Estinzione del Processo in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui un giudizio può concludersi prima di arrivare a una sentenza sul merito della questione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come ciò avvenga nella pratica, in particolare quando una parte decide di rinunciare al proprio ricorso. Analizziamo una vicenda che, pur nascendo da una disputa su diritti di pascolo, si risolve con una decisione prettamente procedurale, ricca di implicazioni per le parti coinvolte.
I Fatti di Causa: una Controversia sui Diritti di Pascolo
La vicenda ha origine dalla richiesta di tutela possessoria avanzata da un privato e da un’associazione agraria. Essi sostenevano di esercitare da tempo immemorabile diritti di uso civico (pascolo del bestiame e sfalcio dell’erba) su un terreno di proprietà di un Comune. Lamentavano che l’ente pubblico avesse turbato il loro possesso a partire dal 2017, demolendo una vecchia recinzione, realizzando un percorso ghiaioso e costruendo una nuova recinzione che limitava l’area di pascolo.
L’Iter Giudiziario nei Gradi di Merito
Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda. Secondo il giudice, i ricorrenti non avevano provato in modo sufficiente come la rimozione della vecchia recinzione avesse concretamente e in modo apprezzabile diminuito il loro possesso. La decisione veniva confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, la quale ribadiva che l’onere di dimostrare la lesione possessoria gravava interamente sui ricorrenti. Non ritenendo tale prova raggiunta, anche la Corte d’Appello respingeva le loro istanze. A questo punto, la questione veniva portata dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione e l’Estinzione del Processo
Contrariamente alle aspettative di una decisione sul merito della tutela possessoria, la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul fondo della controversia. Durante il giudizio, infatti, la parte ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, al quale la controparte (il Comune) ha formalmente aderito. Questo evento ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento. La Corte ha preso atto della volontà concorde delle parti di non proseguire il giudizio e ha dichiarato l’estinzione del processo di cassazione.
Le Motivazioni: Rinuncia e Conseguenze su Spese e Contributo Unificato
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulle conseguenze giuridiche della rinuncia accettata. In primo luogo, la Corte chiarisce che l’adesione della parte controricorrente alla rinuncia preclude al giudice di decidere sulle spese di lite. In sostanza, quando le parti si accordano per porre fine al giudizio, la Corte non interviene per stabilire chi debba pagare i costi legali dell’altra parte. In secondo luogo, la decisione affronta la questione del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002. Questa norma impone alla parte che ha impugnato una sentenza, e che risulta soccombente, di versare un’ulteriore somma pari al contributo unificato già pagato. La Corte, richiamando una propria precedente pronuncia (Cass. 25485/2018), ha specificato che l’estinzione del processo non equivale a una soccombenza. Di conseguenza, l’obbligo del doppio versamento non si applica, poiché non vi è stata una decisione sfavorevole nel merito per la parte impugnante.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre due importanti spunti pratici. Anzitutto, evidenzia come la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, sia uno strumento efficace per chiudere definitivamente un contenzioso in Cassazione, evitando una pronuncia che potrebbe essere sfavorevole. In secondo luogo, chiarisce le implicazioni economiche di tale scelta: le parti evitano una condanna alle spese e il ricorrente non è tenuto al pagamento del doppio contributo unificato. La decisione sottolinea una distinzione fondamentale nel diritto processuale: la differenza tra una sconfitta nel merito e una chiusura anticipata del giudizio per volontà delle parti, con conseguenze procedurali ed economiche ben distinte.
Cosa accade se la parte che ha presentato ricorso in Cassazione decide di rinunciare e la controparte accetta?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, ponendo fine al giudizio senza emettere una decisione sul merito della controversia.
In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
La Corte non adotta alcun provvedimento sulle spese. L’adesione della controparte alla rinuncia impedisce al giudice di statuire su chi debba sostenere i costi del giudizio di cassazione.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’obbligo di versare un’ulteriore somma pari al contributo unificato, poiché tale obbligo sorge solo in caso di impugnazione respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, non in caso di estinzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28439 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12472/2022 R.G. proposto da :
NOME, difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
–ricorrente– contro
COMUNE DELLA CITTÀ DI GLORENZA STADTGEMEINDE GLURN, difeso dagli avvocati COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
–controricorrente–
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO n. 41/2022 depositata il 12/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
-La controversia è originata dalla domanda di tutela possessoria della particella fondiaria Obere Au, formalmente
intavolata a nome del RAGIONE_SOCIALE, ma gravata da diritti di uso civico. NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE esponevano di esercitare su tale fondo il possesso, manifestato attraverso il pascolo del bestiame per alcune settimane in primavera e autunno e lo sfalcio periodico dell’erba in estate, da tempo immemorabile. Lamentavano che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva posto in essere atti di spoglio e turbativa a partire dal maggio 2017, demolendo una recinzione che gli associati avevano realizzato negli anni settanta e, successivamente, nel marzo 2018, realizzando un percorso ghiaioso, dopo aver rimosso la restante parte della recinzione storica. Tali interventi, basati su una concessione edilizia poi annullata dal giudice amministrativo, erano seguiti, nell’aprile 2018, dalla costruzione di una nuova recinzione all’interno del percorso appena creato.
Il processo iniziava con ricorso possessorio dinanzi al Tribunale di Bolzano, che, dopo aver delimitato l’oggetto del giudizio alla sola rimozione della vecchia recinzione, rigettava la domanda, ritenendo che i ricorrenti non avessero allegato in modo sufficiente in che modo tale rimozione avesse diminuito in modo apprezzabile il loro possesso. La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. La Corte ha qualificato i diritti in questione come diritti di uso civico su beni di proprietà comunale, rilevando che spetta al ricorrente l’onere di dimostrare la lesione possessoria. Sulla base di fotografie prodotte dal RAGIONE_SOCIALE, la Corte ha accertato che nel maggio 2018 il pascolo era stato regolarmente esercitato, concludendo per l’insussistenza della lesione del possesso.
Ricorre in cassazione NOME COGNOME, per sé e quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, in qualità di possessori del fondo, con sette motivi. Resiste il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con controricorso. NOME COGNOME è da
considerare che sia rimasto intimato, avendo proposto controricorso per errore.
- Il 2/09/2025 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, con adesione della parte controricorrente. Ne segue l’estinzione del processo di cassazione, senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l’adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME