Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22104 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 22104 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
SENTENZA
nel ricorso R.G. n. 12066/2021
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , in virtù di procura speciale in atti;
ricorrRAGIONE_SOCIALE
contro
COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME rappresentati e difes i dall’AVV_NOTAIO , in virtù di procura speciale in atti;
controricorrenti
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 105/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 25/02/2021 e notificata in pari data;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa alla pubblica udienza del 15/04/2025 dal Cons. NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
sentiti l’AVV_NOTAIO per il ricorrRAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO per i controricorrenti, che hanno illustrato le rispettive conclusioni;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato in data 28/11/2014, il Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore del RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO COGNOME, in forza RAGIONE_SOCIALE nomina di cui al DPGR n. 111/2013 e RAGIONE_SOCIALE delibera commissariale n. 26/2014, ha convenuto in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per sentir pronunciare la riforma RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza n. 813/2014, emessa dal Tribunale di Palmi, depositata in data 22/10/2014, con cui il Tribunale ha accolto la domanda formulata dagli appellati, volta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla sopravvenuta illegittimità dell’occupazione RAGIONE_SOCIALE particelle nn. 9 e 17 del foglio di mappa 6 del Catasto terreni del Comune di Rosarno, condannando il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere agli attori la somma di € 764.416,25 (comprensiva del valore venale del bene e dell’indennità dovuta per il biennio di occupazione), oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla domanda al soddisfo.
Con l ‘ atto di appello, il RAGIONE_SOCIALE ha affermato che il valore di mercato dei terreni occupati doveva essere commisurato al valore agricolo, e non al valore edificatorio degli stessi, evidenziando l ‘ incongruenza del certificato di destinazione urbanistica, avverso il
quale aveva anche proposto querela di falso in via incidentale, e contestando la CTU depositata nel giudizio di primo grado.
Gli appellati si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30/03/2015.
Accolta parzialmRAGIONE_SOCIALE la richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, con ordinanza del 03/06/2015, la causa è stata rinviata per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni all’udienza del 05/10/2015 .
Nelle more, in sostituzione del Commissario Straordinario, NOME COGNOME, con DPGR n. 31/2015 è stato nominato, quale Commissario straordinario, il AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
A seguito RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza del Consiglio di Stato n. 2351/2015 del 12/05/2015 (riguardante il RAGIONE_SOCIALE), con cui è stata ritenuta la intervenuta soppressione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al momento dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013, con comparsa di costituzione depositata in data 03/10/2015 lo stesso Commissario Straordinario si è costituito nel giudizio di appello, quale Commissario Straordinario per l’accorpamento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE COGNOME nel RAGIONE_SOCIALE, evidenziando in detta comparsa di non potersi costituire per il RAGIONE_SOCIALE, perché quest’ultimo non aveva acquisito i requisiti formali per la costituzione in giudizio, in quanto privo di partita Iva e codice fiscale ed altro.
Nelle more del giudizio di appello, con DPGR n. 115/2016, è stato istituito il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, mediante l ‘ accorpamento nel RAGIONE_SOCIALE degli altri quattro RAGIONE_SOCIALE regolamentati con l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 38 del 2001, compreso il RAGIONE_SOCIALE appellante.
Con comparsa depositata in data 27/01/2017, gli appellati hanno eccepito per la prima volta l ‘ inammissibilità dell’ appello, per essere stato promosso dal RAGIONE_SOCIALE, da ritenersi, a loro avviso (e in forza RAGIONE_SOCIALE menzionata sRAGIONE_SOCIALEnza del Consiglio di Stato), non più titolare del diritto oggetto del giudizio in questione e privo di legittimazione sin dal momento dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l. n. 24 del 2013 .
Con comparsa di costituzione in prosecuzione, depositata in data 02/02/2017, si è costituito in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, istituito con DPGR n. 115/2016, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME, per poi eccepire, con nota di replica conclusionale depositata in data 02/02/2017, la tardività e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellati .
Dopo alcuni rinvii, in virtù RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 47 del 2019, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa del RAGIONE_SOCIALE con DPGR n. NUMERO_DOCUMENTO/2019, che ha nominato anche il Commissario Liquidatore.
All’udienza del 06/02/2020 il giudizio di appello è stato interrotto, per intervenuta liquidazione coatta amministrativa del RAGIONE_SOCIALE, e, poi, riassunto dal Commissario Liquidatore.
Trattenuta la causa in decisione, la Corte d ‘ appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha emesso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 105/2021, pubblicata il 25/02/2021, con la quale ha dichiarato l ‘ inammissibilità dell ‘impugnazione .
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidato a cinque motivi di impugnazione.
Gli intimati si sono difesi con controricorso.
Fissata l’udienza pubblica di discussione, il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione art 12 preleggi, per errata interpretazione degli artt. 2, 3 e 5 l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013 e dell’art. 2, comma 2, l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 30 del 2015, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , nella parte in cui la Corte d’appello ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello , ritenendo che il RAGIONE_SOCIALE, al momento RAGIONE_SOCIALE proposizione del gravame fosse già estinto, o comunque privo RAGIONE_SOCIALE titolarità del rapporto controverso e di legittimazione processuale, per essere stato soppresso ex lege a partire dal 24/05/2013, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013, in base a quanto disposto dagli artt. 3, comma 3, e 5, comma 4, di detta legge RAGIONE_SOCIALE, mentre, invece, avrebbe dovuto considerare che l’art. 5, comma 2, del la medesima legge RAGIONE_SOCIALE aveva previsto una procedura di accorpamento, disciplinata dal precedRAGIONE_SOCIALE art. 3, ove era stabilita l’istituzione del RAGIONE_SOCIALE e il conferimento del patrimonio, del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali degli enti in esso accorpati solo all’esito di detta procedura di accorpamento, a seguito di delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE e di successivo DPGR.
Nella specie, pertanto, secondo il ricorrRAGIONE_SOCIALE, la soppressione del RAGIONE_SOCIALE è avvenuta con l’adozione del D PGR n. 115/2016, ove si legge che «È istituito il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE , mediante l’accorpamento nel RAGIONE_SOCIALE degli altri quattro RAGIONE_SOCIALE regolamentati con legge RAGIONE_SOCIALE 31 (rectius 24) dicembre 2001 n. 38, con conseguRAGIONE_SOCIALE cambio di denominazione in RAGIONE_SOCIALE Per l’effetto, sono conferiti al RAGIONE_SOCIALE tutti i beni mobili, immobili e strumentali, ivi compresi quelli specificati negli elenchi di cui in premessa, con le inerenti risorse
umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali degli enti accorpati.»
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa/apparRAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla questione RAGIONE_SOCIALE permanenza di soggettività giuridica e di capacità di agire del RAGIONE_SOCIALE dopo la l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013 sino al DPGR n. 115/2016, che, istituendo il RAGIONE_SOCIALE, ha disposto il passaggio a quest’ultimo di tutti i rapporti giuridici facenti capo al primo.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che dell’art. art 111 Cost., per omessa /apparRAGIONE_SOCIALE motivazione in punto di capacità di agire in giudizio del Commissario, AVV_NOTAIO COGNOME, nominato in sostituzione del AVV_NOTAIO COGNOME , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 182 c.p.c., in riferimento alla costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE con ratifica degli atti precedenti , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per avere la Corte d’appello escluso l’appl icabilità dell’a rt. 182 c.p.c. per soppressione ex lege del RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’appello .
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d’appello deciso sulla eccezione di tardività sollevata dall’odierno ricorrRAGIONE_SOCIALE in ordine alla rilevata inammissibilità dell’appello per asserita soppressione del RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
2.1. Com’è noto, l’art. 36, commi 4 e 5, l. n. 317 del 1991, stabilisce che «4. I RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituiti ai sensi
RAGIONE_SOCIALE vigRAGIONE_SOCIALE legislazione nazionale e RAGIONE_SOCIALE, sono enti pubblici economici. … » (v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 38321 del 03/12/2021; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15570 del 04/06/2021; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31037 del 30/11/2018).
La l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 38 del 2001, nel disciplinare i propri ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, ha ribadito che si tratta di enti pubblici economici costituiti per la promozione dell’ RAGIONE_SOCIALEzzazione e dell’insediamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 2, comma 1, l.r. cit.), prevedendo la disciplina statutaria, gli organi e le rispettive competenze.
La successiva l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013 ha stabilito il riordino di numerosi enti, compresi i RAGIONE_SOCIALE in questione, disciplinando la relativa procedura.
In particolare, all’art. 2 si legge quanto segue: «1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo RAGIONE_SOCIALE e per garantire lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell’RAGIONE_SOCIALE amministrativa, la Regione RAGIONE_SOCIALE provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestionali e del compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l’accorpamento e la fusione in un unico RAGIONE_SOCIALE o attraverso l’attivazion e di procedure di liquidazione. 2. Ai sensi del comma 1 la Regione RAGIONE_SOCIALE provvede all’accorpamento, fusione, liquidazione o riordino RAGIONE_SOCIALE seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati: a) RAGIONE_SOCIALE»
Il successivo art. 3 l.r. cit. descrive l’ iter procedurale da seguire per l’accorpamento , laddove si legge quanto segue: «1. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge, Il PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun RAGIONE_SOCIALE conseguRAGIONE_SOCIALE agli accorpamenti. 2. … 3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l ‘ordinaria amministrazione e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituzionali, sino alla data di notifica del decreto del Presidenziale e RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione RAGIONE_SOCIALE loro decadenza. 4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE ed alla Commissione consiliare competRAGIONE_SOCIALE, individuando in particolare: a) lo stato patrimoniale, RAGIONE_SOCIALE, finanziario e del personale dell’RAGIONE_SOCIALE, distinto per tipologia contrattuale di ciascun RAGIONE_SOCIALE da accorpare; b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso; c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all’autorità giudiziaria; d) i progetti/interventi in corso di realizzazione. 5. Per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare. 6. Con decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE, sulla base·di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede: a) all’Istituzione dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conseguRAGIONE_SOCIALE alla procedura di accorpamento; b) al conferimento del beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati. 7. Le Funzioni attribuite dalla normativa vigRAGIONE_SOCIALE agli enti accorpati secondo le procedure di cui
al presRAGIONE_SOCIALE articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti. … »
Il successivo art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge in esame individua nel RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE destinato ad accorpare i RAGIONE_SOCIALE, stabilendo quanto segue: «1. Al fine di migliorare l’efficienza nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzioni in materia di RAGIONE_SOCIALE e valorizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, i RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge RAGIONE_SOCIALE 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di seguito denominato RAGIONE_SOCIALE. 2. l RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE, i RAGIONE_SOCIALE e le zone cii RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui alla legge RAGIONE_SOCIALE 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, secondo le procedure di cui all’articolo 3 RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge. 3. Il RAGIONE_SOCIALE è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l’espletamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestionali, amministrative e tecniche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di rispettiva pertinenza territoriale. 4. Le funzioni attribuite ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli per le RAGIONE_SOCIALE, i RAGIONE_SOCIALE e le zone di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla normativa RAGIONE_SOCIALE e nazionale vigRAGIONE_SOCIALE, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge, dal RAGIONE_SOCIALE, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione del RAGIONE_SOCIALE. 5. A decorrere dalla data di approvazione RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge, è disposta
la proroga quinquennale dell’efficacia degli strumenti urbanistici RAGIONE_SOCIALE relative RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE vigenti e del vincoli connessi, che s ‘i ntendono rinnovati.»
Il successivo art. 6 l.r. cit. individua gli organi del RAGIONE_SOCIALE (il direttore generale, il comitato di programmazione, il revisore unico dei conti e il revisore supplRAGIONE_SOCIALE), disciplinando la composizione e le competenze degli stessi, aggiungendo che i compiti, le funzioni e l’organizzazione di detti organi amministrativi vengono disciplinati dallo Statuto.
Le ulteriori disposizioni RAGIONE_SOCIALE menzionata l.r. regolamentano l’accorpamento, l’istitu zione e la liquidazione di altri enti regionali.
La l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 30 del 2015 ha, poi, prorogato i termini come sopra previsti per l’accorpamento dei menzionati RAGIONE_SOCIALE (art. 2, comma 2, l.r. cit.).
