Estinzione del Ricorso in Cassazione: Il Silenzio che Costa Caro
Nel complesso iter del processo civile, i termini e le procedure previste dalla legge non sono mere formalità, ma elementi essenziali che garantiscono il corretto svolgimento della giustizia. Una recente decisione della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come l’inerzia processuale possa portare a conseguenze definitive, come l’estinzione del ricorso. Questo caso, originato da una controversia di lavoro, evidenzia l’importanza di rispondere attivamente alle comunicazioni della Corte, in particolare alla proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda ha origine dal ricorso presentato da una nota società di trasporti contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva dato ragione a un gruppo di lavoratori. Una volta giunto in Cassazione, il caso è stato oggetto di una proposta di definizione del giudizio. Questo strumento, previsto dall’art. 380-bis c.p.c., mira a velocizzare i tempi della giustizia nei casi in cui l’esito del ricorso appare di facile soluzione. La proposta è stata regolarmente comunicata alle parti, mettendo la società ricorrente di fronte a una scelta: accettare la definizione proposta o insistere per una decisione nel merito, chiedendo la fissazione di un’udienza di discussione.
Il Meccanismo dell’Estinzione del Ricorso ex Art. 380-bis c.p.c.
La normativa processuale è molto chiara riguardo alle conseguenze della mancata azione a seguito della proposta di definizione. L’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile stabilisce un termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione. Entro questo lasso di tempo, la parte ricorrente deve manifestare esplicitamente la volontà di proseguire il giudizio chiedendo la decisione del ricorso.
L’Inerzia e la Rinuncia Implicita
Nel caso in esame, la società ricorrente non ha compiuto alcuna azione entro il termine stabilito. Questo silenzio non è stato interpretato come una semplice dimenticanza, ma come una tacita rinuncia al ricorso stesso. La legge, infatti, presume che l’assenza di una richiesta di discussione equivalga alla volontà di non proseguire l’impugnazione. Di conseguenza, il ricorso deve intendersi rinunciato e il giudizio si estingue.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con il suo decreto, ha agito come un mero esecutore della volontà legislativa. I giudici hanno semplicemente constatato il decorso del termine di quaranta giorni senza che la parte ricorrente avesse chiesto la decisione del ricorso. In base a questa constatazione oggettiva, hanno applicato la normativa di riferimento.
In primo luogo, hanno dichiarato l’estinzione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ponendo fine al giudizio di legittimità. In secondo luogo, conformemente a quanto previsto dall’art. 391 c.p.c., hanno provveduto a regolare le spese processuali. La Corte ha condannato la società ricorrente, la cui inattività ha causato l’estinzione, a rimborsare tutte le spese legali sostenute dai lavoratori controricorrenti. La liquidazione è stata dettagliata, includendo compensi, spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.
Le Conclusioni
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale della procedura civile: la diligenza processuale è un onere imprescindibile per chi intende far valere i propri diritti in giudizio. L’introduzione di meccanismi come la proposta di definizione del giudizio mira a deflazionare il carico di lavoro della Cassazione, ma richiede una partecipazione attiva e consapevole delle parti. L’inerzia non solo preclude la possibilità di ottenere una decisione nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese legali della controparte. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: ogni comunicazione della Corte deve essere gestita con la massima attenzione e nel rigoroso rispetto dei termini perentori, per evitare che un silenzio si trasformi in una sconfitta processuale ed economica.
Cosa succede se la parte ricorrente in Cassazione non chiede la fissazione dell’udienza dopo aver ricevuto la proposta di definizione del giudizio?
Se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato e il giudizio viene dichiarato estinto dalla Corte.
Chi è tenuto a pagare le spese legali in caso di estinzione del ricorso per inattività della parte ricorrente?
In caso di estinzione per mancata richiesta di decisione, la parte ricorrente, la cui inerzia ha causato la fine del processo, è condannata a pagare le spese legali sostenute dalla parte controricorrente.
Qual è il fondamento normativo che equipara la mancata richiesta di udienza alla rinuncia del ricorso?
Il fondamento è l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, il quale stabilisce che se il ricorrente non chiede la decisione entro il termine previsto, il ricorso si intende rinunciato.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 21012 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 21012 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 24/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12399/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in MILANO INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME LO NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in VARESE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n.968/2023 depositata il 30/11/2023
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, il 23/07/2025