Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22786 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 7707/2023
promosso da
COGNOME NOME , COGNOME Francesco Antonio , COGNOME NOME , rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE – Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive della Regione Calabria , in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente e nei confronti di
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , Regione Calabria , in persona del Presidente pro tempore ;
intimati
avverso la sentenza n. 39/2023 della Corte di appello di Catanzaro, pubblicata in data 17/01/2023, notificata in data 27/01/2023; udita la relazione del Cons. NOME COGNOME letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel 2004, l’ i ng. COGNOME Francesco, l’ ing. COGNOME Francesco Antonio e l’ arch. COGNOME NOME convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro e il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria, per sen tirli condannare, in solido tra loro, al pagamento in loro favore della complessiva somma di € 1.907.403,21, oltre accessori, a titolo di corrispetti vo dovuto per la prestazione d’opera intellettuale eseguita in forza di apposita convenzione scritta stipulata con il citato Consorzio, di cui alla deliberazione del Comitato Direttivo di quest’ultimo n. 21/1995, con la quale era stato conferito l’incarico di predisporre le schede e la progettazione relative alla ottimizzazione della piattaforma depurativa attraverso un sistema di collettori fognari. In via subordinata, gli attori chiedevano corrispondersi la somma dovuta per la stessa attività a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituivano in giudizio gli enti convenuti, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme per essere competente a conoscere della controversia il Tribunale di Catanzaro quale foro erariale.
Il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Catanzaro e i predetti attori riassumevano il giudizio dinanzi a quest’ultimo Ufficio giudiziario, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell’originario atto di citazione.
Si costituiva in giudizio il Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Calabria, quale ufficio delegato ed organo straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della Protezione Civile, istituito pe r l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 5, comma 4, della Legge n. 225/1992, eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva e gradatamente contestando la debenza delle somme richieste.
Anche il RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Catanzaro si costituiva in giudizio come da comparsa in atti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito il diritto al pagamento del compenso.
Istruita a mezzo di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio e ritenuta all’esito matura per la decisione, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della dichiarazione di intervenuta cessazione delle funzioni dell’Ufficio Commissariale ai sensi dell’OPCM n. 4011 /2012, veniva dichiarata l’interruzione del processo.
Gli attori procedevano alla riassunzione del giudizio nei confronti della Regione Calabria e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro.
Il difensore del Consorzio chiedeva in via preliminare che fosse dichiarata l’interruzione del processo per sopravvenuta soppressione ex lege dell ‘ente asseritamente disposta con l.r. Calabria n. 24 del 2013.
Il Giudice dichiarava l’interruzione del giudizio con ordinanza dell’11 /04/2014.
A seguito di richiesta degli attori del 17/04/2014, che contestavano la verificazione d ell’ evento estintivo riferito al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Catanzaro, in ragione del fatto che il CORAP non era stato ancora istituito, il Giudice, in data 13/05/2014, revocava
l’ordinanza dell’11 /04/2014, con contestuale fissazione di udienza al fine di decidere nel contraddittorio tra le parti sulla controversa questione, confermando, all’esito , con ordinanza del 15/12/2014, la revoca dell’interruzione del processo, ritenendo che, in quel momento, il subentro del CORAP al Consorzio, disposto con la menzionata legge regionale, non era del tutto completato e che, pertanto, il definitivo trasferimento al CORAP dei rapporti giuridici pendenti non era ancora intervenuto.
Assegnata la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., veniva disposta la rimessione sul ruolo con ordinanza del 17/05/2016, che revocava l’ordinanza del 13/05/2014 (con la quale era stata revocata l’interruzione del processo disposta con l’ ordinanza del l’11 /04/2014 ) e dichiarava nuovamente l’ interruzione del giudizio.
In particolare, il Tribunale riteneva che fosse intervenuta l’interruzione del processo per legge sin da ll’11 /04/2014, ossia sin dalla dichiarazione fatta in udienza dell’evento interruttivo ad opera del difensore costituito nell’interesse del Consorzio soppresso e che il processo non era stato proseguito dal soggetto legittimato o riassunto, aggiungendo che l’interruzione opera di diritto , nel senso che non è necessario un provvedimento del giudice, affinché si producano i relativi effetti, avendo l’eventuale provvedimento del giudice natura dichiarativa , con la conseguenza che la mancata dichiarazione dell’estinzione o, come nel caso di specie, la revoca della precedente dichiarazione, non valeva a rendere legittimo l’ulteriore corso del processo .
