Estinzione Giudizio Cassazione: Le Conseguenze dell’Inerzia
L’estinzione giudizio Cassazione è un esito processuale che, sebbene non decida il merito della controversia, ne sancisce la fine per ragioni procedurali. Un recente decreto della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come l’inattività di una parte, a seguito di una proposta di definizione semplificata, possa portare a questa conclusione, con importanti conseguenze anche sulle spese legali. Analizziamo questo caso per comprendere le dinamiche e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
La Vicenda Processuale
Una società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, portando la controversia dinanzi alla Corte di Cassazione. Il contenzioso la vedeva opposta a un ex dipendente. Durante il procedimento, in applicazione delle norme volte a velocizzare la giustizia, è stata formulata una proposta per una definizione semplificata del giudizio, come previsto dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
Questa proposta è stata regolarmente comunicata a entrambe le parti. La legge, in questi casi, stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni entro cui la parte ricorrente, se non condivide la proposta e intende proseguire, deve chiedere esplicitamente che la Corte si pronunci sul suo ricorso.
Il Termine Perentorio e l’Inerzia Fatale
Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato trascorrere il termine di quaranta giorni senza presentare alcuna istanza per la decisione del ricorso. Questa omissione non è un semplice ritardo, ma un’inerzia con un preciso significato giuridico, che ha determinato l’intero esito del procedimento.
La Proposta di Definizione e l’estinzione giudizio Cassazione
L’articolo 380-bis c.p.c. è uno strumento deflattivo, pensato per risolvere rapidamente i ricorsi che appaiono inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Quando viene formulata una proposta in tal senso, la palla passa al ricorrente. La sua mancata reazione entro il termine stabilito viene interpretata dalla legge non come un silenzio neutro, ma come una vera e propria rinuncia tacita al ricorso.
È un meccanismo che responsabilizza le parti, richiedendo una presa di posizione attiva per mantenere in vita il giudizio. L’obiettivo è chiaro: evitare che la macchina della giustizia suprema resti impegnata su ricorsi che la stessa parte ricorrente, di fatto, non coltiva più con interesse.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha agito come un notaio di un effetto giuridico già prodottosi. Le motivazioni sono lineari e si basano su una stretta applicazione della legge. Il ragionamento seguito è stato il seguente:
1. Constatazione dell’Inerzia: Il Collegio ha verificato che era trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la società ricorrente avesse depositato un’istanza di decisione.
2. Applicazione della Presunzione Legale: A norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., tale inerzia equivale a una rinuncia al ricorso.
3. Conseguenza Obbligata: L’art. 391 c.p.c. stabilisce che, in caso di rinuncia, il processo si estingue. Pertanto, la Corte non ha avuto altra scelta se non dichiarare l’estinzione giudizio Cassazione.
4. Regolamentazione delle Spese: Come diretta conseguenza dell’estinzione, la Corte ha dovuto provvedere alla liquidazione delle spese processuali, ponendole a carico della parte la cui inattività ha causato la fine del processo, ovvero la ricorrente. Le spese sono state liquidate in favore della parte controricorrente, con distrazione in favore del suo avvocato.
Le Conclusioni
Il provvedimento in esame è un monito sull’importanza cruciale della diligenza nella gestione dei termini processuali, specialmente nel giudizio di legittimità. Dimostra come un’omissione procedurale possa avere conseguenze definitive, precludendo l’esame nel merito delle proprie ragioni e comportando una condanna economica. Per gli avvocati e le parti, la lezione è chiara: ogni comunicazione della Corte, e in particolare una proposta di definizione, richiede una reazione tempestiva e ponderata, poiché il silenzio, in questi casi, non è d’oro ma può costare l’intero giudizio.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Se la parte ricorrente non deposita un’istanza per la decisione del ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, il suo ricorso si intende rinunciato per legge.
Qual è la base normativa per dichiarare l’estinzione del giudizio in questo caso?
La base normativa si trova nell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., che equipara il silenzio del ricorrente a una rinuncia, e nell’art. 391 c.p.c., che prevede l’estinzione del giudizio a seguito della rinuncia.
Chi paga le spese processuali quando il giudizio viene dichiarato estinto per inattività del ricorrente?
Le spese processuali vengono poste a carico della parte ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione. La Corte le liquida in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21062 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21062 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 11587/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in TORINO INDIRIZZO DIGINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.1024/2023 depositata il 09/11/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025