Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22786 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 22786 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 7707/2023
promosso da
COGNOME NOME , COGNOME NOME , COGNOME NOME , rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE , in liquidazione coatta amministrativa, in persona del RAGIONE_SOCIALE liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
controricorrRAGIONE_SOCIALE e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE , in persona del PresidRAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del PresidRAGIONE_SOCIALE pro tempore ;
intimati
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 39/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata in data 17/01/2023, notificata in data 27/01/2023; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel 2004, l’ i ng. COGNOME NOMENOME l’ ing. COGNOME NOME e l’ arch. COGNOME NOME convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE Delegato per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per sen tirli condannare, in solido tra loro, al pagamento in loro favore RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di € 1.907.403,21, oltre accessori, a titolo di corrispetti vo dovuto per la prestazione d’opera intellettuale eseguita in forza di apposita convenzione scritta stipulata con il citato RAGIONE_SOCIALE, di cui alla deliberazione del Comitato Direttivo di quest’ultimo n. 21/1995, con la quale era stato conferito l’incarico di predisporre le schede e la progettazione relative alla ottimizzazione RAGIONE_SOCIALE piattaforma depurativa attraverso un sistema di collettori fognari. In via subordinata, gli attori chiedevano corrispondersi la somma dovuta per la stessa RAGIONE_SOCIALE a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituivano in giudizio gli enti convenuti, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Lamezia Terme per essere competRAGIONE_SOCIALE a conoscere RAGIONE_SOCIALE controversia il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE quale foro erariale.
Il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e i predetti attori riassumevano il giudizio dinanzi a quest’ultimo Ufficio giudiziario, chiedendo l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE conclusioni già rassegnate nell’originario atto di citazione.
Si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE Delegato per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale ufficio delegato ed organo straordinario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituito pe r l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 5, comma 4, RAGIONE_SOCIALE Legge n. 225/1992, eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva e gradatamRAGIONE_SOCIALE contestando la debenza RAGIONE_SOCIALE somme richieste.
Anche il RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio come da comparsa in atti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito il diritto al pagamento del compenso.
Istruita a mezzo di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio e ritenuta all’esito matura per la decisione, la causa era rinviata per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni.
A seguito RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALE funzioni dell’Ufficio Commissariale ai sensi dell’OPCM n. 4011 /2012, veniva dichiarata l’interruzione del processo.
Gli attori procedevano alla riassunzione del giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
Il difensore del RAGIONE_SOCIALE chiedeva in via preliminare che fosse dichiarata l’interruzione del processo per sopravvenuta soppressione ex lege dell ‘RAGIONE_SOCIALE asseritamRAGIONE_SOCIALE disposta con l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013.
Il Giudice dichiarava l’interruzione del giudizio con ordinanza dell’11 /04/2014.
A seguito di richiesta degli attori del 17/04/2014, che contestavano la verificazione d ell’ evento estintivo riferito al RAGIONE_SOCIALE, in ragione del fatto che il RAGIONE_SOCIALE non era stato ancora istituito, il Giudice, in data 13/05/2014, revocava
l’ordinanza dell’11 /04/2014, con contestuale fissazione di udienza al fine di decidere nel contraddittorio tra le parti sulla controversa questione, confermando, all’esito , con ordinanza del 15/12/2014, la revoca dell’interruzione del processo, ritenendo che, in quel momento, il subentro del RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE, disposto con la menzionata legge RAGIONE_SOCIALE, non era del tutto completato e che, pertanto, il definitivo trasferimento al RAGIONE_SOCIALE dei rapporti giuridici pendenti non era ancora intervenuto.
Assegnata la causa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., veniva disposta la rimessione sul ruolo con ordinanza del 17/05/2016, che revocava l’ordinanza del 13/05/2014 (con la quale era stata revocata l’interruzione del processo disposta con l’ ordinanza del l’11 /04/2014 ) e dichiarava nuovamRAGIONE_SOCIALE l’ interruzione del giudizio.
In particolare, il Tribunale riteneva che fosse intervenuta l’interruzione del processo per legge sin da ll’11 /04/2014, ossia sin dalla dichiarazione fatta in udienza dell’evento interruttivo ad opera del difensore costituito nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE e che il processo non era stato proseguito dal soggetto legittimato o riassunto, aggiungendo che l’interruzione opera di diritto , nel senso che non è necessario un provvedimento del giudice, affinché si producano i relativi effetti, avendo l’eventuale provvedimento del giudice natura dichiarativa , con la conseguenza che la mancata dichiarazione dell’estinzione o, come nel caso di specie, la revoca RAGIONE_SOCIALE precedRAGIONE_SOCIALE dichiarazione, non valeva a rendere legittimo l’ulteriore corso del processo .
Gli attori riassumevano il processo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma chiedevano la revoca dell’ordinanza del 17/05/2016.
Costituitasi la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, quest’ultimo eccepiva l’estinzione del giudizio per essere stato lo stesso
riassunto dopo due anni dall’ordinanza dell’11 /04/2014, con la quale era da reputarsi che il Giudice avesse correttamRAGIONE_SOCIALE dichiarato l’interruzione del processo, e ciò anche sulla base di quanto affermato nella successiva ordinanza del 17/05/2016.
All’udienza del 21 /10/2016, la causa veniva rimessa in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 727/2017, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, previa revoca dell’ordinanza del 17 /05/2016, con la quale era stata dichiarata l’interruzione del processo, rigettata conseguRAGIONE_SOCIALE mRAGIONE_SOCIALE l’ eccezione di estinzione del giudizio sollevata dagli attori, riteneva fondata la pretesa creditoria azionata e, ritenuto che il soggetto obbligato al pagamento de ll’importo richiesto fosse il RAGIONE_SOCIALE, in qualità di RAGIONE_SOCIALE subentrato in tutti rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, condannava tale RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 1.107.978,90, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Avverso tale pronuncia proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, censurando la decisione nella parte in cui era stata revocata l’ordinanza del 17/05/2016 (che aveva revocato la precedRAGIONE_SOCIALE ordinanza del 13/05/2014 e dichiarato l’interruzione del processo ) e rigettata l’ eccezione di estinzione del processo, per mancata tempestiva riassunzione, ed anche nella parte in cui era stata accolta la domanda in origine formulata nei suoi confronti. Gli appellati eccepivano la tardività dell’eccezione di estinzione, formulata dal RAGIONE_SOCIALE solo con la comparsa di costituzione a seguito dell’ultima interruzione disposta con l’ordinanza del 17/05/2016 .
La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione , ritenendo fondata la censura in rito, e, in riforma RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, dichiarava l’estinzione del giudizio di primo grado , compensando le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La menzionata Corte evidenziava, prima di tutto, che, quando la riassunzione non dà vita ad un nuovo processo, diverso e autonomo dal precedRAGIONE_SOCIALE, mirando esclusivamRAGIONE_SOCIALE a far riemergere quest’ultimo dallo stato di quiescenza determinato dalla dichiarazione di interruzione, le parti già in precedenza costituite non devono procedere ad una nuova costituzione in giudizio, se non nel caso in cui una norma del codice lo imponga espressamRAGIONE_SOCIALE, non avendo alcun bisogno di farlo, trattandosi RAGIONE_SOCIALE continuazione del medesimo processo dinanzi al medesimo giudice.
Secondo la Corte di merito, la riassunzione è destinata ad esplicare una essenziale funzione di ricostituzione del rapporto processuale esclusivamRAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’avRAGIONE_SOCIALE causa (o degli aventi causa) del soggetto colpito dall’evento interruttivo, non altrettanto potendo ritener si con riguardo alle altre parti, in relazione alle quali la riassunzione stessa assolve alla più limitata finalità di consentire la partecipazione alla successiva fase del giudizio, ai cui fini è sufficiRAGIONE_SOCIALE il mandato difensivo e rappresentativo in precedenza conferito, con la conseguenza che, qualora una di dette parti non sia rimasta assRAGIONE_SOCIALE, ma abbia partecipato alla successiva fase processuale, la stessa conserva, senza il compimento di particolari formalità, l’originaria posizione processuale di parte già costituita in giudizio.
Ad opinione RAGIONE_SOCIALE menzionata Corte, dunque, pur a fronte di una disciplina apparRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE unica, contenuta ne ll’art. 303 c.p.c., correttamRAGIONE_SOCIALE la giurisprudenza aveva distinto l’ipotesi d i ‘ riassunzione modificativa ‘ , come è quella che consegue alla morte di una RAGIONE_SOCIALE parti, a seguito RAGIONE_SOCIALE quale diventa parte del processo un soggetto diverso da quello originario, così da richiedersi che lo stesso si costituisca depositando una comparsa ex art. 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia, da ll’ipotesi di ‘ riassunzione non modificativa ‘ , riferita ai casi in cui, al contrario, resta invariato il soggetto del rapporto processuale, così come accade nell’ipotesi
in cui l’evento interruttivo colpisca una parte diversa da quella che, dopo la notifica dell’atto di riassunzione, ometta di ‘costituirsi’ (quale, per l’appunto, è accaduto nella presRAGIONE_SOCIALE controversia, con riferimento al RAGIONE_SOCIALE in origine convenuto in giudizio).
Dall’applicazione dei principi appena richiamati al caso concreto, la Corte d’appello riteneva la piena validità ed efficacia ai fini interruttivi, in conformità alle previsioni dell’art. 300 c.p.c. , RAGIONE_SOCIALE dichiarazione resa all’udienza dell’11 /04/ 2014, tenutasi nell’ambito del giudizio di primo grado all’indomani RAGIONE_SOCIALE prima riassunzione, dal procuratore già costituito nell’interesse dell’allora convenuto RAGIONE_SOCIALE, che ad essa presenziava regolarmRAGIONE_SOCIALE, di intervenuta soppressione medio tempore di detto RAGIONE_SOCIALE, poiché proveniRAGIONE_SOCIALE da una parte diversa da quella colpita dall’evento (da individuarsi quest’ultima nell’Ufficio del RAGIONE_SOCIALE territorio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) che aveva determinato l’interruzione del processo e per la cui partecipazione all’ulteriore corso del giudizio riassunto, dunque, non era necessaria una costituzione ex novo .
Una volta dichiarato interrotto il processo con ordinanza dell’11 /04/2014, secondo la Corte d’appello, il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto nel termine perentorio di sei mesi (art. 305 c.p.c.), da computarsi a decorrere dalla data sopra indicata, mentre, nella specie, la riassunzione era stata effettuata del tutto tardivamRAGIONE_SOCIALE, con ricorso depositato il 07/06/2016, con conseguRAGIONE_SOCIALE maturazione dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio, come tempestivamRAGIONE_SOCIALE eccepito dal RAGIONE_SOCIALE sin dalla comparsa di costituzione e risposta del 29/09/2016.
Ad opinione RAGIONE_SOCIALE menzionata Corte, infatti, non assumeva rilievo che l’ordinanza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE interruzione del processo dell’11 /04/2014 era stata, poi, revocata, così rendendo impossibile configurare i presupposti per procedere alla tempestiva riassunzione del giudizio a pena di estinzione,
atteso che a detta dichiarazione non era seguito alcun provvedimento contrario di accertamento RAGIONE_SOCIALE inesistenza dell’evento interattivo già posto a fondamento di essa e, come tale, idoneo a rimuoverne ex tunc gli effetti interruttivi prodotti sul processo, risultando nella specie al contrario disposta all’indomani di essa la prosecuzione del giudizio con l’ordinanza depositata il successivo 15/12/2014, quando ormai il termine semestrale di riassunzione era spirato senza che nel frattempo si fosse proceduto alla riassunzione del processo.
Avverso tale sRAGIONE_SOCIALEnza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidato a tre motivi di doglianza.
Si è difeso con controricorso solo il RAGIONE_SOCIALE. La ricorrRAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza e del procedimento per violazione degli artt. 300, 303, 305, 307 comma 4 (testo previgRAGIONE_SOCIALE) c.p.c. , in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello pronunciato l’estinzione del giudizio di primo grado, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE tardività RAGIONE_SOCIALE relativa eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE, in aperta elusione dell’art. 307 comma 4 c.p.c., nel testo previgRAGIONE_SOCIALE, in virtù del quale « L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa» .
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza e del procedimento per violazione degli artt. 300, 303, 305, 307 comma 4 (testo previgRAGIONE_SOCIALE) c.p.c., oltre che degli artt. 2, 3 comma 6, 5, 6 l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto corretta la dichiarazione di interruzione del giudizio di pri mo grado alla data dell’11/04/2014, mentre, invece, a quella data il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non era
ancora stato RAGIONE_SOCIALE, poiché l’istituzione del subentrante RAGIONE_SOCIALE è intervenuto in tempi successivi, ad opera del DPGR n. 115/2016.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza e del procedimento per violazione degli artt. 153, 175, 176, 177, 300, 303, 305, 307 comma 4 (testo previgRAGIONE_SOCIALE) c.p.c. , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. , per avere la Corte d’appello ritenuto tardiva la riassunzione operata, mentre invece, gli attori avevano provveduto a tale incombRAGIONE_SOCIALE con ricorso del 07/06/2016, a seguito dell’ordinanza che aveva dichiarato l’interruzione del 17/05/2016, poiché il termine semestrale non poteva decorrere dall’ordinanza dell’11/04/2014 , in quanto il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accertata la mancanza del presupposto ex art. 300, c.p.c., l’aveva revocata con ordinanza del 17 /05/2014.