2.2. Con DPGR n. 111/2013 del 20/08/2013, il PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE ha decretato: «1. di nominare il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, DirigRAGIONE_SOCIALE generale del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE, quale Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 24/2013, per ciascuno dei RAGIONE_SOCIALE di cui alla L.R. n. 38/2001 e_s.m.i.; 2. di dichiarare decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria, di cui agli articoli 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE LR. n. 38/2001 e s.m.i.; 3. di attribuire al citato Commissario straordinario i poteri e le funzioni degli organi di cui agli articoli 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 38/2001 e s.m.i. …»
Con atto di citazione in appello datato 26/11/2014, il menzionato Commissario straordinario, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, e in forza RAGIONE_SOCIALE nomina di cui al DPGR n. 111/2013, ha introdotto il giudizio di appello nel presRAGIONE_SOCIALE procedimento.
Occorre tenere presRAGIONE_SOCIALE che, nel corso del giudizio di appello, con DPGR n. 115/2016 è stato istituto «il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, mediante l’accorpamento nel RAGIONE_SOCIALE degli altri quattro RAGIONE_SOCIALE regolamentati con legge RAGIONE_SOCIALE 31 (rectius 24) dicembre 2001 n. 38, con conseguRAGIONE_SOCIALE cambio di denominazione in RAGIONE_SOCIALE Per l’effetto, sono conferiti al RAGIONE_SOCIALE tutti i beni mobili, immobili e strumentali, ivi compresi quelli specificati negli elenchi di cui in premessa, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali degli enti accorpati.»
2.3. La Corte d’appello ha ritenuto che dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 24 del 2013 si è determinato il subingresso ex lege del RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che, a partire da quella data, la capacità giuridica, la capacità di agire e la capacità di stare in giudizio in relazione ai rapporti giuridici, sostanziali e processuali, in origine facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, si sono trasferiti o sono sorti in capo al RAGIONE_SOCIALE, affermando, di conseguenza, l’intervenuta l’estinzione del RAGIONE_SOCIALE e, dunque, la sua soppressione quale persona giuridica e centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici sostanziali e processuali, prima che venisse proposto l’appello .
La menzionata Corte ha aggiunto che, in una prima fase RAGIONE_SOCIALE procedura di accorpamento, che ha avuto inizio con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 24 del 2013, sono rimasti in carica gli organi dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli, che hanno continuato ad operare, ma in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, che ha incorporato i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli oramai soppressi. Poi, con la nomina del Commissario straordinario, tali organi sono stati dichiarati decaduti, come disposto dalla legge RAGIONE_SOCIALE, spettando al
Commissario straordinario compiere gli atti sostanziali e processuali, ma sempre in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE.
Ad opinione RAGIONE_SOCIALE Corte distrettuale, l’art. 3, comma 6, l.r. cit., nella parte in cui ha attribuito al DPGR il compito di provvedere all’i stituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conseguRAGIONE_SOCIALE alla procedura di accorpamento, si è riferito all’atto formale di chiusura RAGIONE_SOCIALE fase transitoria RAGIONE_SOCIALE procedura di accorpamento e, correlativamRAGIONE_SOCIALE, all’atto formale di apertura RAGIONE_SOCIALE fase ordinaria di funzionamento del RAGIONE_SOCIALE, conseguRAGIONE_SOCIALE alla nomina degli organi ordinari de ll’RAGIONE_SOCIALE accorpante , come individuati dall’art. 6 l.r. n. 24 del 2013, in sostituzione del Commissario straordinario.
In tale ottica, per la Corte territoriale, la l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 30 del 2015, che ha prorogato in termine per la procedura di accorpamento, non ha assunto alcun rilievo, poiché, comunque, il RAGIONE_SOCIALE aveva già perso la soggettività giuridica con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 24 del 2013.
Secondo la Corte d’appello, in sintesi, quest’ultima legge RAGIONE_SOCIALE ha determinato la soppressione del RAGIONE_SOCIALE, evenienza assimilabile alla morte o alla perdita RAGIONE_SOCIALE capacità di stare in giudizio RAGIONE_SOCIALE persona fisica, con subingresso di un nuovo soggetto giuridico, il RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dal Commissario straordinario, con la conseguenza che l’appello in questione, essendo stato proposto dal RAGIONE_SOCIALE, doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto proveniRAGIONE_SOCIALE da un RAGIONE_SOCIALE non più esistRAGIONE_SOCIALE.
2.4. La decisione impugnata ha richiamato alcune sRAGIONE_SOCIALEnze del Giudice amministrativo, riferite proprio all’accorpamento dei menzionati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli nel RAGIONE_SOCIALE, per effetto RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013.
