Estinzione Giudizio Cassazione: L’Importanza dei Termini Processuali
Il giudizio di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giurisdizione e le sue regole procedurali sono particolarmente rigorose. L’estinzione giudizio Cassazione per inattività della parte ricorrente è una delle conseguenze più severe del mancato rispetto di tali norme. Un recente decreto della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come l’inerzia, anche a seguito di una proposta di definizione semplificata, possa porre fine in modo definitivo a un contenzioso.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imprenditore avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo riguardava, presumibilmente nell’ambito di una procedura fallimentare. L’imprenditore, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, si era rivolto alla Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento, citando in giudizio la Procura della Repubblica, la Procura Generale e la curatela fallimentare.
La Proposta del Relatore e l’Inattività della Parte
Una volta incardinato il ricorso, la Corte ha attivato la procedura prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile. Questa norma consente al giudice relatore di formulare una proposta di definizione del giudizio, che viene comunicata alle parti. Si tratta di uno strumento volto a velocizzare i tempi della giustizia nei casi in cui l’esito del ricorso appaia di facile soluzione.
La legge concede alla parte ricorrente un termine di quaranta giorni dalla comunicazione per chiedere alla Corte di procedere comunque con la decisione del ricorso. Nel caso di specie, tuttavia, l’imprenditore non ha compiuto alcun atto in tal senso, lasciando decorrere infruttuosamente il termine.
Le Motivazioni: La Presunzione di Rinuncia e l’Estinzione Giudizio Cassazione
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su una chiara presunzione legale. Il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. stabilisce che la mancata richiesta di decisione entro il termine di quaranta giorni equivale a una rinuncia al ricorso. Questa ‘rinuncia presunta’ innesca automaticamente l’applicazione dell’articolo 391 del codice di procedura civile, che prevede, appunto, la declaratoria di estinzione del giudizio.
I giudici hanno quindi rilevato che, essendo trascorso il tempo utile senza che il ricorrente manifestasse la volontà di proseguire, il processo doveva considerarsi terminato. La Corte ha inoltre specificato che nulla andava disposto in merito alle spese processuali, poiché le parti intimate (le Procure e il Fallimento) non avevano svolto alcuna attività difensiva nel corso del giudizio di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Decreto
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la vigilanza e il rispetto dei termini sono essenziali. L’estinzione giudizio Cassazione per inattività non è una mera formalità, ma la diretta conseguenza di un comportamento che la legge interpreta come disinteresse alla prosecuzione della causa. Per gli avvocati e le parti, questo significa che ogni comunicazione proveniente dalla Corte, inclusa la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., richiede un’attenta valutazione e una risposta tempestiva. Ignorare tali comunicazioni comporta il rischio concreto di vedere il proprio diritto di difesa vanificato, con la chiusura definitiva del processo senza una pronuncia nel merito.
Cosa accade se il ricorrente in Cassazione non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dal relatore?
In assenza di una richiesta di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Perché il giudizio è stato dichiarato estinto in questo specifico caso?
Il giudizio è stato dichiarato estinto perché il ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non ha chiesto che la Corte procedesse alla decisione del ricorso entro il termine perentorio di quaranta giorni.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del giudizio per inattività del ricorrente?
Nel caso analizzato, la Corte di Cassazione ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, poiché la parte intimata non aveva svolto alcuna attività difensiva nel corso del procedimento.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21059 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 21059 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 1885/2023 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE FIRENZE, PROCURA GENERALE CORTE APPELLO FIRENZE, FALLIMENTO CONFEZIONI SANDRO DI NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n.2824/2022 depositata il 19/12/2022
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025