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono tutte infondate.
2.1. Il controricorrRAGIONE_SOCIALE ha dedotto che la procura alle liti conferita dai ricorrenti ai loro difensori per proporre ricorso per cassazione – redatta su foglio separato e unita all’atto d’impugnazione – risulta sottoscritta e autenticata in data 26/01/ 2023 in Lamezia Terme, mentre l’atto introduttivo reca la data del 22/03/ 2023 e, secondo l’indicazione ivi contenuta, è stato predisposto sia in Lamezia Terme che in Roma.
Tali circostanze non determinano alcun vizio, tenuto conto che questa Corte a Sezioni Unite, risolvendo i sorti dubbi interpretativi, ha precisato che, in materia di ricorso per cassazione, il requisito RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmRAGIONE_SOCIALE o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedRAGIONE_SOCIALE alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass.,
Sez. U, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 2075 del 19/01/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 12628 del 12/05/2025).
2.2. Risulta infondata anche l’eccezione d’inammissibilità del ricorso , per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
È, infatti, sufficiRAGIONE_SOCIALE leggere l’atto di impugnazione per comprendere lo svolgimento del processo in relazione alle questioni oggetto RAGIONE_SOCIALE materia del contendere in sede di legittimità.
2.3. È infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi de ll’art. 360 bis c.p.c., tenuto conto che la materia del contendere riguarda, tra l’altro, l’individuazione del momento di estinzione del RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALE soppressione disposta dalla l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013, ponendo una questione che, al momento RAGIONE_SOCIALE presentazione del ricorso, non era stata risolta dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Il presRAGIONE_SOCIALE procedimento è stato instaurato nel 2004, prima dell’entrata in vigore del la l. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 30 7 c.p.c., sicché, in applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina transitoria , contenuta nell’art. 58 comma 1 l. n.69 del 2009, il testo dell’art. 30 7 c.p.c. applicabile alla fattispecie è quello precedRAGIONE_SOCIALE a tale modifica.
Ai sensi dell’art. 30 7 comma 4 c.p.c., nel testo nella specie applicabile, dunque, « L’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. …» .
3.2. Nel caso di specie, gli stessi ricorrenti hanno dedotto che il RAGIONE_SOCIALE ha eccepito l’estinzione del processo con la comparsa di costituzione a seguito RAGIONE_SOCIALE riassunzione del giudizio da loro stessi operata, conseguRAGIONE_SOCIALE alla ultima dichiarazione di interruzione del 17/05/2016. Prima di tale momento, l’RAGIONE_SOCIALE non aveva partecipato al giudizio, sicché il primo atto che
ha compiuto è stato proprio l’atto di costituzione in giudizio recante, tra l’altro , l’eccezione di estinzione del giudizio.
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
4.1. Questa Corte ha precisato che il provvedimento di estinzione del processo, conseguRAGIONE_SOCIALE ad una dichiarazione di interruzione del giudizio erroneamRAGIONE_SOCIALE dichiarata, per difetto di uno dei presupposti di legge, dal difensore RAGIONE_SOCIALE parte, è nullo poiché l’errore, ove sia chiaramRAGIONE_SOCIALE riconoscibile, non può ridondare a danno RAGIONE_SOCIALE parte medesima, né è riscontrabile un principio di ragionevole affidamento, atteso che la controparte ed il giudice, per il principio di effettività, debbono, rispettivamRAGIONE_SOCIALE, eccepire e rilevare l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dell’evento interruttivo (Cass., Sez. 6-1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 11173 del 30/05/2016).
L’art. 300 c.p.c. subordina, infatti, l’effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamRAGIONE_SOCIALE dall’evento previsto come causa d’interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore RAGIONE_SOCIALE parte che ne è colpita. Pertanto, qualora manchi uno dei due elementi, l’interruzione non può essere dichiarata e, se ugualmRAGIONE_SOCIALE pronunciata, il relativo provvedimento deve ritenersi nullo e l’onere di osservanza del termine come mai dato, con la conseguenza che il processo può utilmRAGIONE_SOCIALE essere riassunto anche dopo il decorso del semestre (Cass., Sez. 1, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 1329 del 07/02/2000; Cass., Sez. 2, SRAGIONE_SOCIALEnza n. 9848 del 10/10/1997).
4.2. La controversia attiene alle vicende modificative di un RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Com’è noto, l’art. 36, commi 4 e 5, l. n. 317 del 1991, stabilisce che «4. I RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituiti ai sensi RAGIONE_SOCIALE vigRAGIONE_SOCIALE legislazione nazionale e RAGIONE_SOCIALE, sono enti pubblici economici. … » (cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 38321 del 03/12/2021; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15570 del 04/06/2021; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31037 del 30/11/2018).
La l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 38 del 2001 nel disciplinare i propri ‘RAGIONE_SOCIALE‘, ha ribadito che si tratta di enti pubblici economici costituiti per la promozione dell’industrializzazione e dell’insediamento di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 2, comma 1, l.r. cit.), prevedendo la disciplina statutaria, gli organi e le rispettive competenze.
La successiva l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013 ha previsto il riordini di numerosi enti, compresi i RAGIONE_SOCIALE in questione, disciplinando la relativa procedura.
In particolare, all’art. 2 si legge quanto segue: «1. Al fine di una maggiore efficienza del sistema amministrativo RAGIONE_SOCIALE e per garantire lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzioni amministrative secondo i criteri di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell’RAGIONE_SOCIALE amministrat iva, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede al riordino degli enti regionali cui è attribuito lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestionali e del compiti tecnico-operativi relativi alle funzioni amministrative riservate alla RAGIONE_SOCIALE attraverso l’accorpamento e la fusione in un unico RAGIONE_SOCIALE o attraverso l’attivazione di procedure di liquidazione. 2. Ai sensi del comma 1 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE provvede all’accorpamento, fusione, liquidazione o riordino RAGIONE_SOCIALE seguenti aziende, fondazioni ed enti regionali comunque denominati: a) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE …» .
Il successivo art. 3 l.r. cit. descrive l’ iter procedurale da seguire per l’accorpamento, laddove si legge quanto segue: «1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge, Il PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straord inaria per ciascun RAGIONE_SOCIALE conseguRAGIONE_SOCIALE agli accorpamenti. 2. … 3. Gli organi degli enti da accorpare rimangono in carica per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituzionali, sino alla data di
notifica del decreto del Presidenziale e RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione RAGIONE_SOCIALE loro decadenza. 4. Entro novanta giorni dalla nomina, il commissario straordinario provvede a redigere una relazione per ciascuno degli enti accorpati, e ne cura la trasmissione al PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE ed alla Commissione consiliare competRAGIONE_SOCIALE, individuando in particolare: a) lo stato patrimoniale, RAGIONE_SOCIALE, finanziario e del personale dell’RAGIONE_SOCIALE, distinto per tipologia contrattuale di ciascun RAGIONE_SOCIALE da accorpare; b) lo stato di consistenza dei beni mobili, immobili, strumentali e la natura giuridica del possesso; c) i rapporti giuridici, attivi e passivi, e i procedimenti pendenti davanti all’autorità giudiziaria; d) i progetti/interventi in corso di realizzazione. 5. Per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE proprie funzioni il commissario straordinario si avvale del personale in servizio degli enti da accorpare. 6. Con decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE, da adottare entro i successivi centoventi giorni, previa deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE, sulla base·di conforme parere rilasciato dalle competenti commissioni consiliari, si provvede: a) all’Istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conseguRAGIONE_SOCIALE alla procedura di accorpamento; b) al conferimento del beni mobili, immobili, strumentali con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati. 7. Le Funzioni attribuite dalla normativa vigRAGIONE_SOCIALE agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presRAGIONE_SOCIALE articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti …» .
Il successivo art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge in esame individua nel RAGIONE_SOCIALE , l’RAGIONE_SOCIALE destinato ad accorpare i RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, stabilendo quanto segue: «1. Al fine di migliorare l’efficienza
nello svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzioni in materia di RAGIONE_SOCIALE e valorizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed industriali, i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla legge RAGIONE_SOCIALE 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati in un unico RAGIONE_SOCIALE, di seguito denominato RAGIONE_SOCIALE. 2. l RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE, i RAGIONE_SOCIALE e le zone cii RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui alla legge RAGIONE_SOCIALE 24 dicembre 2001, n. 38 sono accorpati nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, secondo le procedure di cui all’articolo 3 RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge. 3. Il RAGIONE_SOCIALE è articolato in Unità operative ubicate nelle città di Lamezia Terme, Reggio RAGIONE_SOCIALE, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia che assicurano l’espletamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gestionali, amministrative e tecniche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di rispettiva pertinenza territoriale. 4. Le funzioni attribuite ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE, i RAGIONE_SOCIALE e le zone di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla normativa RAGIONE_SOCIALE e nazionale vigRAGIONE_SOCIALE, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge, dal RAGIONE_SOCIALE, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione del RAGIONE_SOCIALE. 5. A decorrere dalla data di approvazione RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge, è disposta la proroga quinquennale dell’efficacia degli strumenti urbanistici RAGIONE_SOCIALE relative RAGIONE_SOCIALE industriali vigenti e del vincoli connessi, che s’intendono rinnovati.»
Il successivo art. 6 l.r. cit. prevede gli organi del RAGIONE_SOCIALE (il direttore generale, il comitato di programmazione, il revisore unico dei conti e il revisore supplRAGIONE_SOCIALE), disciplinandone la nomina e le competenze, aggiungendo che i compiti, le funzioni e l’organizzazione degli organi amministrativi sono disciplinati dallo statuto, adottato dal RAGIONE_SOCIALE entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi.
Le norme successive disciplinano l’accorpamento o la liquidazione di altri enti.
4.3. Con DPGR n. 111/2013 del 20/08/2013, il PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE ha decretato: «1. di nominare il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, DirigRAGIONE_SOCIALE generale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 24/2013, per ciascuno dei RAGIONE_SOCIALE di cui alla L.R. n. 38/2001 e_s.m.i.; 2. di dichiarare decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria, di cui agli articoli 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE LR. n. 38/2001 e s.m.i.; 3. di attribuire al citato RAGIONE_SOCIALE straordinario i poteri e le funzioni degli organi di cui agli articoli 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 38/2001 e s.m.i. …» (doc. 23 fasc. ric.) .
Con il DPGR n. 115/2016, infine, è stato istituto «il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mediante l’accorpamento nel RAGIONE_SOCIALE degli altri quattro RAGIONE_SOCIALE regolamentati con legge RAGIONE_SOCIALE 31 (rectius 24) dicembre 2001 n. 38, con conseguRAGIONE_SOCIALE cambio di denominazione in RAGIONE_SOCIALE Per l’effetto, sono conferiti al RAGIONE_SOCIALE ORAP tutti i beni mobili, immobili e strumentali, ivi compresi quelli specificati negli elenchi di cui in premessa, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali degli enti accorpati» (doc. 23 fasc. ric.).
4.4. Nel presRAGIONE_SOCIALE procedimento, la questione dirimRAGIONE_SOCIALE attiene all’individuazione del momento in cui è intervenuta l’estinzione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accorpati per effetto RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nella l.r. n. 24 del 2013, dovendosi, in particolare, ac certare se l’estinzione sia intervenuta ex lege al momento RAGIONE_SOCIALE entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 24 del 2013 , ovvero si sia verificata solo a seguito RAGIONE_SOCIALE conclusione RAGIONE_SOCIALE procedura di
accorpamento, con l’adozione del DPGR previsto dall’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013.
La Corte d’appello, come sopra evidenziato, ha optato per la prima soluzione, la quale, tuttavia, non può essere condivisa da questo Collegio per due ordini di ragioni.
In primo luogo, occorre operare una distinzione concettuale, prima ancora che giuridica, tra la istituzione del nuovo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE (che non poteva non essere disposta per legge, trattandosi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), e l’accorpamento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel neocostituito RAGIONE_SOCIALE, operata dalla RAGIONE_SOCIALE secondo la procedura disciplinata nella stessa legge.
In secondo luogo, occorre distinguere tra l’estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE incorporato, conseguRAGIONE_SOCIALE all’incorporazione, e gli effetti dell’incorporazione stessa, una volta effettuata.
4.5. Come si evince dalla lettura RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE del 2013, sopra riportata per le parti rilevanti, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha inteso procedere al riordino di alcuni enti pubblici, «attraverso l’accorpamento e la fusione in un unico RAGIONE_SOCIALE o attraverso l’attivazione di procedure di liquidazione» .
Con riferimento ai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la stessa RAGIONE_SOCIALE ha scelto la strada dell’accorpamento in un unico RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, che però ha istituto ex novo .
È evidRAGIONE_SOCIALE che l’istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE accorpante è una evenienza distinta rispetto all’accorpamento ad esso di altri enti.
L’accorpamento è stato previsto, e disciplinato, in generale, dall’art. 3 l.r. n. 24 del 2013, come risultato di un iter procedurale ben delineato.
L’istituzione del nuovo RAGIONE_SOCIALE destinato ad accorpare altri enti, per quanto riguarda i RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è stata prevista dall’art. 5, l.r. cit.