Si tratta, in particolare, di una sRAGIONE_SOCIALEnza del Consiglio di Stato che ha confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui il TAR
aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un RAGIONE_SOCIALE, dopo che, con il DPGR n. 111/2013 sopra menzionato, era stato nominato il Commissario straordinario.
Secondo il Consiglio di Stato, il procedimento preordinato alla perdita RAGIONE_SOCIALE capacità di operare del RAGIONE_SOCIALE si è concluso con il menzionato DPGR n. 111/2013, tenuto conto che: a) l’art. 5, comma 4, l. n. 24 del 2013, con effetto immediato esclude la capacità dei RAGIONE_SOCIALE di gestire i propri rapporti processuali; b) sul piano pratico e fattuale, l’adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario rende definitiva la perdita RAGIONE_SOCIALE legittimazione processuale dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli (Cons. Stato, Sez. 5, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 2351 del 12/05/2015).
Altre due pronunce sono state adottate dal Tar RAGIONE_SOCIALE che ha ritenuto applicabile al caso di specie l’indirizzo giurisprudenziale riferito ai casi di soppressione ex lege di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con successione allo stesso di un altro RAGIONE_SOCIALE, secondo il quale si verifica un fenomeno equiparabile alla morte o alla perdita RAGIONE_SOCIALE capacità di stare in giudizio RAGIONE_SOCIALE persona fisica, così affermando che, essendo stato il ricorso notificato successivamRAGIONE_SOCIALE all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 24 del 2013, esso non avrebbe dovuto essere proposto dal RAGIONE_SOCIALE, ma dal RAGIONE_SOCIALE (subentrato nei rapporti attivi e passivi del RAGIONE_SOCIALE), rappresentato dal Commissario straordinario, quale organo subentrato al PresidRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE, decaduto per effetto del DPGR n. 111/2013 (Tar RAGIONE_SOCIALE, Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 1509 del 08/09/2014; Tar RAGIONE_SOCIALE, Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 1137 del 2016).
Occorre, tuttavia, tenere presRAGIONE_SOCIALE che tale orientamento non è unitario.
In un ‘altra decisione, il Tar RAGIONE_SOCIALE ha, infatti, affermato che l’art. 5 l.r. n. 24 del 2013 ha previsto un procedimento per l’ attuazione
dell’accorpamento , sancendo in ogni caso il principio RAGIONE_SOCIALE continuità RAGIONE_SOCIALE funzioni esercitate dagli enti accorpati, e ha aggiunto che, con la deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE n. 153/2014, è stato approvato un iter per la costituzione del RAGIONE_SOCIALE e la prosecuzione del procedimento di accorpamento, con ciò attestando che, in quel momento, non si era ancora verificato l’effetto RAGIONE_SOCIALE soppressione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli, il quale poteva derivare a seguito RAGIONE_SOCIALE effettiva istituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Tar RAGIONE_SOCIALE, Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 566 del 23/03/2015).
2.6. Nel presRAGIONE_SOCIALE procedimento, la questione dirimRAGIONE_SOCIALE attiene all ‘ individuazione del momento in cui è intervenuta l’ estinzione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli accorpati per effetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nella l.r. n. 24 del 2013, dovendosi, in particolare, accertare se l’estinzione sia intervenuta ex lege al momento RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 24 del 2013 , ovvero si sia verificata solo a seguito RAGIONE_SOCIALE conclusione RAGIONE_SOCIALE procedura di accorpamento , con l’adozione del DPGR previsto dall’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013.
La Corte d’appello, come sopra evidenziato, ha optato per la prima soluzione, la quale, tuttavia, non può essere condivisa da questo Collegio per due ordini di ragioni.
In primo luogo, occorre operare una distinzione concettuale, prima ancora che giuridica, tra la istituzione del nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE (che non poteva non essere disposta per legge, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), e l ‘accorpamento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli nel neocostituito RAGIONE_SOCIALE, operata dalla Regione secondo la procedura disciplinata nella stessa legge.
In secondo luogo, occorre distinguere tra l’estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE incorporato, conseguRAGIONE_SOCIALE all’incorporazione, e gli effetti dell’incorporazione stessa, una volta effettuata.
