Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21242 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13923/2022 R.G. proposto da :
COMUNE DI COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (MSSGPP73D01L049G)
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ricorrente – contro
ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLE DIOCESI DI TARANTO E COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
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avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO n. 426/2021 depositata il 15/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
-tra l’Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle diocesi di Taranto e Castellaneta ed il Comune di Palagianello (TA) è insorta una controversia relativamente alla titolarità di un terreno;
-le parti hanno concluso una transazione, che però, secondo l’Istituto, era rimasta inadempiuta da parte del Comune;
-l’Istituto ha dunque citato l’ente locale per l’adempimento della transazione, ma il Tribunale ha rigettato la domanda, che invece è stata poi accolta dalla Corte di Appello di Lecce, con condanna del Comune di Palagianello al pagamento di quanto dovuto in base alla transazione;
-il Comune di Palagianello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi;
-l’Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di Taranto e Castellaneta ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale, affidato a due motivi;
-il Comune di Palagianello ha resistito con controricorso al ricorso incidentale;
Considerato che
-nelle more, le parti hanno trovato un accordo, che le ha portate a rinunciare in via congiunta al ricorso principale ed al ricorso incidentale;
-le intervenute rinunce esimono dallo scrutinio dei motivi e comportano l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
-nulla deve disporsi in merito alle le spese di lite, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.;
-quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., n. 6888/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140; Cass, sez. U, 20/02/2020, n. 4315);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione