Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23560 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23560 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9289-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE in liquidazione), RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
Trasferimento azienda
R.G.N.9289/2024
COGNOME
Rep.
Ud 20/05/2025
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 152/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2023 R.G.N. 757/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO
che , con la sentenza n. 152/2023, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lodi che aveva accolto le domande proposte dai lavoratori in epigrafe indicati, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE dirette ad ottenere il riconoscimento del loro diritto alla prosecuzione dei rapporti lavorativi alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE dal 3.9.2020, alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 7.10.2020 e infine nuovamente alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE a decorrere dall’1.11.2021, con il loro inserimento nell’attività lavorativa espletata presso il punto vendita ubicato a San Rocco al Porto e con la condanna delle aziende convenute in solido al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, delle retribuzioni maturate dal 3.9.2020 fino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, da quantificarsi in separato giudizio, nella misura mensile, per ciascun ricorrente, indicata in dispositivo;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in proprio e nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE quest’ultima nella sua qualità di socia unica per RAGIONE_SOCIALE in liquidazione affidato a due motivi;
che gli intimati lavoratori hanno resistito con controricorso mentre RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
che il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse di parte ricorrente, con relativa accettazione per i controricorrenti;
che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc;
che , in relazione al presente giudizio, alcun rilievo processuale e sostanziale riveste la posizione di RAGIONE_SOCIALE, non essendo stata avanzata alcuna specifica domanda, nel ricorso per cassazione, dalle odierne ricorrenti direttamente nei confronti di questa e non avendo essa svolto alcuna attività difensiva in sede di legittimità;
che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 maggio