Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33320 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33320 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22764-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 475/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/05/2022 R.G.N. 1095/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 22/10/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna sulla base di un unico motivo la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 475/2022 che, accogliendo il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e riformando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda di condanna al pagamento da parte del Fondo di garanzia della somma maturata a titolo di TFR nel corso del rapporto con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 131/2015.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In data 15 settembre 2025 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 22 ottobre 2025, la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 47, commi 4 -bis e 5, della legge n. 428 del 1990, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE e, in via subordinata, chiede di promuovere rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’interpretazione delle richiamate previsioni della Direttiva del 2001.
È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiare complessità delle questioni dibattute, evidenziata nella pronuncia d’appello a fondamento della scelta di applicare l’art. 92 cod. proc. civ. e, da ultimo, ai medesimi fini, in Cass. n. 31064/2024 che ha scrutinato tematiche sovrapponibili (così anche Cass. n. 23509/2025).
La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improced ibilità del ricorso (di recente, Cass. n. 33343/2024 e n. 23509/2025).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME