Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 27488/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Aeroporto di Milano LinateINDIRIZZO Segrate, (INDIRIZZO), in persona del procuratore speciale AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-ricorrente -contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, con sede in Besozzo INDIRIZZOVA), alla INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, con sede in Legnano (MI), alla INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, con sede in Vizzola Ticino INDIRIZZOVA), alla INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, con sede in Rodano INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE, con sede presso la Palazzina
Sevizi 2° piano, Scalo Merci Internazionali, Cargo City Aeroporto di Fiumicino (Roma) ed RAGIONE_SOCIALE, con sede in Nuova Cargo CityINDIRIZZO, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , tutte rappresentate e difese, giusta procure alle liti a margine del ricorso incidentale autonomo, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, al INDIRIZZO.
– controricorrenti e ricorrenti incidentali e
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con sede in Milano, alla INDIRIZZO,
-intimata – avverso la sentenza, n. cronol. 1097/2021, della CORTE DI APPELLO DI MILANO pubblicata il giorno 06/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/03/2024
dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1 . RAGIONE_SOCIALE ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 6 aprile 2021, n. 1097, affidandosi a sette motivi.
1.1. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso ed hanno proposto un ricorso incidentale autonomo , recante sette motivi.
1.2. Non ha svolto difese in questa sede, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
La Prima Sezione civile di questa Corte, assegnataria del procedimento, con ordinanza interlocutoria del 13 giugno/3 luglio 2023, ha rinviato la causa a nuovo ruolo accogliendo la corrispondente istanza delle parti motivata dall’essere in corso trattative di definizione di tutte le cause tra esse pendenti.
CONSIDERATO CHE
Successivamente alla menzionata ordinanza interlocutoria, sono state depositate le rinunce ai rispettivi ricorsi (principale ed incidentale), debitamente
sottoscritte, con le corrispondenti accettazioni delle controricorrenti e ricorrenti incidentali costituite, e le relative istanze di estinzione di questo giudizio
RITENUTO CHE
Sussistendo i requisiti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ., i menzionati atti si rivelano idonei a determinare l’integrale estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la loro integrale compensazione.
È inapplicabile, infine, l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 ( cfr . Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara interamente estinto questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della