Tuttavia, anche in quest’ultimo caso, per la procedura di accorpamento, la stessa legge RAGIONE_SOCIALE ha richiamato la disciplina generale prevista dall’art. 3 l.r. n. 24 del 2013 (art. 5, comma 2, l.r. cit.).
Per quanto riguarda la procedura di accorpamento, l’art. 3 l.r. n. 24 del 2013 ha previsto una prima fase in cui gli organi degli enti da accorpare continuano a svolgere le loro funzioni nell’attesa RAGIONE_SOCIALE nomina del RAGIONE_SOCIALE straordinario per ciascun RAGIONE_SOCIALE accorpante.
Con la nomina del RAGIONE_SOCIALE straordinario, e la conseguRAGIONE_SOCIALE decadenza degli organi degli enti da accorpare, si passa alla seconda fase, la quale, tuttavia, non contiene alcuna espressa previsione di estinzione degli enti destinati all’accorpamento.
E, in effetti, non potrebbe essere altrimenti, tenuto conto che, in tale fase, la procedura di accorpamento non è definita, ma, anzi, è appena iniziata.
La norma prevede che deve essere nominato un RAGIONE_SOCIALE straordinario per ciascun RAGIONE_SOCIALE accorpante.
Il DPGR n. 111/2013 del 20/08/2013 ha proceduto a tale nomina, decretando, in particolare: «1. di nominare il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, DirigRAGIONE_SOCIALE generale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE straordinario ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi 1 e 2, RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 24/2013, per ciascuno dei RAGIONE_SOCIALE di cui alla L.R. n. 38/2001 e_s.m.i.; 2. di dichiarare decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria, di cui agli articoli 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE LR. n. 38/2001 e s.m.i.; 3. di attribuire al citato RAGIONE_SOCIALE straordinario i poteri e le funzioni degli organi di cui agli articoli 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE L.R. n. 38/2001 e s.m.i. …» (doc. 23 fasc. ric.) .
Il RAGIONE_SOCIALE straordinario è stato, dunque, espressamRAGIONE_SOCIALE designato quale RAGIONE_SOCIALE straordinario degli enti da accorpare, si tratta di un solo RAGIONE_SOCIALE straordinario per tutti gli enti da accorpare, cui il DPGR ha
attribuito i poteri del Comitato Direttivo e del PresidRAGIONE_SOCIALE di detti enti (artt. 8 e 9 l.r. n. 38 del 2001).
Tale RAGIONE_SOCIALE straordinario, incaricato di poteri di amministrazione straordinaria e ordinaria, è, inoltre, in base alla l.r. n. 24 del 2013, tenuto a compiere determinate RAGIONE_SOCIALE funzionali all’accorpamento, specificamRAGIONE_SOCIALE descritte all’art. 3, comma 5, l.r. cit., e, in particolare, alla redazione di una relazione che deve individuare il personale, i beni e i rapporti giuridici di ciascuno degli enti destinati all’accorpamento.
Espletato tale incombRAGIONE_SOCIALE è prevista un’ulteriore fase, che è quella finale, perché, ai sensi dell’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013, con un successivo DPGR, previa delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE, il PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE è tenuto a procedere: a) alla i stituzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conseguRAGIONE_SOCIALE alla procedura di accorpamento; b) al conferimento del beni mobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse umane, finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati (art. 3, comma 6, l.r. cit.).
Solo con questo provvedimento, nella specie assunto con DPGR n. 115/2016, è portata a termine la procedura di accorpamento, già delineata dalla legge, ma eseguita secondo l’ iter procedurale appena descritto.
Pertanto, solo in questo momento si verifica l’estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE accorpato.
Anche se la legge ha già istituito per legge l’RAGIONE_SOCIALE accorpante, il RAGIONE_SOCIALE ORAP, e ha previsto l’accorpamento dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE preesistenti, l’accorpamento effettivo, con gli effetti sopra descritti, compreso il conferimento dei rapporti giuridici pendenti, anche processuali, è intervenuto a seguito dell’adozione del DPGR n. 115/2016, il quale non ha istituito il RAGIONE_SOCIALE in sé, che già esisteva per legge, ma ha istituito il RAGIONE_SOCIALE quale RAGIONE_SOCIALE accorpante, in conformità alla disposizione di legge e secondo la procedura ivi disciplinata.
ContrariamRAGIONE_SOCIALE a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, non può ritenersi intervenuta l’estinzione del RAGIONE_SOCIALE prima che la procedura di accorpamento sia stata portata a termine, perché non vi è nessuna norma che statuisce in tal senso, dovendo, pertanto ritenersi che l’estinzione sia la conseguenza dell’esaurimento RAGIONE_SOCIALE procedura di accorpamento, che è completa con il conferimento all’RAGIONE_SOCIALE accorpante dei beni e dei rapporti degli enti accorpati.
D’altronde, il legislatore ha voluto precisare all’art. 3, comma 7, l.r. n. 24 del 2013, che « Le funzioni attribuite dalla normativa vigRAGIONE_SOCIALE agli enti accorpati secondo le procedure di cui al presRAGIONE_SOCIALE articolo, continuano ad essere esercitate con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, dai rispettivi enti incorporanti. … »
Ciò significa che il trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE accorpante RAGIONE_SOCIALE funzioni in origine attribuite agli enti accorpati avviene senza soluzione di continuità, ma tale effetto non può conseguire se non quando la procedura di accorpamento è esaurita, come si evince dalla disposizione appena evidenziata, a seguito del conferimento di beni e risorse, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali degli enti accorpati.
Il disposto dell’art. 5 l.r. cit. non si pone in contrasto con la procedura appena descritta, ma ne costituisce l’applicazione, nella specifica fattispecie riguardante i RAGIONE_SOCIALE in cui l’accorpamento si accompagna alla istituzione ex lege di un nuovo RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, destinato ad accorpare gli enti preesistenti.
Come già evidenziato, l’art. 5, comma 2, l.r. cit. dispone espressamRAGIONE_SOCIALE che i RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «sono accorpati nel RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, secondo le procedure di cui all’articolo 3 RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge.»
La disposizione, richiamando la procedura da seguire, rivela la propria caratteristica di norma di azione, rivolta ai soggetti investiti RAGIONE_SOCIALE procedura di accorpamento, indicando l’ iter da seguire appena descritto.
La previsione dell’art. 5, comma 4, l.r. cit., non attiene alla procedura di accorpamento, ma agli effetti dell’accorpamento, una volta che sia effettuato, secondo la procedura sopra descritta, stabilendo che « Le funzioni attribuite ai RAGIONE_SOCIALE e le zone RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla normativa RAGIONE_SOCIALE e nazionale vigRAGIONE_SOCIALE, continuano ad essere esercitate, dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE legge, dal RAGIONE_SOCIALE, con le inerenti risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione del RAGIONE_SOCIALE.»
La disposizione costituisce una precisazione di quanto, in generale, disposto dall’art. 3, comma 7, l.r. cit., appena richiamato, poiché tiene in considerazione il fatto che il RAGIONE_SOCIALE è stato istituito con la menzionata legge RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, la sua esistenza e le sue attribuzioni decorrono dall’entrata in vigore di detta legge, ma tal precisazione poco rileva, perché, una volta intervenuto l’accorpamento, la prosecuzione dell’RAGIONE_SOCIALE e dei rapporti, anche processuali, dei RAGIONE_SOCIALE accorpati, comprende tutti i rapporti e le RAGIONE_SOCIALE anche precedenti alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma.
In effetti, la norma assume rilievo solo per la parte in cui evidenzia che, per effetto dell’accorpamento, eseguito con le modalità sopra descritte, al RAGIONE_SOCIALE, istitui to con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE , sono attribuite le funzioni e i rapporti degli enti accorpati senza soluzione di continuità.
4.6. Alla stregua di quanto appena evidenziato, risulta evidRAGIONE_SOCIALE che la verifica dell’estinzione del RAGIONE_SOCIALE non va fatta con riferimento al momento dell’entrata
in vigore RAGIONE_SOCIALE l.r. n. 24 del 2013, dovendo invece tenersi conto del momento in cui è adottato il DP GR previsto dall’art. 3, comma 6, l.r. n. 24 del 2013.
4.7. Il secondo motivo di ricorso deve, pertanto essere accolto, poiché la Corte d’appello ha ritenuto corretta la dichiarazione di interruzione del processo operata con l’ordinanza dell’11/04/ 2013, ritenendo che l’estinzione del RAGIONE_SOCIALE fosse intervenuta con l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE l.r. RAGIONE_SOCIALE n. 24 del 2013, mentre, invece, avrebbe dovuto guardare al momento in cui è stato adottato il DPGR previsto dall’art. 3, comma 6, l.r. cit.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del terzo, che deve ritenersi assorbito.
In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo e assorbito il terzo, la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso e, respinto il primo e assorbito il terzo, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione civile