Estinzione del Ricorso: Quando il Silenzio Costa Caro in Cassazione
Nel complesso mondo della procedura civile, il rispetto dei termini è un principio fondamentale. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo concetto, chiarendo le gravi conseguenze dell’inattività processuale. Il caso in esame dimostra come il silenzio di una parte possa portare all’estinzione del ricorso, trasformando un’inerzia procedurale in una sconfitta definitiva senza nemmeno entrare nel merito della questione. Questo decreto offre uno spunto cruciale per comprendere il funzionamento del meccanismo previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile.
La Vicenda Giudiziaria
Una nota società di trasporti aveva impugnato una sentenza della Corte d’Appello di Milano, sfavorevole in una controversia con quattro suoi ex dipendenti. La società aveva quindi presentato ricorso per Cassazione, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado. Il caso, una volta giunto dinanzi alla Suprema Corte, è stato incanalato nel cosiddetto ‘procedimento accelerato’ ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
La Proposta di Definizione e la Fatale Inerzia
In conformità con questa procedura, il consigliere relatore ha formulato una proposta di definizione del giudizio, che è stata regolarmente comunicata alle parti. Questo atto procedurale ha una funzione precisa: accelerare i tempi della giustizia suggerendo un esito probabile del ricorso. La legge, a questo punto, impone alla parte ricorrente una scelta: accettare tacitamente la proposta (o comunque non opporsi) oppure insistere per una decisione nel merito.
Per fare ciò, il ricorrente ha un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione per presentare un’istanza di decisione. Nel caso di specie, la società ricorrente ha lasciato decorrere questo termine senza compiere alcuna attività. Questo silenzio, tutt’altro che neutro, è stato interpretato dalla legge come un segnale inequivocabile.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto del decorso del termine, non ha potuto fare altro che applicare la rigida previsione dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. La norma stabilisce che, in caso di mancata richiesta di decisione entro i quaranta giorni, ‘il ricorso si intende rinunciato’.
La conseguenza diretta di questa presunzione di rinuncia è la declaratoria di estinzione del ricorso e dell’intero giudizio di cassazione, come previsto dall’art. 391 c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato estinto il procedimento e, come logica conseguenza, ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni del decreto sono lineari e si fondano su una stretta interpretazione della normativa processuale. La Corte non entra nel merito della controversia originaria, poiché la questione si risolve su un piano puramente procedurale. La ratio dell’art. 380-bis c.p.c. è quella di deflazionare il carico di lavoro della Cassazione, incentivando le parti a non proseguire in ricorsi con scarse probabilità di successo. L’inerzia del ricorrente di fronte alla proposta del relatore viene legalmente equiparata a una rinuncia consapevole. La legge, in sostanza, presume che chi non insiste per una decisione, dopo essere stato avvisato di un probabile esito negativo, abbia perso interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le Conclusioni
Questo provvedimento sottolinea l’importanza cruciale della diligenza processuale. Il silenzio o l’inazione, specialmente dinanzi a termini perentori, possono avere conseguenze definitive e precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito. Per le aziende e i professionisti, la lezione è chiara: monitorare attentamente ogni comunicazione proveniente dagli uffici giudiziari e rispondere tempestivamente è essenziale per evitare che un diritto si estingua non per l’infondatezza della pretesa, ma per una semplice negligenza procedurale. La rinuncia presunta è un meccanismo severo, ma necessario per garantire l’efficienza del sistema giustizia.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio in Cassazione?
Il ricorso viene considerato legalmente rinunciato e, di conseguenza, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Qual è il termine per chiedere la decisione del ricorso dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta?
Il termine perentorio, ovvero non prorogabile, per chiedere la decisione del ricorso è di quaranta giorni dalla data di comunicazione della proposta di definizione.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del ricorso per inazione del ricorrente?
In caso di estinzione, la parte ricorrente, la cui inattività ha causato la fine del processo, è condannata a pagare le spese legali sostenute dalla controparte (il controricorrente).
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 20038 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 20038 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 17538/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1120/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Milano
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025