le motivazioni
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su due pilastri normativi. In primo luogo, l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., che stabilisce chiaramente come la mancanza di una richiesta di decisione entro il termine fissato comporti la presunzione di rinuncia al ricorso. In secondo luogo, l’art. 391 del codice di procedura civile, che disciplina le conseguenze della rinuncia, prevedendo appunto la dichiarazione di estinzione del processo. La Corte sottolinea che, una volta trascorso il termine, il ricorso ‘deve intendersi rinunciato’. Infine, sempre in applicazione dell’art. 391 c.p.c., la Corte ha provveduto a regolare le spese processuali, ponendole a carico della parte la cui inattività ha causato la fine del giudizio.
Le conclusioni
La conclusione pratica di questo decreto è duplice. Da un lato, il processo di Cassazione si è chiuso senza una decisione di merito, rendendo definitiva la sentenza della Corte d’Appello impugnata. Dall’altro, la società ricorrente è stata condannata a rimborsare al controricorrente le spese legali sostenute per il giudizio di legittimità. La condanna ammonta a 1.000,00 Euro per compensi, oltre a 200,00 Euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Questo caso evidenzia l’importanza di rispettare scrupolosamente le scadenze processuali, poiché l’inerzia può comportare non solo la perdita della possibilità di far valere le proprie ragioni, ma anche un aggravio di costi.
Cosa accade se una parte non richiede la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione della Cassazione?
Secondo l’art. 380-bis c.p.c., il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Qual è il termine per chiedere la trattazione del ricorso dopo aver ricevuto la proposta?
Il termine previsto dalla legge è di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia tacita?
Le spese vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione del processo. Viene condannata a pagare le spese sostenute dalla parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21044 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21044 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 10019/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in DOMICILIO DIGITALE COGNOMEEMAIL, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.932/2023 depositata il 19/10/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025