Gli attori riassumevano il processo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE), della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria, ma chiedevano la revoca dell’ordinanza del 17/05/2016.
Costituitasi la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CORAP, quest’ultimo eccepiva l’estinzione del giudizio per essere stato lo stesso
riassunto dopo due anni dall’ordinanza dell’11 /04/2014, con la quale era da reputarsi che il Giudice avesse correttamente dichiarato l’interruzione del processo, e ciò anche sulla base di quanto affermato nella successiva ordinanza del 17/05/2016.
All’udienza del 21 /10/2016, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Con sentenza n. 727/2017, il Tribunale di Catanzaro, previa revoca dell’ordinanza del 17 /05/2016, con la quale era stata dichiarata l’interruzione del processo, rigettata conseguente mente l’ eccezione di estinzione del giudizio sollevata dagli attori, riteneva fondata la pretesa creditoria azionata e, ritenuto che il soggetto obbligato al pagamento de ll’importo richiesto fosse il CORAP, in qualità di ente subentrato in tutti rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Consorzio per lo RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Catanzaro, condannava tale ente al pagamento della somma di € 1.107.978,90, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il CORAP, censurando la decisione nella parte in cui era stata revocata l’ordinanza del 17/05/2016 (che aveva revocato la precedente ordinanza del 13/05/2014 e dichiarato l’interruzione del processo ) e rigettata l’ eccezione di estinzione del processo, per mancata tempestiva riassunzione, ed anche nella parte in cui era stata accolta la domanda in origine formulata nei suoi confronti. Gli appellati eccepivano la tardività dell’eccezione di estinzione, formulata dal CORAP solo con la comparsa di costituzione a seguito dell’ultima interruzione disposta con l’ordinanza del 17/05/2016 .
La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione , ritenendo fondata la censura in rito, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’estinzione del giudizio di primo grado , compensando le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La menzionata Corte evidenziava, prima di tutto, che, quando la riassunzione non dà vita ad un nuovo processo, diverso e autonomo dal precedente, mirando esclusivamente a far riemergere quest’ultimo dallo stato di quiescenza determinato dalla dichiarazione di interruzione, le parti già in precedenza costituite non devono procedere ad una nuova costituzione in giudizio, se non nel caso in cui una norma del codice lo imponga espressamente, non avendo alcun bisogno di farlo, trattandosi della continuazione del medesimo processo dinanzi al medesimo giudice.
Secondo la Corte di merito, la riassunzione è destinata ad esplicare una essenziale funzione di ricostituzione del rapporto processuale esclusivamente nei confronti dell’avente causa (o degli aventi causa) del soggetto colpito dall’evento interruttivo, non altrettanto potendo ritener si con riguardo alle altre parti, in relazione alle quali la riassunzione stessa assolve alla più limitata finalità di consentire la partecipazione alla successiva fase del giudizio, ai cui fini è sufficiente il mandato difensivo e rappresentativo in precedenza conferito, con la conseguenza che, qualora una di dette parti non sia rimasta assente, ma abbia partecipato alla successiva fase processuale, la stessa conserva, senza il compimento di particolari formalità, l’originaria posizione processuale di parte già costituita in giudizio.
Ad opinione della menzionata Corte, dunque, pur a fronte di una disciplina apparentemente unica, contenuta ne ll’art. 303 c.p.c., correttamente la giurisprudenza aveva distinto l’ipotesi d i ‘ riassunzione modificativa ‘ , come è quella che consegue alla morte di una delle parti, a seguito della quale diventa parte del processo un soggetto diverso da quello originario, così da richiedersi che lo stesso si costituisca depositando una comparsa ex art. 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia, da ll’ipotesi di ‘ riassunzione non modificativa ‘ , riferita ai casi in cui, al contrario, resta invariato il soggetto del rapporto processuale, così come accade nell’ipotesi
in cui l’evento interruttivo colpisca una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell’atto di riassunzione, ometta di ‘costituirsi’ (quale, per l’appunto, è accaduto nella presente controversia, con riferimento al Consorzio in origine convenuto in giudizio).
