Estinzione del Ricorso per Rinuncia: Quando l’Accordo Chiude la Causa
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le controversie si concludono con una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. A volte, il percorso processuale si interrompe prima, come nel caso dell’estinzione del ricorso. Questa situazione si verifica quando le parti, anche durante l’ultimo grado di giudizio, trovano un accordo e decidono di porre fine alla disputa. L’ordinanza n. 946/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come una conciliazione possa determinare la conclusione del processo.
I Fatti del Caso: da una Controversia sul Lavoro alla Cassazione
La vicenda ha origine da una causa di lavoro. Un dipendente aveva citato in giudizio la propria azienda per ottenere il riconoscimento di un inquadramento professionale superiore e il pagamento delle relative differenze retributive. La Corte d’Appello aveva dato ragione al lavoratore, accogliendo la sua domanda.
Insoddisfatta della decisione, la società datrice di lavoro aveva deciso di giocare l’ultima carta, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione. Il lavoratore, a sua volta, si era difeso presentando un controricorso, pronto a difendere la vittoria ottenuta in appello.
La Svolta: l’Accordo e l’Estinzione del Ricorso
Il colpo di scena è arrivato mentre la causa era pendente davanti ai giudici supremi. Le parti, evidentemente desiderose di chiudere definitivamente la questione, hanno raggiunto una conciliazione in sede sindacale. Questo accordo ha risolto la controversia in modo tombale.
A seguito di tale intesa, la società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Contestualmente, il lavoratore controricorrente ha depositato un atto di accettazione della rinuncia, confermando che l’accordo prevedeva anche la compensazione integrale delle spese processuali, ovvero che ciascuna parte si sarebbe fatta carico delle proprie.
Le Motivazioni della Corte: un Atto Dovuto
Di fronte alla volontà concorde delle parti di porre fine al giudizio, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto. I giudici hanno verificato la regolarità degli atti depositati: la rinuncia da parte del ricorrente e l’accettazione incondizionata da parte del controricorrente, compresa la parte relativa alle spese legali.
La decisione della Corte non entra nel merito della questione originaria (l’inquadramento del lavoratore), ma si limita a una pronuncia di carattere procedurale. Siccome la parte che aveva promosso il giudizio di Cassazione ha formalmente ritirato la propria impugnazione e la controparte ha accettato, il processo non ha più ragione di proseguire. La Corte, pertanto, dichiara l’estinzione del ricorso, sancendo la fine ufficiale della controversia legale.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza evidenzia un aspetto fondamentale del nostro sistema processuale: la volontà delle parti è sovrana nel determinare la sorte di un processo. Anche quando si è giunti all’ultimo e più alto grado di giudizio, un accordo transattivo è sempre possibile e rappresenta una soluzione efficace per evitare i tempi, i costi e le incertezze di una decisione finale.
L’estinzione del ricorso per rinuncia accettata è la conseguenza diretta di questa scelta. Per le aziende e i lavoratori, questa via offre il vantaggio di definire i termini della chiusura della lite in modo controllato, stabilendo autonomamente anche la ripartizione delle spese legali. La decisione della Cassazione, in questi casi, assume una funzione notarile: ratifica l’accordo delle parti e chiude formalmente un capitolo giudiziario che le parti stesse hanno già deciso di archiviare.
Cosa significa estinzione del ricorso?
L’estinzione del ricorso è la chiusura definitiva del procedimento giudiziario prima di una sentenza sul merito. In questo caso, è stata causata dalla rinuncia della parte che aveva presentato l’impugnazione, a seguito di un accordo con la controparte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il ricorso in questo caso?
La Corte ha dichiarato l’estinzione perché la società ricorrente ha presentato un atto formale di rinuncia al ricorso e il lavoratore controricorrente ha formalmente accettato tale rinuncia, manifestando una volontà comune di porre fine alla causa.
Cosa è stato deciso riguardo alle spese processuali?
La Corte ha disposto “Nulla per le spese”. Questo significa che non ha condannato nessuna delle due parti a pagare le spese legali dell’altra, recependo l’accordo di compensazione integrale delle spese che le stesse parti avevano raggiunto nella loro conciliazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 946 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 946 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34094-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1440/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2019 R.G.N. 4399/2015;
Oggetto
R.G.N. 34094/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
la Corte d’appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione che aveva accolto la domanda proposta da NOME NOME e disposto il suo inquadramento superiore nel livello 2 D2 del CCNL commercio, con condanna al pagamento delle differenze retributive;
avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Aequa Roma spa con tre motivi ai quali ha resistito NOME COGNOME con controricorso;
la parte ricorrente ha comunicato la rinuncia al ricorso con compensazione integrale delle spese processuali a seguito di conciliazione in sede sindacale sottoscritta in data 24.7.2020; la parte controricorrente ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese processuali;
al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Considerato che
deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia , siccome attestata dall’atto depositato in giudizio con il quale RAGIONE_SOCIALE dichiara di rinunciare al ricorso in oggetto; l’atto risulta sottoscritto dalla controparte costituita che ha espresso la propria incondizionata adesione anche con riguardo alla regolazione delle spese processuali ivi disposta.
La Corte dichiara estinto il ricorso. Nulla per le spese.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.11.2023