Estinzione Giudizio Cassazione: Quando il Silenzio Costa il Processo
L’estinzione del giudizio di Cassazione rappresenta una delle possibili conclusioni del percorso processuale davanti alla Suprema Corte. Un recente decreto della Sezione Lavoro ci offre uno spunto pratico per comprendere uno dei meccanismi che portano a questa conclusione: la mancata richiesta di decisione dopo la proposta del relatore. Analizziamo come l’inerzia di una parte possa essere interpretata dalla legge come una vera e propria rinuncia al ricorso, con conseguenze definitive sul processo.
I Fatti del Caso: dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La parte ricorrente, un lavoratore, contestava la decisione emessa in secondo grado in una causa contro una società di riciclaggio. Una volta giunto in Cassazione, il caso è stato sottoposto alla procedura semplificata prevista dall’articolo 380-bis del codice di procedura civile.
Alle parti è stata comunicata una proposta di definizione del giudizio, una sorta di valutazione preliminare che suggerisce un possibile esito del ricorso. Da quel momento, la legge concede un termine perentorio per reagire.
L’Estinzione del Giudizio di Cassazione per Inerzia
Il cuore della questione risiede proprio nel meccanismo introdotto dall’art. 380-bis c.p.c. Questa norma stabilisce che, una volta comunicata la proposta di definizione, la parte ricorrente ha quaranta giorni di tempo per presentare un’istanza con cui chiede che la Corte decida comunque sul suo ricorso. Se questo termine trascorre senza che il ricorrente manifesti tale volontà, scatta una presunzione legale: il ricorso si intende rinunciato.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha presentato alcuna istanza entro i quaranta giorni stabiliti. Questo silenzio ha attivato la previsione normativa, portando inevitabilmente alla conclusione del processo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con il decreto in commento, ha agito come un mero esecutore della volontà legislativa. I giudici hanno semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, senza che il ricorrente avesse depositato l’istanza di decisione.
Di conseguenza, in applicazione del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c., hanno dichiarato il ricorso rinunciato e, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., hanno formalmente dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione. La Corte ha inoltre specificato che non vi era luogo a provvedere sulle spese processuali, a causa del tardivo deposito del ricorso originario rispetto ai termini previsti dall’art. 370 c.p.c., un ulteriore dettaglio procedurale che ha inciso sulla decisione finale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questo decreto evidenzia in modo chiaro l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali, specialmente nel giudizio di Cassazione. La procedura semplificata dell’art. 380-bis c.p.c. è concepita per accelerare la definizione dei ricorsi, ma impone alle parti un’attenta vigilanza. Il silenzio non è neutro; al contrario, viene equiparato a una rinuncia con effetti irreversibili. Per gli avvocati e le parti, la lezione è chiara: una volta ricevuta la proposta di definizione, è imperativo prendere una posizione attiva entro quaranta giorni per evitare che il processo si chiuda prematuramente per estinzione, vanificando gli sforzi compiuti fino a quel momento.
Cosa succede se il ricorrente non risponde alla proposta di definizione della Corte di Cassazione?
Se il ricorrente non deposita un’istanza di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto.
Perché la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione senza che la parte ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso, come richiesto dall’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
La Corte ha deciso sulle spese del giudizio?
No, la Corte ha stabilito che nulla doveva essere deciso in merito alle spese a causa del tardivo deposito del ricorso da parte del ricorrente, in violazione dei termini fissati dall’art. 370 c.p.c.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 16738 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 16738 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 23/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 16196/2023 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in Ferrara INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n.28/2023 depositata il 24/01/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in ragione del tardivo deposito del ricorso rispetto al termine fissato dal novellato art. 370 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 17/06/2025