Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21710 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21710 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24776-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 585/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/06/2023 R.G.N. 268/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. 24776/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 05/06/2025
CC
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto da Trenitalia Spa avverso la sentenza con la quale il tribunale di Milano accoglieva le domande di NOME COGNOME e NOME COGNOME relative all’incidenza sulla retr ibuzione per ferie della parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale e dell’indennità di assenza dalla residenza, condannando Trenitalia a pagare rispettivamente gli importi di 16.848,28 e 18.841,34 lordi per i periodi indicati, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi ai quali hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME
In data 1.7.2024 la cancelleria di questa Corte di Cassazione ha notificato la proposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. a seguito della quale Trenitalia ha chiesto la decisione del ricorso in applicazione dell’art. 3 80bis, 3 comma c.p.c.
Successivamente con atto in data 19 marzo 2025 Trenitalia ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione e agli atti del giudizio. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione
Deve essere pronunciata l’estinzione del processo per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto in data 19 marzo 2025, depositato in questo giudizio, con cui la ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha notificato atto di rinuncia all’impugnazione e agli atti del giudizio.
I controricorrenti con memoria successiva, preso atto della rinuncia di Trenitalia, hanno chiesto la liquidazione delle spese che, visto l’art. 391 c.p.c., vengono liquidate nella misura
indicata in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna Trenitalia al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge. Ai sen si dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a no rma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME