Estinzione Giudizio Cassazione: Quando il Silenzio Diventa Rinuncia
L’estinzione del giudizio di Cassazione rappresenta una delle possibili conclusioni di un procedimento davanti alla Suprema Corte. Non sempre, infatti, si giunge a una sentenza che decide nel merito della questione. Un recente decreto ci offre l’opportunità di analizzare un’ipotesi specifica: l’estinzione causata dalla mancata reazione della parte ricorrente a una proposta di definizione del giudizio. Questo meccanismo, introdotto per snellire il carico di lavoro della Corte, trasforma il silenzio in una vera e propria rinuncia con conseguenze definitive.
La Vicenda Processuale
Il caso in esame vedeva contrapposte una nota società di trasporti e un suo ex dipendente. La società aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione.
Durante il procedimento, la Corte, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile, ha formulato una proposta per una rapida definizione del giudizio e l’ha comunicata a entrambe le parti. Tuttavia, dal momento della comunicazione, è trascorso il termine perentorio di quaranta giorni senza che la società ricorrente manifestasse la volontà di proseguire, chiedendo una decisione sul ricorso.
L’Estinzione del Giudizio di Cassazione e le sue Basi Normative
Il cuore della decisione si fonda sull’applicazione combinata di due articoli del codice di procedura civile.
Il Ruolo della Proposta di Definizione (Art. 380-bis c.p.c.)
L’articolo 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo. Consente alla Corte di proporre una soluzione che appare palesemente fondata o infondata, al fine di evitare la trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio. La parte che ha presentato il ricorso, una volta ricevuta tale proposta, ha un onere ben preciso: se intende insistere per una decisione, deve presentare un’apposita istanza entro quaranta giorni.
Le Conseguenze della Rinuncia Tacita (Art. 391 c.p.c.)
La legge è chiara: la mancata presentazione dell’istanza entro il termine stabilito equivale a una rinuncia al ricorso. Questa non è una semplice presunzione, ma un effetto legale automatico. Di conseguenza, scatta l’applicazione dell’articolo 391 c.p.c., che disciplina proprio l’estinzione del giudizio. La Corte non entra nel merito della controversia, ma si limita a prendere atto della rinuncia e a dichiarare chiuso il processo, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese legali.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto sono puramente procedurali. La Corte non ha valutato se il ricorso della società fosse fondato o meno. Ha semplicemente applicato una regola processuale precisa. La ratio
della norma è quella di responsabilizzare la parte ricorrente: una volta ricevuta una proposta che evidenzia le criticità o la probabile infondatezza del proprio ricorso, essa deve attivamente confermare il proprio interesse a una decisione. Il silenzio viene interpretato dal legislatore come una presa d’atto della correttezza della proposta e, quindi, come una volontà di abbandonare l’impugnazione. La decisione, pertanto, si basa su un presupposto oggettivo: il trascorrere del tempo senza alcuna azione da parte del ricorrente. Questo automatismo garantisce la celere definizione dei ricorsi che, dopo una prima valutazione, non sembrano meritevoli di un approfondimento in sede di discussione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Il provvedimento in esame è un monito sull’importanza della diligenza processuale. Nel giudizio di Cassazione, ogni termine è perentorio e ogni inerzia può avere conseguenze drastiche e irreversibili. Ignorare o sottovalutare una comunicazione della Corte, come la proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comporta l’estinzione del giudizio di Cassazione e la condanna alle spese. Per le parti e i loro difensori, ciò significa che è fondamentale monitorare attentamente le comunicazioni e rispondere tempestivamente, poiché il silenzio non è mai neutro, ma assume il valore legale di una rinuncia definitiva al diritto di ottenere una pronuncia sul merito del ricorso.
Cosa succede se la parte che ha fatto ricorso in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio?
Se la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta, non chiede espressamente una decisione sul ricorso entro il termine di quaranta giorni, il ricorso si considera per legge rinunciato.
Qual è la conseguenza principale della rinuncia al ricorso in questo specifico contesto?
La conseguenza diretta della rinuncia, che deriva dal silenzio della parte, è la dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio di cassazione, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
In caso di estinzione per rinuncia, la parte che ha rinunciato al ricorso (in questa vicenda, la società ricorrente) è condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla controparte nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 20065 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 20065 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17047/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 52/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.350,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2025