2.7. Come si evince dalla lettura RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE del 2013, sopra riportata per le parti rilevanti, la Regione RAGIONE_SOCIALE ha inteso procedere al riordino di alcuni enti pubblici, «attraverso l’accorpamento e la fusio ne in un unico RAGIONE_SOCIALE o attraverso l’attivazione di procedure di liquidazione».
Con riferimento ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la stessa Regione ha scelto la strada dell ‘accorpamento in un unico RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, che però ha istituto ex novo .
È evidRAGIONE_SOCIALE che l’istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE accorpante è una evenienza distinta rispetto all’accorpamento ad esso d i altri enti.
L’a ccorpamento è stato previsto, e disciplinato, in generale, dall ‘art. 3 l.r. n. 24 del 2013, come risultato di un iter procedurale ben delineato.
L ‘ istituzione del nuovo RAGIONE_SOCIALE destinato ad accorpare altri enti, per quanto riguarda i RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è stata prevista d all’art. 5 , l.r. cit.
Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, per la procedura di accorpamento, la stessa legge RAGIONE_SOCIALE ha richiamato la disciplina generale prevista dall’ art. 3 l.r. n. 24 del 2013 (art. 5, comma 2, l.r. cit.).
Per quanto riguarda la procedura di accorpamento, l ‘art. 3 l.r . n. 24 del 2013 ha previsto una prima fase in cui gli organi degli enti da accorpare continuano a svolgere le loro funzioni nell’attesa RAGIONE_SOCIALE nomina del Commissario straordinario per ciascun RAGIONE_SOCIALE accorpante.
Con la nomina del Commissario straordinario, e la conseguRAGIONE_SOCIALE decadenza degli organi degli enti da accorpare, si passa alla seconda fase, la quale, tuttavia, non contiene alcuna espressa previsione di estinzione de gli enti destinati all’accorpamento .
E, in effetti, non potrebbe essere altrimenti, tenuto conto che, in tale fase, la procedura di accorpamento non è definita, ma, anzi, è appena iniziata.
La norma prevede che deve essere nominato un Commissario straordinario per ciascun RAGIONE_SOCIALE accorpante.
Il DPGR n. 111/2013 del 20/08/2013 ha proceduto a tale nomina, decretando, in particolare: «1. di nominare il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, DirigRAGIONE_SOCIALE generale del Dipartimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 24/2013, per ciascuno dei RAGIONE_SOCIALE di cui alla L.R. n. 38/2001 e_s.m.i.; 2. di dichiarare decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria, di cui agli articoli 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE LR. n. 38/2001 e s.m.i.; 3. di attribuire al citato Commissario straordinario i poteri e le funzioni degli organi di cui agli articoli 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 38/2001 e s.m.i. …» .
Il Commissario straordinario è stato, dunque, espressamRAGIONE_SOCIALE designato quale Commissario straordinario degli enti da accorpare. Si tratta di un solo Commissario straordinario per tutti gli enti da accorpare, cui il DPGR ha attribuito i poteri del Comitato Direttivo e del PresidRAGIONE_SOCIALE di detti enti (artt. 8 e 9 l.r. n. 38 del 2001).
Tale Commissario straordinario, incaricato di poteri di amministrazione straordinaria e ordinaria, è, inoltre, in base alla l.r. n. 24 del 2013, tenuto a compiere determinate RAGIONE_SOCIALE funzionali all’accorpamento, specificamRAGIONE_SOCIALE descritte all’art. 3, comma 5, l.r. cit., e, in particolare, alla redazione di una relazione che deve individuare il personale, i beni e i rapporti giuridici di ciascuno degli enti destinati all’accorpamento .
Espletato tale incombRAGIONE_SOCIALE è prevista un’ulteriore fase, che è quella finale, perché, ai sensi dell’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013, con un
successivo DPGR, previa delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE, il PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE è tenuto a procedere: a) alla i stituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conseguRAGIONE_SOCIALE alla procedura di accorpamento; b) al conferimento del beni mobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati (art. 3, comma 6, l.r. cit.).
Solo con questo provvedimento, nella specie assunto con DPGR n. 115/2016, è portata a termine la procedura di accorpamento, già delineata dalla legge, ma eseguita secondo l’ iter procedurale appena descritto.
Pertanto, solo in questo momento si verifica l’estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE accorpato.
