Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19043 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19043 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 11/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 25082/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con cui domicilia alla PEC istituzionale dello stesso.
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministero pro tempore;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore,
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALEAMBITO RAGIONE_SOCIALE DI COMO, in persona del Dirigente pro tempore RAGIONE_SOCIALE, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, tutti domiciliati ex lege presso l’Avvocatura dello Stato in Roma, INDIRIZZO, che li rappresenta e difende.
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 250/2022 pubblicata in data 15.03.2022, RG. 1363/2021.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti il 19 maggio 2025;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
C he la mancata opposizione ‘lascia intendere rinunciato’ il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025), come nel presente caso confermato dall’atto di rinuncia depositato PCT il 2 7 giugno 2025;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 08 luglio 2025