Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14320 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1905-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che li rappresenta e difende;
– controricorrente e controricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato
R.G.N. 1905/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/03/2024
CC
e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2760/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2018 R.G.N. 2636/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
La Corte di appello di Roma con sentenza non definitiva n. 4987/2017 ha accolto in parte l’appello di NOME COGNOME e di NOME COGNOME ed ha dichiarato che tra i medesimi e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nel primo livello del c.c.n.l. Commercio, a far data, rispettivamen te, dall’1.5.20018 e dall’1.4.2008 e fino alla scadenza, per entrambi, del 31.12.2012.
Con sentenza definitiva n. 2760/2018, la Corte d’appello ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 36.926,13 in favore del COGNOME e della somma di euro 77.869,26 in favore della COGNOME, oltre accessori.
Avverso la sentenza definitiva ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso e il COGNOME ha proposto ricorso incidentale articolando un unico motivo. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Preliminarmente, si dà atto che l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso e il COGNOME ha
rinunciato al ricorso incidentale. Le rinunce sono state reciprocamente accettate, anche dalla COGNOME.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alle rinunce.
Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente principale e il ricorrente incidentale dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione da ciascuno proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso nell’adunanza camerale del 13 marzo 2024