Anche se la legge ha già istituito per legge l’RAGIONE_SOCIALE accorpante, il RAGIONE_SOCIALE, e ha previsto l’accorpamento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli preesistenti, l’accorpamento effettivo , con gli effetti sopra descritti, compreso il conferimento dei rapporti giuridici pendenti, anche processuali, è intervenuto a seguito dell’adozione del DPGR n. 115/2016, il quale non ha istituito il RAGIONE_SOCIALE in sé, che già esisteva per legge, ma ha istituito il RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE accorpante, in conformità alla disposizione di legge e secondo la procedura ivi disciplinata.
ContrariamRAGIONE_SOCIALE a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, n on può ritenersi intervenuta l ‘estinzione del RAGIONE_SOCIALE prima che la procedura di accorpamento sia stata portata a termine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso, dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenza dell ‘esaurimento RAGIONE_SOCIALE procedura di accorpamento, che si completa con il conferiment o all’RAGIONE_SOCIALE accorpante dei beni e dei rapporti degli enti accorpati.
D’altronde, il legislatore ha voluto precisare all’art. 3, comma 7, l.r. n. 24 del 2013, che « Le funzioni attribuite dalla normativa vigRAGIONE_SOCIALE agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presRAGIONE_SOCIALE articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti. … »
Ciò significa che il trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE accorpante RAGIONE_SOCIALE funzioni in origine attribuite agli enti accorpati avviene senza soluzione di continuità, ma tale effetto non può conseguire se non quando la procedura di accorpamento è esaurita, come si evince dalla disposizione appena evidenziata, a seguito del conferimento di beni e risorse, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.
Il disposto dell’art. 5 l.r. cit. non si pone in contrasto con la procedura appena descritta, ma ne costituisce l ‘applicazione , nella specifica fattispecie in cui l’accorpamento si accompagna alla istituzione ex lege di un nuovo RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, destinato ad accorpare gli enti preesistenti.
Come già evidenziato, l’art. 5, comma 2, l.r. cit. dispone espressamRAGIONE_SOCIALE che i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEli «sono accorpati nel RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, secondo le procedure di cui all’articolo 3 RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge.»
La disposizione, richiamando la procedura da seguire, rivela la propria caratteristica di norma di azione, rivolta ai soggetti investiti RAGIONE_SOCIALE procedura di accorpamento, indicando l’ iter da seguire appena descritto.
La previsione del l’art. 5, comma 4, l.r. cit., non attiene alla procedura di accorpamento , ma agli effetti dell’accorpamento, una volta che sia effettuato, secondo la procedura sopra descritta, stabilendo che « Le funzioni attribuite ai RAGIONE_SOCIALE e le zone RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla normativa RAGIONE_SOCIALE e nazionale vigRAGIONE_SOCIALE, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge, dal RAGIONE_SOCIALE, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione del RAGIONE_SOCIALE.»
La disposizione costituisce una precisazione di quanto, in generale, disposto dall’art. 3 , comma 7, l.r. cit., appena richiamato, poiché tiene in considerazione il fatto che il RAGIONE_SOCIALE è stato istituito con la menzionata legge RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, la sua esistenza e le sue attribuzioni decorrono dall’entrata in vigore di detta legge , ma tale precisazione poco rileva, perché, una volta intervenuto l’accorpamento, la prosecuzione dell’RAGIONE_SOCIALE e dei rapporti, anche processuali, dei RAGIONE_SOCIALE accorpati, comprende tutti i rapporti e le RAGIONE_SOCIALE anche precedenti alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma.
Come pure evidenziato dal Pubblico Ministero, nella memoria depositata in atti, la norma assume rilievo solo per la parte in cui evidenzia che, per effetto dell’accorpamento, eseguito con le modalità sopra descritte, al RAGIONE_SOCIALE, istitui to con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE, sono attribuite le funzioni e i rapporti degli enti accorpati senza soluzione di continuità.
2.8. Alla stregua di quanto appena evidenziato, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, poiché l’impugnazione è stata proposta dal RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dal Commissario straordinario, come previsto dal DPGR n. 111/2013, all’epoca in vigore, quando ancora il
procedimento di accorpamento non era stato terminato e, quindi, il menzionato RAGIONE_SOCIALE non era ancora estinto.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, che devono pertanto ritenersi assorbiti.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e, assorbiti gli altri, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione civile