Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33391-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2202/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 1592/2015;
Oggetto
Estinzione del processo per rinuncia
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice di superiore inquadramento e condanna della società datoriale, RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle differenze retributive;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Preliminarmente, deve darsi atto che, a seguito della sottoscrizione di verbale di conciliazione in data 26.10.2023, la ricorrente NOME COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla società controricorrente;
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso nell’adunanza camerale del 22.11.2023