Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 18907 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 18907 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 10/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 2644 del 2022 proposto da:
NOMECOGNOME rappresentato e difeso dell’avv. NOME COGNOME con cui domicilia PEC:
EMAIL.ordineavvocatitraniEMAILit
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con cui elett. domicilia in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 2064 del 2021 pubblicata il 17/11/2021
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2025