Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Costa Caro
L’estinzione del giudizio di cassazione rappresenta una delle possibili conclusioni del processo di legittimità. Spesso, non è il merito della questione a decretare la fine di una controversia, ma un’inerzia processuale. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra perfettamente le conseguenze del mancato rispetto dei termini procedurali, evidenziando come la passività della parte ricorrente possa trasformarsi in una rinuncia di fatto all’impugnazione, con annessa condanna alle spese legali. Analizziamo questo caso per comprendere meglio il meccanismo previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile.
Il Contesto Processuale: un Ricorso contro una Decisione d’Appello
Una società a responsabilità limitata aveva presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La controparte, un noto istituto di credito, si era costituita in giudizio per difendere la decisione di secondo grado. La controversia era quindi giunta all’ultimo grado di giudizio, dove la Corte Suprema è chiamata a valutare la corretta applicazione del diritto, non a riesaminare i fatti.
La Proposta di Definizione e l’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Nel corso del procedimento, in conformità con quanto previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio e comunicata a entrambe le parti. Questa procedura accelerata viene attivata quando il ricorso appare di facile soluzione o manifestamente infondato. La norma concede alla parte ricorrente un termine di quaranta giorni per chiedere, nonostante la proposta, che la Corte si pronunci sulla questione.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere questo termine senza presentare alcuna istanza per la decisione del ricorso. Questo silenzio non è stato neutro: la legge interpreta tale comportamento come una tacita rinuncia all’impugnazione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha agito come un automa procedurale guidato dalla normativa. Constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, senza alcuna reazione da parte della ricorrente, i giudici hanno ritenuto che il ricorso dovesse intendersi rinunciato. Di conseguenza, applicando l’art. 391 del codice di procedura civile, hanno dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. La decisione sottolinea che l’inattività processuale della parte che ha promosso il giudizio equivale a una perdita di interesse nella prosecuzione dello stesso, giustificandone la chiusura anticipata. Inoltre, la Corte ha provveduto a liquidare le spese processuali, condannando la parte ricorrente, la cui inerzia ha causato l’estinzione, a rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte. La liquidazione è stata fissata in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie del 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge.
Le Conclusioni
Questo provvedimento offre una lezione chiara sull’importanza della diligenza processuale. L’istituto della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo, volto a velocizzare la giustizia, ma richiede una risposta attiva da parte del ricorrente che intenda proseguire nel giudizio. L’inerzia non solo preclude una decisione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese. Per le parti e i loro legali, è fondamentale monitorare attentamente le comunicazioni della Corte e rispettare scrupolosamente i termini perentori, per evitare che un silenzio si trasformi in una costosa sconfitta processuale.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Cassazione?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inerzia?
La parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente.
Quali sono le norme di riferimento per questa procedura?
Le norme chiave citate nel provvedimento sono l’art. 380-bis del codice di procedura civile, che regola la proposta di definizione, e l’art. 391 del medesimo codice, che disciplina le conseguenze della rinuncia e dell’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16266 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 16266 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 17/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 22317/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI ROMA n.4599/2024 depositata il 27/06/2024.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 09/06/2025.