Dall’applicazione dei principi appena richiamati al caso concreto, la Corte d’appello riteneva la piena validità ed efficacia ai fini interruttivi, in conformità alle previsioni dell’art. 300 c.p.c. , della dichiarazione resa all’udienza dell’11 /04/ 2014, tenutasi nell’ambito del giudizio di primo grado all’indomani della prima riassunzione, dal procuratore già costituito nell’interesse dell’allora convenuto RAGIONE_SOCIALE Provincia di Catanzaro, che ad essa presenziava regolarmente, di intervenuta soppressione medio tempore di detto ente, poiché proveniente da una parte diversa da quella colpita dall’evento (da individuarsi quest’ultima nell’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Ambientale per il territorio della Calabria) che aveva determinato l’interruzione del processo e per la cui partecipazione all’ulteriore corso del giudizio riassunto, dunque, non era necessaria una costituzione ex novo .
Una volta dichiarato interrotto il processo con ordinanza dell’11 /04/2014, secondo la Corte d’appello, il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto nel termine perentorio di sei mesi (art. 305 c.p.c.), da computarsi a decorrere dalla data sopra indicata, mentre, nella specie, la riassunzione era stata effettuata del tutto tardivamente, con ricorso depositato il 07/06/2016, con conseguente maturazione dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio, come tempestivamente eccepito dal CORAP sin dalla comparsa di costituzione e risposta del 29/09/2016.
Ad opinione della menzionata Corte, infatti, non assumeva rilievo che l’ordinanza dichiarativa della interruzione del processo dell’11 /04/2014 era stata, poi, revocata, così rendendo impossibile configurare i presupposti per procedere alla tempestiva riassunzione del giudizio a pena di estinzione,
atteso che a detta dichiarazione non era seguito alcun provvedimento contrario di accertamento della inesistenza dell’evento interattivo già posto a fondamento di essa e, come tale, idoneo a rimuoverne ex tunc gli effetti interruttivi prodotti sul processo, risultando nella specie al contrario disposta all’indomani di essa la prosecuzione del giudizio con l’ordinanza depositata il successivo 15/12/2014, quando ormai il termine semestrale di riassunzione era spirato senza che nel frattempo si fosse proceduto alla riassunzione del processo.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME affidato a tre motivi di doglianza.
Si è difeso con controricorso solo il COSAP. La ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 300, 303, 305, 307 comma 4 (testo previgente) c.p.c. , in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello pronunciato l’estinzione del giudizio di primo grado, senza tenere conto della tardività della relativa eccezione sollevata dal CORAP, in aperta elusione dell’art. 307 comma 4 c.p.c., nel testo previgente, in virtù del quale « L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa» .
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 300, 303, 305, 307 comma 4 (testo previgente) c.p.c., oltre che degli artt. 2, 3 comma 6, 5, 6 l.r. Calabria n. 24 del 2013, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto corretta la dichiarazione di interruzione del giudizio di pri mo grado alla data dell’11/04/2014, mentre, invece, a quella data il Consorzio RAGIONE_SOCIALE della Provincia di Catanzaro non era
ancora stato soppresso, poiché l’istituzione del subentrante RAGIONE_SOCIALE è intervenuto in tempi successivi, ad opera del DPGR n. 115/2016.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 153, 175, 176, 177, 300, 303, 305, 307 comma 4 (testo previgente) c.p.c. , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva la riassunzione operata, mentre invece, gli attori avevano provveduto a tale incombente con ricorso del 07/06/2016, a seguito dell’ordinanza che aveva dichiarato l’interruzione del 17/05/2016, poiché il termine semestrale non poteva decorrere dall’ordinanza dell’11/04/2014 , in quanto il Tribunale di Catanzaro, accertata la mancanza del presupposto ex art. 300, c.p.c., l’aveva revocata con ordinanza del 17 /05/2014.
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono tutte infondate.
2.1. Il controricorrente ha dedotto che la procura alle liti conferita dai ricorrenti ai loro difensori per proporre ricorso per cassazione – redatta su foglio separato e unita all’atto d’impugnazione – risulta sottoscritta e autenticata in data 26/01/ 2023 in Lamezia Terme, mentre l’atto introduttivo reca la data del 22/03/ 2023 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato predisposto sia in Lamezia Terme che in Roma.
Tali circostanze non determinano alcun vizio, tenuto conto che questa Corte a Sezioni Unite, risolvendo i sorti dubbi interpretativi, ha precisato che, in materia di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 2075 del 19/01/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12628 del 12/05/2025).
2.2. Risulta infondata anche l’eccezione d’inammissibilità del ricorso , per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
È, infatti, sufficiente leggere l’atto di impugnazione per comprendere lo svolgimento del processo in relazione alle questioni oggetto della materia del contendere in sede di legittimità.
2.3. È infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi de ll’art. 360 bis c.p.c., tenuto conto che la materia del contendere riguarda, tra l’altro, l’individuazione del momento di estinzione del Consorzio RAGIONE_SOCIALE Provincia di Catanzaro, a seguito della soppressione disposta dalla l.r. Calabria n. 24 del 2013, ponendo una questione che, al momento della presentazione del ricorso, non era stata risolta dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Il presente procedimento è stato instaurato nel 2004, prima dell’entrata in vigore del la l. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 30 7 c.p.c., sicché, in applicazione della disciplina transitoria , contenuta nell’art. 58 comma 1 l. n.69 del 2009, il testo dell’art. 30 7 c.p.c. applicabile alla fattispecie è quello precedente a tale modifica.
Ai sensi dell’art. 30 7 comma 4 c.p.c., nel testo nella specie applicabile, dunque, « L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. …» .
3.2. Nel caso di specie, gli stessi ricorrenti hanno dedotto che il CORAP ha eccepito l’estinzione del processo con la comparsa di costituzione a seguito della riassunzione del giudizio da loro stessi operata, conseguente alla ultima dichiarazione di interruzione del 17/05/2016. Prima di tale momento, l’ente non aveva partecipato al giudizio, sicché il primo atto che
ha compiuto è stato proprio l’atto di costituzione in giudizio recante, tra l’altro , l’eccezione di estinzione del giudizio.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
4.1. Questa Corte ha precisato che il provvedimento di estinzione del processo, conseguente ad una dichiarazione di interruzione del giudizio erroneamente dichiarata, per difetto di uno dei presupposti di legge, dal difensore della parte, è nullo poiché l’errore, ove sia chiaramente riconoscibile, non può ridondare a danno della parte medesima, né è riscontrabile un principio di ragionevole affidamento, atteso che la controparte ed il giudice, per il principio di effettività, debbono, rispettivamente, eccepire e rilevare l’inefficacia della dichiarazione dell’evento interruttivo (Cass., Sez. 6-1, Sentenza n. 11173 del 30/05/2016).
L’art. 300 c.p.c. subordina, infatti, l’effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall’evento previsto come causa d’interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita. Pertanto, qualora manchi uno dei due elementi, l’interruzione non può essere dichiarata e, se ugualmente pronunciata, il relativo provvedimento deve ritenersi nullo e l’onere di osservanza del termine come mai dato, con la conseguenza che il processo può utilmente essere riassunto anche dopo il decorso del semestre (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1329 del 07/02/2000; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9848 del 10/10/1997).
4.2. La controversia attiene alle vicende modificative di un Consorzio per le aree di sviluppo industriale.
Com’è noto, l’art. 36, commi 4 e 5, l. n. 317 del 1991, stabilisce che «4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. … » (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 38321 del 03/12/2021; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15570 del 04/06/2021; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31037 del 30/11/2018).
La l.r. Calabria n. 38 del 2001 nel disciplinare i propri ‘Consorzi per lo sviluppo industriale’, ha ribadito che si tratta di enti pubblici economici costituiti per la promozione dell’industrializzazione e dell’insediamento di attività produttive (art. 2, comma 1, l.r. cit.), prevedendo la disciplina statutaria, gli organi e le rispettive competenze.
La successiva l.r. Calabria n. 24 del 2013 ha previsto il riordini di numerosi enti, compresi i Consorzi in questione, disciplinando la relativa procedura.
In particolare, all’art. 2 si legge quanto segue: «1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo regionale e per garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell’attività amministrat iva, la Regione Calabria provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento delle attività gestionali e del compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla Regione attraverso l’accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l’attivazione di procedure di liquidazione. 2. Ai sensi del comma 1 la Regione Calabria provvede all’accorpamento, fusione, liquidazione o riordino delle seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati: a) consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale …» .
Il successivo art. 3 l.r. cit. descrive l’ iter procedurale da seguire per l’accorpamento, laddove si legge quanto segue: «1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straord inaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti. 2. … 3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla data di
notifica del decreto del Presidenziale e della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza. 4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al Presidente della Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente, individuando in particolare: a) lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell’ente, distinto per tipologia contrattuale di ciascun ente da accorpare; b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso; c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all’autorità giudiziaria; d) i progetti/interventi in corso di realizzazione. 5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare. 6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base·di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede: a) all’Istituzione dell’ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento; b) al conferimento del beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati. 7. Le Funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti …» .
Il successivo art. 5 della legge in esame individua nel CORAP , l’ente destinato ad accorpare i Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, stabilendo quanto segue: «1. Al fine di migliorare l’efficienza
nello svolgimento delle funzioni in materia di sviluppo e valorizzazione delle aree produttive ed industriali, i consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP. 2. l consorzi per le aree, i nuclei e le zone cii sviluppo industriale, di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all’articolo 3 della presente legge. 3. Il CORAP è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l’espletamento delle attività gestionali, amministrative e tecniche delle aree di sviluppo industriale di rispettiva pertinenza territoriale. 4. Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione del consorzi. 5. A decorrere dalla data di approvazione della presente legge, è disposta la proroga quinquennale dell’efficacia degli strumenti urbanistici delle relative aree industriali vigenti e del vincoli connessi, che s’intendono rinnovati.»
Il successivo art. 6 l.r. cit. prevede gli organi del CORAP (il direttore generale, il comitato di programmazione, il revisore unico dei conti e il revisore supplente), disciplinandone la nomina e le competenze, aggiungendo che i compiti, le funzioni e l’organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal Consorzio regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.
Le norme successive disciplinano l’accorpamento o la liquidazione di altri enti.
4.3. Con DPGR n. 111/2013 del 20/08/2013, il Presidente della Giunta regionale ha decretato: «1. di nominare il Dott. NOME COGNOME Dirigente generale del Dipartimento regionale Attività produttive, quale Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per ciascuno dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla L.R. n. 38/2001 .m.i.; 2. di dichiarare decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria, di cui agli articoli 8 e 9 della LR. n. 38/2001 e s.m.i.; 3. di attribuire al citato Commissario straordinario i poteri e le funzioni degli organi di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 38/2001 e s.m.i. …» (doc. 23 fasc. ric.) .
Con il DPGR n. 115/2016, infine, è stato istituto «il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l’accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con legge regionale 31 (rectius 24) dicembre 2001 n. 38, con conseguente cambio di denominazione in CORAP … Per l’effetto, sono conferiti al C ORAP tutti i beni mobili, immobili e strumentali, ivi compresi quelli specificati negli elenchi di cui in premessa, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali degli enti accorpati» (doc. 23 fasc. ric.).
4.4. Nel presente procedimento, la questione dirimente attiene all’individuazione del momento in cui è intervenuta l’estinzione dei Consorzi provinciali accorpati per effetto delle disposizioni contenute nella l.r. n. 24 del 2013, dovendosi, in particolare, ac certare se l’estinzione sia intervenuta ex lege al momento della entrata in vigore della l.r. n. 24 del 2013 , ovvero si sia verificata solo a seguito della conclusione della procedura di
accorpamento, con l’adozione del DPGR previsto dall’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013.
La Corte d’appello, come sopra evidenziato, ha optato per la prima soluzione, la quale, tuttavia, non può essere condivisa da questo Collegio per due ordini di ragioni.
In primo luogo, occorre operare una distinzione concettuale, prima ancora che giuridica, tra la istituzione del nuovo ente pubblico, il CORAP (che non poteva non essere disposta per legge, trattandosi di ente pubblico), e l’accorpamento dei Consorzi provinciali nel neocostituito CORAP, operata dalla Regione secondo la procedura disciplinata nella stessa legge.
In secondo luogo, occorre distinguere tra l’estinzione dell’ente incorporato, conseguente all’incorporazione, e gli effetti dell’incorporazione stessa, una volta effettuata.
4.5. Come si evince dalla lettura della legge regionale del 2013, sopra riportata per le parti rilevanti, la Regione Calabria ha inteso procedere al riordino di alcuni enti pubblici, «attraverso l’accorpamento e la fusione in un unico ente o attraverso l’attivazione di procedure di liquidazione» .
Con riferimento ai Consorzi provinciali per le aree di sviluppo industriale, la stessa Regione ha scelto la strada dell’accorpamento in un unico ente, il CORAP, che però ha istituto ex novo .
È evidente che l’istituzione dell’ente accorpante è una evenienza distinta rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti.
L’accorpamento è stato previsto, e disciplinato, in generale, dall’art. 3 l.r. n. 24 del 2013, come risultato di un iter procedurale ben delineato.
L’istituzione del nuovo ente destinato ad accorpare altri enti, per quanto riguarda i Consorzi per le aree di sviluppo industriale, è stata prevista dall’art. 5, l.r. cit.
Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, per la procedura di accorpamento, la stessa legge regionale ha richiamato la disciplina generale prevista dall’art. 3 l.r. n. 24 del 2013 (art. 5, comma 2, l.r. cit.).
Per quanto riguarda la procedura di accorpamento, l’art. 3 l.r. n. 24 del 2013 ha previsto una prima fase in cui gli organi degli enti da accorpare continuano a svolgere le loro funzioni nell’attesa della nomina del Commissario straordinario per ciascun ente accorpante.
Con la nomina del Commissario straordinario, e la conseguente decadenza degli organi degli enti da accorpare, si passa alla seconda fase, la quale, tuttavia, non contiene alcuna espressa previsione di estinzione degli enti destinati all’accorpamento.
E, in effetti, non potrebbe essere altrimenti, tenuto conto che, in tale fase, la procedura di accorpamento non è definita, ma, anzi, è appena iniziata.
La norma prevede che deve essere nominato un Commissario straordinario per ciascun ente accorpante.
Il DPGR n. 111/2013 del 20/08/2013 ha proceduto a tale nomina, decretando, in particolare: «1. di nominare il Dott. NOME COGNOME Dirigente generale del Dipartimento regionale Attività produttive, quale Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013, per ciascuno dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla L.R. n. 38/2001 .m.i.; 2. di dichiarare decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria, di cui agli articoli 8 e 9 della LR. n. 38/2001 e s.m.i.; 3. di attribuire al citato Commissario straordinario i poteri e le funzioni degli organi di cui agli articoli 8 e 9 della L.R. n. 38/2001 e s.m.i. …» (doc. 23 fasc. ric.) .
Il Commissario straordinario è stato, dunque, espressamente designato quale Commissario straordinario degli enti da accorpare, si tratta di un solo Commissario straordinario per tutti gli enti da accorpare, cui il DPGR ha
attribuito i poteri del Comitato Direttivo e del Presidente di detti enti (artt. 8 e 9 l.r. n. 38 del 2001).
Tale Commissario straordinario, incaricato di poteri di amministrazione straordinaria e ordinaria, è, inoltre, in base alla l.r. n. 24 del 2013, tenuto a compiere determinate attività funzionali all’accorpamento, specificamente descritte all’art. 3, comma 5, l.r. cit., e, in particolare, alla redazione di una relazione che deve individuare il personale, i beni e i rapporti giuridici di ciascuno degli enti destinati all’accorpamento.
Espletato tale incombente è prevista un’ulteriore fase, che è quella finale, perché, ai sensi dell’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013, con un successivo DPGR, previa delibera della Giunta Regionale, il Presidente della Giunta Regionale è tenuto a procedere: a) alla i stituzione dell’ente regionale conseguente alla procedura di accorpamento; b) al conferimento del beni mobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati (art. 3, comma 6, l.r. cit.).
Solo con questo provvedimento, nella specie assunto con DPGR n. 115/2016, è portata a termine la procedura di accorpamento, già delineata dalla legge, ma eseguita secondo l’ iter procedurale appena descritto.
Pertanto, solo in questo momento si verifica l’estinzione dell’ente accorpato.
Anche se la legge ha già istituito per legge l’ente accorpante, il C ORAP, e ha previsto l’accorpamento dei Consorzi provinciali preesistenti, l’accorpamento effettivo, con gli effetti sopra descritti, compreso il conferimento dei rapporti giuridici pendenti, anche processuali, è intervenuto a seguito dell’adozione del DPGR n. 115/2016, il quale non ha istituito il CORAP in sé, che già esisteva per legge, ma ha istituito il CORAP quale ente accorpante, in conformità alla disposizione di legge e secondo la procedura ivi disciplinata.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non può ritenersi intervenuta l’estinzione del Consorzio prima che la procedura di accorpamento sia stata portata a termine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso, dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenza dell’esaurimento della procedura di accorpamento, che è completa con il conferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti degli enti accorpati.
D’altronde, il legislatore ha voluto precisare all’art. 3, comma 7, l.r. n. 24 del 2013, che « Le funzioni attribuite dalla normativa vigente agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presente articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti. … »
Ciò significa che il trasferimento all’ente accorpante delle funzioni in origine attribuite agli enti accorpati avviene senza soluzione di continuità, ma tale effetto non può conseguire se non quando la procedura di accorpamento è esaurita, come si evince dalla disposizione appena evidenziata, a seguito del conferimento di beni e risorse, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.
Il disposto dell’art. 5 l.r. cit. non si pone in contrasto con la procedura appena descritta, ma ne costituisce l’applicazione, nella specifica fattispecie riguardante i Consorzi di sviluppo industriale in cui l’accorpamento si accompagna alla istituzione ex lege di un nuovo ente, il CORAP, destinato ad accorpare gli enti preesistenti.
Come già evidenziato, l’art. 5, comma 2, l.r. cit. dispone espressamente che i Consorzi provinciali «sono accorpati nel Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con sede in Catanzaro, secondo le procedure di cui all’articolo 3 della presente legge.»
La disposizione, richiamando la procedura da seguire, rivela la propria caratteristica di norma di azione, rivolta ai soggetti investiti della procedura di accorpamento, indicando l’ iter da seguire appena descritto.
La previsione dell’art. 5, comma 4, l.r. cit., non attiene alla procedura di accorpamento, ma agli effetti dell’accorpamento, una volta che sia effettuato, secondo la procedura sopra descritta, stabilendo che « Le funzioni attribuite ai Consorzi provinciali per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale dalla normativa regionale e nazionale vigente, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal CORAP, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione del consorzi.»
La disposizione costituisce una precisazione di quanto, in generale, disposto dall’art. 3, comma 7, l.r. cit., appena richiamato, poiché tiene in considerazione il fatto che il CORAP è stato istituito con la menzionata legge regionale e, pertanto, la sua esistenza e le sue attribuzioni decorrono dall’entrata in vigore di detta legge, ma tal precisazione poco rileva, perché, una volta intervenuto l’accorpamento, la prosecuzione dell’attività e dei rapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati, comprende tutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrata in vigore della norma.
In effetti, la norma assume rilievo solo per la parte in cui evidenzia che, per effetto dell’accorpamento, eseguito con le modalità sopra descritte, al CORAP, istitui to con l’entrata in vigore della legge regionale , sono attribuite le funzioni e i rapporti degli enti accorpati senza soluzione di continuità.
4.6. Alla stregua di quanto appena evidenziato, risulta evidente che la verifica dell’estinzione del Consorzio per lo RAGIONE_SOCIALE Industriale della Provincia di Catanzaro non va fatta con riferimento al momento dell’entrata
in vigore della l.r. n. 24 del 2013, dovendo invece tenersi conto del momento in cui è adottato il DP GR previsto dall’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013.
4.7. Il secondo motivo di ricorso deve, pertanto essere accolto, poiché la Corte d’appello ha ritenuto corretta la dichiarazione di interruzione del processo operata con l’ordinanza dell’11/04/ 2013, ritenendo che l’estinzione del Consorzio fosse intervenuta con l’entrata in vigore della l.r. Calabria n. 24 del 2013, mentre, invece, avrebbe dovuto guardare al momento in cui è stato adottato il DPGR previsto dall’art. 3, comma 6, l.r. cit.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del terzo, che deve ritenersi assorbito.
In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo e assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile