Estinzione del Giudizio di Cassazione: Quando il Silenzio Diventa una Rinuncia
Nel complesso iter della giustizia, le scadenze procedurali non sono meri dettagli formali, ma pilastri che garantiscono certezza e celerità. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci ricorda quanto possa essere perentorio il rispetto di tali termini, soprattutto nel giudizio di legittimità. Il caso in esame dimostra come l’inerzia del ricorrente possa condurre direttamente all’estinzione del giudizio di Cassazione, trasformando il silenzio in una vera e propria rinuncia all’impugnazione. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere le dinamiche e le conseguenze.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza del Giudice di Pace di Roma. Una volta che il caso è approdato dinanzi alla Suprema Corte, è stata attivata la procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. In conformità a tale norma, è stata formulata una proposta per la definizione del giudizio, che è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte nel procedimento.
La legge stabilisce un termine preciso: quaranta giorni dalla comunicazione. Entro questo lasso di tempo, la parte ricorrente ha la facoltà di richiedere che la Corte proceda comunque alla decisione del ricorso. Nel caso di specie, tuttavia, questo termine è trascorso senza che il ricorrente manifestasse alcuna volontà di proseguire.
La Procedura e l’Estinzione del Giudizio di Cassazione
Il cuore della questione risiede nel meccanismo introdotto dall’art. 380-bis c.p.c. Questa norma mira a snellire i procedimenti in Cassazione, offrendo una via rapida per i ricorsi che appaiono, ad esempio, inammissibili o manifestamente infondati. Quando il relatore formula una proposta e la comunica alle parti, la palla passa al ricorrente.
Se quest’ultimo non deposita un’istanza di decisione entro quaranta giorni, la legge interpreta questa inattività come una tacita accettazione della proposta e, di fatto, come una rinuncia al ricorso stesso. È una presunzione legale che produce un effetto drastico: l’estinzione del giudizio di Cassazione. Questa conseguenza è poi formalizzata ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio l’estinzione del processo per rinuncia.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha seguito un ragionamento lineare e strettamente ancorato al dettato normativo. I giudici hanno semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione. Avendo verificato che la parte ricorrente non aveva depositato alcuna istanza per la decisione del ricorso, hanno applicato la presunzione di legge.
Il ricorso è stato quindi considerato rinunciato, e di conseguenza, il Collegio ha dovuto dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione. Un ulteriore punto trattato nel decreto riguarda le spese legali. La Corte ha stabilito che nulla dovesse essere deciso in merito, poiché la parte resistente (la Prefettura) non aveva svolto alcuna attività difensiva nel procedimento. La decisione è stata quindi presa a Roma il 23 luglio 2025.
Conclusioni
Questo decreto offre una lezione fondamentale sull’importanza della diligenza processuale. Nel giudizio di Cassazione, l’inattività non è neutra. La mancata risposta a una proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. non lascia il procedimento in sospeso, ma lo conclude definitivamente con l’estinzione del giudizio di Cassazione. Per i cittadini e i loro difensori, ciò significa che ogni comunicazione dalla Corte deve essere gestita con la massima attenzione e tempestività. Ignorare una scadenza può significare la perdita irrevocabile del diritto a ottenere una decisione nel merito, con tutte le conseguenze del caso.
Cosa accade se il ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Cassazione?
Se il ricorrente non chiede che la Corte decida il ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Qual è la base giuridica per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo scenario?
La base giuridica è l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, che stabilisce la presunzione di rinuncia in caso di silenzio, e l’art. 391 dello stesso codice, che disciplina le conseguenze della rinuncia, ovvero l’estinzione del processo.
In caso di estinzione per inerzia del ricorrente, sono previste condanne alle spese?
Nel caso specifico esaminato, la Corte non ha statuito sulle spese perché la parte resistente non aveva svolto attività difensiva. In generale, la decisione sulle spese dipende dalle circostanze del singolo caso.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21626 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 21626 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 7023/2025 R.G. proposto da: difeso
NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentato e dall’avvocata NOME (RSSFNC77D41C352P)
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA UTG, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso la SENTENZA pronunciata dal GIUDICE COGNOME di ROMA nel procedimento n. R.G. 41952/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025