Estinzione del Ricorso: Quando il Silenzio in Cassazione Diventa una Rinuncia Definitiva
Il processo civile è scandito da termini e procedure rigorose, la cui inosservanza può avere conseguenze decisive sull’esito di una controversia. Una recente decisione della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, chiarendo come il silenzio di una parte possa portare all’estinzione del ricorso. Il caso analizzato riguarda una società di trasporti che, dopo aver impugnato una sentenza sfavorevole, ha visto il suo ricorso terminare non per una decisione nel merito, ma per una presunzione di rinuncia derivante dalla sua stessa inerzia.
I Fatti del Caso
Una nota società operante nel settore dei trasporti aveva promosso un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La controversia la vedeva opposta a un gruppo di controparti. Una volta incardinato il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, è stata attivata la procedura prevista dall’art. 380-bis del codice di procedura civile.
La Proposta di Definizione e le Conseguenze del Silenzio
Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., quando un ricorso appare di facile definizione, viene formulata una proposta alle parti per una risoluzione accelerata del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata sia alla società ricorrente che ai controricorrenti. La norma stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione, entro il quale la parte ricorrente, se intende proseguire, deve chiedere una decisione formale sul ricorso. Nel caso di specie, questo termine è trascorso senza che la società muovesse alcun passo. Questo silenzio è stato l’elemento cardine che ha determinato l’estinzione del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione su una chiara interpretazione normativa. Il secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c. stabilisce una presunzione legale: la mancata richiesta di decisione entro il termine di quaranta giorni equivale a una rinuncia al ricorso. Non si tratta di una valutazione discrezionale del giudice, ma di un effetto automatico previsto dalla legge per snellire il contenzioso e scoraggiare ricorsi dilatori.
Di conseguenza, i giudici hanno ritenuto il ricorso rinunciato e, in applicazione dell’art. 391 del codice di procedura civile, hanno dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre provveduto alla liquidazione delle spese processuali, condannando la società ricorrente, in quanto parte soccombente a causa della rinuncia, al pagamento dei compensi legali in favore delle controparti. Le spese sono state quantificate in Euro 1.500,00, oltre a un rimborso forfettario del 15%, esborsi per Euro 200,00 e accessori di legge.
Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’onere di diligenza delle parti. L’introduzione di meccanismi come quello previsto dall’art. 380-bis c.p.c. mira a efficientare la giustizia, ma richiede massima attenzione da parte dei legali e dei loro assistiti. Il silenzio, in determinati contesti procedurali, non è neutro, ma assume il valore di una manifestazione di volontà con effetti irreversibili, come la rinuncia a far valere le proprie ragioni in giudizio. La vicenda serve da monito sull’importanza di monitorare costantemente le comunicazioni processuali e rispettare scrupolosamente le scadenze, per evitare che un diritto si estingua non per ragioni di merito, ma per una semplice, quanto fatale, inerzia.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio entro 40 giorni?
In base all’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., il ricorso si intende rinunciato.
Qual è la conseguenza legale della rinuncia presunta al ricorso in Cassazione?
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile.
Chi è tenuto a pagare le spese processuali in caso di estinzione del ricorso per questo motivo?
La parte ricorrente, il cui silenzio ha causato l’estinzione, viene condannata al pagamento delle spese legali in favore della parte controricorrente.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 19427 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 19427 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 15/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 14195/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in DOMICILIO DIGITALE COGNOMEEMAIL, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in MILANO INDIRIZZO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.1183/2023 depositata il 20/12/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11/07/2025