Estinzione Giudizio Cassazione: Cosa Succede se Non Rispondi alla Proposta della Corte?
Nel complesso iter della giustizia italiana, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale dove si valuta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, esistono meccanismi procedurali che possono portare a una conclusione anticipata del processo. Tra questi, un ruolo fondamentale è giocato dalla disciplina dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, che può condurre all’estinzione giudizio cassazione per semplice inerzia del ricorrente. Un recente decreto della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze del silenzio di fronte a una proposta di definizione del ricorso.
I Fatti del Caso
Un cittadino aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello, portando la sua controversia contro l’Agente della Riscossione e l’Ente Previdenziale nazionale davanti alla Corte di Cassazione. Come previsto dalla procedura, il caso è stato esaminato per una possibile definizione accelerata.
Ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, è stata formulata una proposta di definizione del giudizio, che è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte. Questa procedura mira a snellire il carico di lavoro della Corte per i casi che appaiono di soluzione relativamente semplice. La legge stabilisce un termine preciso: le parti hanno quaranta giorni di tempo dalla comunicazione per chiedere una decisione formale sul ricorso. In assenza di tale richiesta, si attiva una presunzione di rinuncia.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Giudizio
Nel caso specifico, trascorso il termine di quaranta giorni, la parte ricorrente non ha presentato alcuna istanza per la decisione del ricorso. Questo silenzio non è stato senza conseguenze. La Corte di Cassazione, prendendo atto dell’inerzia, ha applicato la normativa alla lettera.
La mancata richiesta di decisione entro i termini è stata interpretata come una rinuncia tacita al ricorso stesso. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato l’estinzione giudizio cassazione. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, stabilendo che ciascuna dovesse sostenere i propri costi legali.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su una precisa logica normativa. L’articolo 380-bis del codice di procedura civile, secondo comma, stabilisce chiaramente che se nessuna delle parti chiede la fissazione dell’udienza entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta del relatore, il ricorso si intende rinunciato. Questo meccanismo ha lo scopo di deflazionare il contenzioso in Cassazione, incentivando le parti ad accettare soluzioni rapide per i ricorsi con esito prevedibile.
L’estinzione, in questo contesto, è la conseguenza diretta e automatica del comportamento omissivo del ricorrente. La legge presume, in modo assoluto, che il silenzio equivalga a un’accettazione della proposta e, quindi, a una rinuncia a proseguire nel giudizio. La successiva dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. è un atto dovuto da parte della Corte, che formalizza la chiusura del procedimento.
Le Conclusioni
Questo decreto offre un importante monito per chiunque intraprenda un percorso giudiziario fino all’ultimo grado. La procedura davanti alla Corte di Cassazione è scandita da termini perentori e da meccanismi che possono avere effetti drastici, come l’estinzione giudizio cassazione. Il silenzio o l’inattività processuale possono essere interpretati dalla legge come una manifestazione di volontà, con conseguenze irreversibili sul destino del ricorso. Per avvocati e assistiti, è fondamentale monitorare attentamente ogni comunicazione della Corte e rispondere tempestivamente per evitare di vedere le proprie ragioni vanificate non da una decisione di merito sfavorevole, ma da una chiusura anticipata del processo per una mera omissione procedurale.
Cosa succede se il ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Il ricorso viene considerato rinunciato e la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente il procedimento.
Qual è il termine per rispondere alla proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.?
Il termine previsto dalla legge è di quaranta giorni, che decorrono dalla data in cui la proposta viene comunicata alle parti del processo.
In caso di estinzione del giudizio per mancata richiesta di decisione, chi paga le spese processuali?
Nel caso specifico esaminato dal decreto, la Corte ha deciso per la compensazione delle spese, il che significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 22038 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 22038 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 724/2025 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in LAMEZIA TERME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME COGNOME
(SCPSRD66S47E974L), COGNOME (DLSCRL71H57G482G)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n.526/2024 depositata il 13/06/2024
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno regolate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;
Così deciso in Roma, il 30/07/2025