Estinzione del Processo: Analisi di un Caso di Rinuncia in Cassazione
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui un procedimento giudiziario può concludersi prima di una decisione sul merito. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sulle conseguenze di questo evento, in particolare quando deriva dalla rinuncia al ricorso. Analizziamo la decisione per comprendere le implicazioni su spese legali e contributo unificato.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia di lavoro. Un lavoratore, dopo una decisione a lui sfavorevole della Corte d’Appello che lo condannava al pagamento di una somma di denaro a favore di una cooperativa agricola, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione.
La cooperativa, a sua volta, si costituiva in giudizio presentando un controricorso per difendere le proprie ragioni. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, si verificava un evento decisivo: il lavoratore depositava una dichiarazione di rinuncia al proprio ricorso.
La Rinuncia al Ricorso e l’Accettazione
L’atto di rinuncia veniva formalmente accettato dalla cooperativa. Questo passaggio è fondamentale, poiché la combinazione di rinuncia e accettazione attiva un meccanismo specifico previsto dal Codice di Procedura Civile, che porta direttamente alla chiusura del procedimento.
Di fronte a questi atti, la Corte di Cassazione non ha dovuto esaminare il merito della controversia, ma si è limitata a prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite.
La Decisione della Corte: Estinzione del Processo e Spese
Con la sua ordinanza, la Corte Suprema ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda sull’articolo 390 del Codice di Procedura Civile, che disciplina appunto la rinuncia al ricorso. Poiché la controparte aveva accettato la rinuncia, sussistevano tutte le condizioni per dichiarare concluso il giudizio.
Un aspetto di grande rilevanza pratica riguarda le spese processuali. In applicazione dell’articolo 391, quarto comma, del c.p.c., la Corte ha deciso di non disporre nulla in merito alle spese. Ciò significa che ciascuna parte si fa carico delle proprie.
Nessun Raddoppio del Contributo Unificato
Il punto più significativo della decisione riguarda il contributo unificato. La normativa (DPR n. 115/2002) prevede che la parte il cui ricorso viene respinto o dichiarato inammissibile sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello già pagato per l’iscrizione a ruolo della causa. La Corte ha chiarito che questa sanzione non si applica in caso di estinzione del processo.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e fondata su una precisa interpretazione delle norme procedurali.
In primo luogo, l’estinzione è la conseguenza automatica della rinuncia accettata, come previsto dall’art. 390 c.p.c. Le parti, manifestando concordemente la volontà di non proseguire, privano il giudice del potere di decidere nel merito.
In secondo luogo, la scelta di non provvedere sulle spese si basa sull’art. 391, comma quarto, c.p.c., che regola specificamente le conseguenze della rinuncia accettata.
Infine, e soprattutto, la Corte ha ribadito un principio consolidato, citando precedenti specifici (Cass. n. 3688/2016 e Cass. n. 23175/15): la norma che impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002) ha carattere sanzionatorio e si applica solo ed esclusivamente ai casi di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. L’estinzione, essendo un esito diverso, ne è esclusa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un importante principio a tutela del litigante. La rinuncia al ricorso, se accettata, consente di chiudere una controversia senza rischiare una decisione sfavorevole nel merito e, soprattutto, senza incorrere nella sanzione del raddoppio del contributo unificato. Questa consapevolezza può influenzare le strategie processuali delle parti, favorendo soluzioni conciliative e deflattive del contenzioso anche nella fase finale del giudizio di legittimità.
Cosa accade se una parte rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte accetta?
Il processo si estingue. La Corte di Cassazione non entra nel merito della questione ma si limita a dichiarare la fine del procedimento a causa della volontà concorde delle parti di non proseguire.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, chi paga le spese legali?
Nell’ordinanza analizzata, la Corte ha stabilito di non emettere alcuna statuizione sulle spese. In base all’art. 391 c.p.c., in caso di rinuncia accettata, le parti possono accordarsi diversamente, ma in assenza di accordo e di una specifica decisione del giudice, ciascuna parte sostiene i propri costi.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26468 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16938-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 215/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 67/2017;
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 16938/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
che , con la sentenza n. 215/2019, la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, che confermava nel resto, ha rigettato l’appello principale proposto da COGNOME NOME e, in accoglimento di quello incidentale ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma complessiva di euro 1.200,63, oltre accessori;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a quattro motivi;
che la intimata ha resistito con controricorso;
che i l collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte del ricorrente;
che tale atto risulta accettato dalla controricorrente;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2024