Estinzione Giudizio Cassazione: Quando il Silenzio Costa il Processo
L’estinzione del giudizio in Cassazione rappresenta una delle possibili conclusioni del percorso processuale di terzo grado. Non sempre, infatti, si arriva a una sentenza che decide nel merito la questione. Un recente decreto della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia di una parte possa determinare la fine anticipata del procedimento, sulla base di precise disposizioni procedurali. Analizziamo un caso emblematico che ha visto contrapposti un cittadino e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, terminato proprio con una declaratoria di estinzione.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso era stato regolarmente iscritto e, seguendo l’iter previsto, era giunto alla fase preliminare di valutazione da parte della Corte di Cassazione. In questa fase, come previsto dalla legge, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze del Silenzio
L’articolo 380-bis c.p.c. introduce un meccanismo volto a velocizzare la definizione dei ricorsi palesemente infondati o inammissibili. In sostanza, viene comunicata alle parti una proposta motivata, indicando l’esito probabile del giudizio. A seguito di tale comunicazione, la parte ricorrente ha un termine di quaranta giorni per chiedere che la Corte si pronunci comunque sul ricorso con una decisione formale.
Nel caso in esame, questo termine è trascorso senza che il ricorrente facesse pervenire alcuna richiesta. Questo silenzio non è privo di conseguenze. La norma, infatti, lo interpreta come una tacita rinuncia al ricorso.
L’Estinzione del Giudizio in Cassazione e la Compensazione delle Spese
Proprio a causa di questa mancata presa di posizione, la Suprema Corte ha applicato la previsione normativa. Se il ricorso si intende rinunciato, il giudizio deve essere dichiarato estinto, come stabilisce l’articolo 391 del codice di procedura civile. Di conseguenza, il processo si è concluso senza una decisione nel merito della controversia. Un aspetto interessante riguarda la gestione delle spese legali. Nonostante l’esito sfavorevole per il ricorrente, la Corte ha deciso per la loro totale compensazione tra le parti.
Le Motivazioni
La motivazione del decreto è duplice. Da un lato, la Corte ha applicato rigorosamente la procedura: la mancata richiesta di decisione entro il termine perentorio di quaranta giorni equivale a una rinuncia all’impugnazione, imponendo la declaratoria di estinzione del giudizio in Cassazione. Questa è una conseguenza automatica prevista dalla legge per incentivare l’efficienza processuale.
Dall’altro lato, la decisione di compensare le spese si fonda su un principio di equità. I giudici hanno rilevato che l’orientamento giurisprudenziale menzionato nella proposta di definizione si era consolidato solo in un’epoca successiva al momento in cui il cittadino aveva depositato il suo ricorso. Pertanto, la sua iniziativa processuale, al momento della sua proposizione, non era temeraria ma basata su un quadro giuridico all’epoca ancora incerto. Questa circostanza ha giustificato la scelta di non addebitare al ricorrente le spese della controparte.
Le Conclusioni
Il provvedimento in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, sottolinea l’importanza cruciale di monitorare attentamente le comunicazioni della cancelleria della Corte di Cassazione. Il silenzio di fronte a una proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. non è una strategia neutra, ma un atto con conseguenze legali precise e definitive: la rinuncia al ricorso. In secondo luogo, la decisione sulle spese dimostra che la Corte tiene conto del contesto e dell’evoluzione della giurisprudenza, applicando un criterio di equità quando le ragioni dell’impugnazione erano valide al momento in cui è stata promossa. Si tratta di un monito per i legali e le parti sull’importanza della diligenza procedurale e di una conferma della capacità del sistema di bilanciare rigore normativo ed equità sostanziale.
Cosa succede se non si risponde alla proposta di definizione della Corte di Cassazione entro 40 giorni?
La legge interpreta il silenzio come una rinuncia al ricorso e, di conseguenza, il giudizio viene dichiarato estinto, chiudendo il processo senza una decisione sul merito.
Perché le spese legali sono state compensate in questo caso?
Le spese sono state compensate perché l’orientamento giurisprudenziale a sfavore del ricorrente, citato nella proposta di definizione, si è consolidato solo dopo che il ricorso era già stato presentato. La Corte ha ritenuto giusto non penalizzare il ricorrente per aver agito in un contesto di incertezza legale.
Che cos’è l’estinzione del giudizio di Cassazione?
È la chiusura formale del procedimento di ricorso in Cassazione senza che la Corte si pronunci sulla questione principale. Può avvenire per diverse cause previste dalla legge, come in questo caso per la rinuncia al ricorso derivante dalla mancata risposta alla proposta di definizione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21667 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21667 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 22779/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n.115/2021 depositata il 10/03/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate poiché l’orientamento giurisprudenziale richiamato nella proposta di definizione si è consolidato in epoca successiva al deposito del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;
Così deciso in Roma, il 25/07/2025