Estinzione del processo in Cassazione: il caso della rinuncia congiunta
L’estinzione del processo rappresenta una delle modalità con cui un giudizio può concludersi prima di arrivare a una sentenza che decida nel merito la controversia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 3935 del 13 febbraio 2024, offre un chiaro esempio di questa eventualità, specificando le conseguenze derivanti da una rinuncia congiunta al ricorso nel giudizio di legittimità.
I fatti alla base della decisione
Il caso giunto all’attenzione della Suprema Corte è di natura puramente procedurale. Le parti coinvolte in un giudizio, dopo aver presentato ricorso, hanno deciso di comune accordo di non proseguire con la controversia. Hanno quindi formalizzato una rinuncia congiunta al ricorso, un atto che manifesta la volontà di entrambe le parti di porre fine al procedimento pendente davanti alla Corte di Cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione sull’estinzione del processo
Di fronte alla rinuncia ritualmente formulata ai sensi dell’articolo 390 del codice di procedura civile, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e agire di conseguenza. Con una decisione snella e diretta, ha dichiarato formalmente l’estinzione del processo. Questa declaratoria chiude definitivamente il giudizio senza alcuna valutazione sul contenuto del ricorso originario.
Le Motivazioni della declaratoria
Le motivazioni della Corte si basano su una lineare applicazione delle norme procedurali e chiariscono tre punti fondamentali che derivano dalla rinuncia congiunta.
In primo luogo, la rinuncia al ricorso, essendo stata presentata in modo corretto e conforme alla legge, comporta inevitabilmente l’estinzione del processo, come previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile. Questo è l’effetto principale e diretto dell’atto di rinuncia.
In secondo luogo, la Corte ha stabilito che non vi era luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Ai sensi dell’articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile, quando la rinuncia è ‘congiunta’, cioè proviene da tutte le parti, si presume che le stesse abbiano già trovato un accordo privato sulla ripartizione delle spese legali. Pertanto, il giudice non interviene su questo aspetto.
Infine, la decisione ha una conseguenza importante dal punto di vista fiscale. La declaratoria di estinzione esime le parti dall’applicazione della norma che prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘raddoppio del contributo’). Questa disposizione, contenuta nell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, si applica solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non in caso di estinzione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio procedurale di notevole importanza pratica. La rinuncia congiunta al ricorso in Cassazione si configura come uno strumento efficiente per le parti che intendono chiudere una lite in modo consensuale. La conseguente estinzione del processo non solo pone fine alla controversia, ma garantisce anche un significativo vantaggio economico: le parti non vengono condannate al pagamento delle spese legali (che regoleranno tra loro) e, soprattutto, evitano il raddoppio del contributo unificato. Si tratta di una via d’uscita che favorisce la deflazione del contenzioso e permette un risparmio di costi per i litiganti.
Cosa succede se le parti rinunciano congiuntamente al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, come stabilito dall’articolo 391 del codice di procedura civile, chiudendo definitivamente il giudizio.
In caso di estinzione del processo per rinuncia congiunta, chi paga le spese legali?
La Corte non emette alcuna statuizione sulle spese. L’articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile, prevede che non si debba provvedere sulle spese quando la rinuncia è congiunta, poiché si presume che le parti abbiano raggiunto un accordo privato in merito.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare l’ulteriore importo del contributo unificato?
No, la declaratoria di estinzione del processo esime le parti dall’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, che si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3935 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;
non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è congiunta;
la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 11 gennaio 2024.