Estinzione del Ricorso: Cosa Succede se Non Si Risponde alla Proposta della Cassazione?
Nel complesso mondo della procedura civile, i termini e le scadenze sono elementi cruciali che possono determinare l’esito di una controversia. Una recente decisione della Corte di Cassazione mette in luce le conseguenze dell’inattività di una parte processuale, portando alla cosiddetta estinzione del ricorso. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere il funzionamento del procedimento semplificato in Cassazione e l’importanza di una gestione attenta delle comunicazioni della Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da una lavoratrice dinanzi alla Corte di Cassazione, avverso un decreto emesso da un Tribunale. La controversia, di competenza della Sezione Lavoro, seguiva il suo normale iter fino a quando non è stata applicata una specifica procedura volta a snellire il giudizio.
La Corte, infatti, ha formulato una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile. Questa proposta è stata regolarmente comunicata a tutte le parti coinvolte, inclusa la lavoratrice ricorrente e l’ente previdenziale resistente.
La Decisione della Corte e l’Estinzione del Ricorso
Il punto di svolta del procedimento è stata la mancata reazione della parte ricorrente. La legge prevede un termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta entro il quale la parte che ha presentato il ricorso può chiedere che la Corte si pronunci comunque nel merito.
Nel caso in esame, questo termine è trascorso senza che la ricorrente abbia manifestato tale volontà. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione si fonda sulla presunzione legale che il silenzio del ricorrente equivalga a una rinuncia al ricorso stesso.
Le Motivazioni della Decisione
La pronuncia della Corte è fondata su una precisa logica procedurale, delineata da specifiche norme del codice.
Il Meccanismo dell’Art. 380-bis c.p.c.
L’articolo 380-bis del codice di procedura civile è stato introdotto per accelerare la definizione dei ricorsi in Cassazione che appaiono di facile soluzione. Il giudice relatore, esaminato il caso, può formulare una proposta che anticipa l’esito probabile del giudizio. Se il ricorrente, ricevuta la proposta, non insiste per una decisione nel merito entro 40 giorni, la legge considera il ricorso come rinunciato. Questo meccanismo deflattivo mira a ridurre il carico di lavoro della Corte, risolvendo celermente le questioni più semplici.
La Conseguenza dell’Inattività: l’Estinzione del Ricorso
L’inattività della ricorrente ha attivato la previsione del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. Il silenzio è stato interpretato come accettazione dell’esito proposto e, quindi, come rinuncia all’impugnazione. A questa rinuncia presunta, l’ordinamento ricollega, ai sensi dell’art. 391 del codice di procedura civile, la dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio di cassazione.
La Questione delle Spese Legali
Un ultimo aspetto rilevante riguarda le spese legali. Di norma, la parte soccombente o che rinuncia al giudizio viene condannata a rimborsare le spese alla controparte. In questo caso, però, la Corte ha ritenuto di non dover statuire nulla in merito. La motivazione risiede nel fatto che la ricorrente aveva dimostrato di possedere i requisiti per l’esenzione dal pagamento delle spese, come previsto dall’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la vigilanza e il rispetto dei termini perentori sono essenziali. L’istituto della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., se da un lato offre uno strumento di efficienza processuale, dall’altro richiede la massima attenzione da parte dei difensori e delle parti. Il silenzio, in questo contesto, non è neutro, ma assume il valore legale di una rinuncia, con la conseguenza irreversibile dell’estinzione del ricorso. Il decreto serve quindi da monito sull’importanza di una partecipazione attiva e consapevole a ogni fase del processo, anche e soprattutto dinanzi alla Suprema Corte.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso viene considerato rinunciato per legge e, di conseguenza, il collegio dichiara l’estinzione dell’intero giudizio di Cassazione.
Entro quale termine bisogna rispondere alla proposta per evitare l’estinzione del ricorso?
La parte ricorrente deve presentare un’istanza per la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta formulata dalla Corte.
Perché in questo caso la Corte non ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese legali?
La Corte non si è pronunciata sulle spese perché la parte ricorrente aveva precedentemente dimostrato di essere esonerata dal loro pagamento, in base a quanto previsto dall’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 22041 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 22041 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 31/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 4558/2025 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in AGRIGENTO INDIRIZZO. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE AGRIGENTO n.2067/2023 depositata il 25/01/2025
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte ricorrente dimostrato di esserne esonerata ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 30/07/2025