Estinzione del processo: cosa accade quando si rinuncia al ricorso?
Intraprendere un percorso legale, specialmente fino all’ultimo grado di giudizio, è una decisione complessa. A volte, le circostanze possono portare una delle parti a riconsiderare la propria posizione e a rinunciare al ricorso. Questa scelta, tuttavia, non è priva di conseguenze procedurali ed economiche. Un recente decreto della Corte di Cassazione illustra chiaramente cosa comporta la rinuncia e come viene gestita l’estinzione del processo, con un focus particolare sulla ripartizione delle spese legali.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una controversia di diritto del lavoro tra una società di trasporti e un suo ex dipendente. Dopo una sentenza della Corte d’Appello di Milano sfavorevole alla società, quest’ultima aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva del procedimento, la stessa società ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso, comunicandola regolarmente alla controparte.
Di fronte a questa manifestazione di volontà, la Corte di Cassazione è stata chiamata a prendere atto della situazione e a definire le sorti del procedimento.
La decisione della Corte e l’estinzione del processo
La Suprema Corte, con il decreto in esame, ha applicato direttamente le norme del Codice di Procedura Civile che disciplinano questa specifica eventualità. Rilevata la presenza di una rinuncia formale e la sua avvenuta comunicazione, i giudici hanno dichiarato l’estinzione del processo. Questo significa che il giudizio di Cassazione si è concluso senza una decisione sul merito delle questioni sollevate nel ricorso. La sentenza della Corte d’Appello, quindi, è diventata definitiva.
Contestualmente, la Corte ha affrontato la questione delle spese legali. Ha condannato la società ricorrente, in quanto parte rinunciante, a pagare interamente le spese del giudizio di legittimità sostenute dall’ex dipendente. L’importo è stato liquidato in € 2.500,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre agli oneri accessori come le spese generali al 15%.
Le motivazioni
La motivazione alla base della decisione è radicata nei principi del codice di rito, in particolare negli articoli 390 e 391 c.p.c. L’articolo 390 c.p.c. consente alla parte ricorrente di rinunciare al ricorso finché non sia iniziata la discussione della causa. L’articolo 391 c.p.c. stabilisce che, a seguito della rinuncia, il giudice dichiara l’estinzione del processo e condanna la parte rinunciante al pagamento delle spese, salvo diverso accordo tra le parti. Il principio è chiaro: chi rinuncia a proseguire l’azione legale deve farsi carico dei costi che la sua iniziativa ha generato per la controparte. La Corte ha inoltre disposto la ‘distrazione’ delle spese, ordinando che venissero pagate direttamente al difensore del controricorrente, come sua facoltà.
Le conclusioni
Questo decreto, pur nella sua semplicità, offre un’importante lezione pratica. La rinuncia a un ricorso è uno strumento a disposizione delle parti, ma deve essere attentamente ponderata. Comporta l’automatica estinzione del processo e, come regola generale, la condanna a rifondere tutte le spese legali alla controparte. Questa decisione riafferma che l’abbandono di un’azione legale non è un’opzione a costo zero, ma implica precise responsabilità economiche volte a tutelare la parte che si è dovuta difendere in giudizio.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
In caso di rinuncia, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, il che significa che il procedimento si conclude senza una decisione sul merito della questione.
Chi è tenuto a pagare le spese legali quando un processo viene dichiarato estinto per rinuncia?
Secondo la legge, la parte che rinuncia al ricorso è condannata a pagare le spese legali sostenute dalla controparte per difendersi nel giudizio di legittimità, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le parti.
Cosa significa che le spese sono liquidate ‘con distrazione’?
Significa che il giudice ordina alla parte soccombente di versare l’importo delle spese legali direttamente all’avvocato della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto il proprio compenso.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. L Num. 17607 Anno 2025
Civile Decr. Sez. L Num. 17607 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 30/06/2025
nella causa vertente tra:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME domicilio digitale ; giusta procura in atti;
ricorrente
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME domicilio digitale ; giusta procura in atti;
contro
ricorrente
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 18-2023, depositata il 6.2.2023, N.R.G. 1051-2022;
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alla controparte;
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.
Roma, 26 giugno 2025