Estinzione del Processo per Rinuncia: Guida agli Effetti su Spese e Contributo Unificato
L’estinzione del processo è un esito non sempre noto ai non addetti ai lavori, ma di fondamentale importanza pratica. Si verifica quando una causa si conclude prima di una decisione sul merito, spesso a seguito di un accordo tra le parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo esemplare le conseguenze di questa evenienza, in particolare per quanto riguarda le spese legali e il temuto ‘raddoppio’ del contributo unificato. Analizziamo insieme la vicenda per capire le implicazioni per chi decide di porre fine a una controversia.
I Fatti di Causa
Una lavoratrice aveva avviato una causa contro la propria azienda, una società per azioni, chiedendo il riconoscimento di un inquadramento superiore e il pagamento delle relative differenze retributive. La sua domanda era stata respinta sia in primo grado che in appello. Non soddisfatta, la lavoratrice aveva deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso.
Mentre il giudizio di legittimità era in corso, le parti hanno trovato un punto d’incontro, sottoscrivendo un verbale di conciliazione. A seguito di tale accordo, la lavoratrice ha formalizzato la rinuncia al proprio ricorso e la società ha prontamente accettato tale rinuncia.
La Decisione della Corte: l’Estinzione del Processo e le sue Implicazioni
Preso atto dell’accordo raggiunto e della conseguente rinuncia accettata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del processo. La parte più interessante dell’ordinanza, tuttavia, non risiede in questa ovvia conclusione, ma nelle precisazioni relative alle conseguenze economiche di tale esito.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la propria decisione su due principi procedurali chiari, offrendo importanti delucidazioni.
La Gestione delle Spese Processuali
Il primo punto affrontato riguarda le spese legali. Secondo l’art. 391, comma quarto, del codice di procedura civile, quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, non si deve disporre nulla in merito alle spese. La logica è semplice: l’accettazione della rinuncia è parte di un accordo complessivo che, implicitamente o esplicitamente, risolve anche la questione dei costi legali sostenuti. Pertanto, ogni parte si fa carico delle proprie spese.
L’Esclusione del Raddoppio del Contributo Unificato
Il secondo e più rilevante aspetto riguarda il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La legge (D.P.R. 115/2002) prevede che la parte il cui ricorso viene respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile debba pagare un importo aggiuntivo pari a quello già versato per l’iscrizione a ruolo della causa (il cosiddetto ‘raddoppio’).
La Cassazione, richiamando precedenti orientamenti, ha stabilito che la declaratoria di estinzione del processo non è equiparabile a nessuna di queste ipotesi. Il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità sono decisioni negative nel merito o nel rito, che sanzionano un’impugnazione infondata. L’estinzione per rinuncia, invece, è un esito neutro che deriva dalla volontà delle parti di non proseguire il contenzioso. Di conseguenza, la ‘sanzione’ del raddoppio del contributo non si applica.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due lezioni pratiche di grande valore. In primo luogo, conferma che la via della conciliazione è sempre percorribile, anche in Cassazione, e può portare a un’uscita ‘morbida’ dal processo, senza una condanna alle spese. In secondo luogo, e soprattutto, chiarisce che la rinuncia al ricorso a seguito di un accordo non comporta costi aggiuntivi a titolo di contributo unificato. Questa precisazione è fondamentale per le parti che valutano una transazione, in quanto rimuove un potenziale ostacolo economico e incentiva la risoluzione amichevole delle controversie, anche nelle fasi più avanzate del giudizio.
Cosa succede a un processo se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciare e la controparte accetta?
Il processo si estingue. La Corte non entra nel merito della questione ma prende semplicemente atto della volontà delle parti di non proseguire la causa, dichiarandone la fine anticipata.
In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, chi paga le spese legali?
Nessuna delle parti viene condannata a pagare le spese legali dell’altra. La legge prevede che, in questa specifica situazione, non si debba disporre in ordine alle spese, il che significa che ogni parte sostiene i costi del proprio avvocato, come solitamente previsto negli accordi transattivi.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato scatta solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso. L’estinzione del processo non rientra in queste categorie e, pertanto, esonera il ricorrente da tale pagamento aggiuntivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1689 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 33391-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, che la rappresenta e difende;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
— controricorrente —
avverso la sentenza n. 2202/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 1592/2015;
Oggetto
Estinzione del processo per rinuncia
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, confermando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda della lavoratrice di superiore inquadramento e condanna della società datoriale, RAGIONE_SOCIALE, al pagamento delle differenze retributive;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Preliminarmente, deve darsi atto che, a seguito della sottoscrizione di verbale di conciliazione in data 26.10.2023, la ricorrente NOME COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla società controricorrente;
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
- pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso nell’adunanza camerale del 22.11.2023