Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17661 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ESTINZIONE DELL’ESECUZIONE EX ART. 624, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16411/2023 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOMEricorrente –
contro
COGNOME LILIANA, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
COGNOME ra ppresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza n. 4526/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 22 giugno 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 21 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
nella procedura di espropriazione immobiliare promossa innanzi il Tribunale di Roma da NOME COGNOME in danno di NOME COGNOME NOME COGNOME propose opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. richiedendo in via cautelare la sospensione dell’esecuzione;
l’istanza di sospensione, disattesa dal giudice dell’esecuzione, venne accolta dal Tribunale in composizione collegiale, all’esito di reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ. interposto dal COGNOME;
nessuna delle parti introdusse il giudizio di merito sull’opposizione nel termine all’uopo accordato dal giudice dell’esecuzione;
a seguito di ricorso in riassunzione del creditore procedente, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, dichiarò estinto il procedimento esecutivo ai sensi dell’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ.;
il reclamo sollevato ex art. 630 cod. proc. civ. da NOME COGNOME avverso detta ordinanza è stato rigettato nei due gradi di merito;
per quanto qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ha ritenuto l’estinzione del processo esecutivo per mancata introduzione del giudizio di merito nel termine assegnato operante « non soltanto quando la sospensione dell’esecuzione, occasionata dall’opposizione ex art t. 615 o 619 cod. proc. civ., sia stata disposta dal g.e. con ordinanza non reclamata o confermata in sede di reclamo, ma anche quando sia stata disposta in sede di reclamo in riforma del diniego del g.e. »;
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per un unico motivo;
resistono, con distinti controricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
la parte ricorrente e il controricorrente NOME COGNOME hanno depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
Considerato che
l’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 616 e 624, terzo comma, cod. proc. civ. nonché dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
assume che la lettera dell’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. è « chiarissima ed inequivocabile, nel senso di prevedere l’estinzione del processo solo allorché la sospensione sia disposta ai sensi del primo comma, vale a dire da parte del giudice dell’esecuzione, e non in sede di reclamo, ipotesi contemplata solo dal secondo comma »;
ritiene poi che la diversa interpretazione sostenuta da Cass. 20 marzo 2017, n. 7043, richiamata nella sentenza impugnata, costituisca un’« operazione ortopedica di protesi » contraria al « principio cardine dell’interpretazione della legge » di cui all’art. 12 delle preleggi;
il motivo è infondato;
esso si pone in frontale contrapposizione -ma senza somministrare elementi o anche spunti esegetici originali che possano indurre ad una rimeditazione -con l’orientamento di nomofilachia espresso dalla citata Cass. n. 7043 del 2017 – al quale in questa sede si vuol dare convinta continuitàsecondo cui l’e stinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell ‘ art. 624, terzo comma, cod. proc. civ., in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull ‘ opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo;
il ragionamento del ricorrente si risolve, invero, nella esclusiva considerazione del canone letterale di ermeneutica normativa, del tutto obliando il necessario e sinergico contemperamento di esso con gli altri criteri di individuazione del corretto significato delle disposizioni: ma si tratta di argomento già vagliato (e ritenuto non meritevole di seguito) da questa Corte nel menzionato precedente;
resiste pertanto alle censure del ricorrente la gravata sentenza, il cui impianto argomentativo si fonda sulla consapevole adesione a Cass.
n. 7043 del 2017 (della quale sono pure riportati gli essenziali stralci motivazionali), pur occorrendo puntualizzare che nella sentenza del 17 ottobre 2019, n. 26285 di questa Corte (in cui il giudice territoriale ha ravvisato conferma dell’arresto del 2017) il riferimento all’esegesi dell’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. non era dirimente ai fini della decisione, rivestendo invece carattere di mero obiter dictum ;
il ricorso è rigettato;
il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con liquidazione distinta per ciascun controricorrente, parametrata alle attività difensive effettivamente esplicate nel presente giudizio di legittimità da ciascuna di esse e distrazione del compenso (indicato nella misura, complessiva e totale, specificata in dispositivo) in favore dei difensori del controricorrente NOME COGNOME i quali hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla refusione in favore della controricorrente NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
condanna il ricorrente alla refusione in favore del controricorrente NOME COGNOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per
cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore dei difensori, Avv. NOME COGNOME e Avv. NOME COGNOME per dichiarazione d’anticipo resa;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente al competente ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione