Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28439 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12472/2022 R.G. proposto da :
NOME, difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE DELLA CITTÀ DI GLORENZA STADTGEMEINDE GLURN, difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
-controricorrente-
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO n. 41/2022 depositata il 12/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
-La controversia è originata dalla domanda di tutela possessoria della particella fondiaria Obere Au, formalmente
intavolata a nome del RAGIONE_SOCIALE, ma gravata da diritti di uso civico. NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE esponevano di esercitare su tale fondo il possesso, manifestato attraverso il pascolo del bestiame per alcune settimane in primavera e autunno e lo sfalcio periodico dell’erba in estate, da tempo immemorabile. Lamentavano che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva posto in essere atti di spoglio e turbativa a partire dal maggio 2017, demolendo una recinzione che gli associati avevano realizzato negli anni settanta e, successivamente, nel marzo 2018, realizzando un percorso ghiaioso, dopo aver rimosso la restante parte della recinzione storica. Tali interventi, basati su una concessione edilizia poi annullata dal giudice amministrativo, erano seguiti, nell’aprile 2018, dalla costruzione di una nuova recinzione all’interno del percorso appena creato.
Il processo iniziava con ricorso possessorio dinanzi al Tribunale di Bolzano, che, dopo aver delimitato l’oggetto del giudizio alla sola rimozione della vecchia recinzione, rigettava la domanda, ritenendo che i ricorrenti non avessero allegato in modo sufficiente in che modo tale rimozione avesse diminuito in modo apprezzabile il loro possesso. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. La Corte ha qualificato i diritti in questione come diritti di uso civico su beni di proprietà comunale, rilevando che spetta al ricorrente l’onere di dimostrare la lesione possessoria. Sulla base di fotografie prodotte dal RAGIONE_SOCIALE, la Corte ha accertato che nel maggio 2018 il pascolo era stato regolarmente esercitato, concludendo per l’insussistenza della lesione del possesso.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME, per sé e quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di possessori del fondo, con sette motivi. Resiste il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con controricorso. NOME COGNOME è da
considerare che sia rimasto intimato, avendo proposto controricorso per errore.
– Il 2/09/2025 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, con adesione della parte controricorrente. Ne segue l’estinzione del processo di cassazione, senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l’adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME