Estinzione del Giudizio in Cassazione: Il Silenzio Costa Caro
Nel complesso iter della giustizia, le scadenze e le procedure non sono meri formalismi, ma elementi sostanziali che determinano l’esito di una controversia. Una recente decisione della Corte di Cassazione illustra perfettamente le gravi conseguenze che possono derivare dalla mancata risposta a una proposta della Corte, portando alla cosiddetta estinzione del giudizio. Questo concetto, cruciale nella procedura civile, significa la fine anticipata del processo, con inevitabili ripercussioni economiche per la parte inattiva.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello in una causa contro un importante ente previdenziale. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Una volta iscritto il ricorso, il caso è stato assegnato per l’esame preliminare previsto dalla procedura.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze del Silenzio
In conformità con l’articolo 380-bis del codice di procedura civile, il giudice relatore ha formulato una proposta di definizione del giudizio e l’ha comunicata alle parti. Questo strumento processuale mira a velocizzare la risoluzione delle controversie che appaiono di facile soluzione o manifestamente infondate. La legge concede alla parte ricorrente un termine perentorio di quaranta giorni per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso con una decisione nel merito. Nel caso di specie, il ricorrente è rimasto in silenzio, lasciando decorrere inutilmente il termine.
La Decisione della Corte: L’Estinzione del Giudizio
La Corte di Cassazione, preso atto che erano trascorsi più di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che il ricorrente avesse manifestato la volontà di proseguire, ha applicato rigorosamente la normativa. Il silenzio del ricorrente è stato interpretato dalla legge come una rinuncia implicita al ricorso. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del giudizio, ponendo fine alla causa senza entrare nel merito della questione sollevata.
La Condanna alle Spese Processuali come diretta conseguenza dell’Estinzione del Giudizio
L’estinzione del giudizio non è una scappatoia indolore. L’articolo 391 del codice di procedura civile stabilisce che la parte che rinuncia al ricorso debba farsi carico delle spese legali della controparte. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.250,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi, il 15% per spese forfettarie e gli accessori di legge.
Le motivazioni
La motivazione del decreto è puramente processuale e si fonda su una presunzione legale. La legge, attraverso l’art. 380-bis c.p.c., considera il silenzio del ricorrente dopo la ricezione della proposta di definizione come una manifestazione di volontà di abbandonare l’impugnazione. La Corte non ha fatto altro che constatare il verificarsi di questa condizione (il decorso del termine di 40 giorni in assenza di una richiesta di decisione) e applicare la conseguenza prevista dalla norma: la rinuncia al ricorso. La successiva condanna alle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., è un corollario obbligatorio di tale rinuncia, basato sul principio che chi abbandona un’azione legale deve ristorare la controparte dei costi sostenuti per difendersi.
Le conclusioni
Questo provvedimento sottolinea l’importanza cruciale della diligenza processuale nel giudizio di Cassazione. Ignorare le comunicazioni della Corte o non rispettare le scadenze perentorie può avere effetti drastici e irreversibili. Il silenzio, in questo contesto, non è neutro, ma equivale a una rinuncia con conseguente condanna alle spese. Per i cittadini e i loro legali, la lezione è chiara: la partecipazione attiva e tempestiva è fondamentale in ogni fase del processo per evitare non solo di perdere la causa, ma anche di subire un aggravio economico significativo.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ovvero la chiusura anticipata del processo senza una decisione nel merito.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
Le spese legali sono a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione. Viene condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte controricorrente.
Qual è il termine previsto dalla legge per rispondere alla proposta di definizione della Corte?
Il decreto menziona un termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta per chiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 17230 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 17230 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 26/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4114/2022 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in Sulmona INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n.393/2021 depositata il 24/06/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22/06/2025