Estinzione del processo: quando la rinuncia al ricorso blocca il raddoppio del contributo unificato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento procedurale sull’estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso. Questa decisione sottolinea le conseguenze di tale atto, in particolare riguardo all’inapplicabilità del cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. Analizziamo il caso per comprendere meglio la portata di questo principio.
I Fatti di Causa: dal licenziamento alla rinuncia in Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia di lavoro. Una nota società del settore metalmeccanico aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello che confermava l’illegittimità del licenziamento di un suo ex dipendente. La Corte territoriale aveva condannato l’azienda al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità e di un’ulteriore indennità sostitutiva della reintegra, calcolata in quindici mensilità della retribuzione globale.
Contro questa decisione, la società aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: l’azienda ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla controparte, l’ex lavoratore.
La Decisione della Cassazione: l’Estinzione del Processo e le sue conseguenze
A fronte della rinuncia e della sua accettazione, la Suprema Corte non è entrata nel merito della controversia, ma ha preso atto della volontà delle parti di porre fine alla lite. Di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del processo.
Questa decisione si fonda su un preciso meccanismo processuale previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile, che disciplina proprio gli effetti della rinuncia nel giudizio di Cassazione. Quando la rinuncia viene accettata dalla controparte (se ha un interesse a proseguire la causa), il processo si chiude senza una pronuncia sul diritto controverso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari, basandosi su due punti fondamentali.
In primo luogo, la constatazione della regolarità formale della rinuncia e della sua accettazione. Essendo entrambi gli atti validamente depositati e provenienti dalle parti legittimate, alla Corte non è rimasto che applicare la norma e dichiarare l’estinzione del giudizio.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto di maggiore interesse pratico, la Corte ha specificato le conseguenze di tale estinzione sul fronte delle spese e degli oneri fiscali. La decisione ha stabilito ‘nulla per le spese’, indicando che, verosimilmente, le parti avevano trovato un accordo transattivo che includeva anche la gestione dei costi legali.
Soprattutto, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: l’estinzione del processo impedisce l’applicazione dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Questa norma prevede il raddoppio del contributo unificato a carico della parte il cui ricorso è stato respinto integralmente, dichiarato inammissibile o improcedibile. La ratio di tale sanzione è quella di scoraggiare le impugnazioni infondate. Tuttavia, come confermato da precedenti pronunce (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015), la sanzione non si applica se il processo si chiude per una causa, come la rinuncia accettata, che non implica una valutazione di merito o di ammissibilità del ricorso stesso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la rinuncia al ricorso, quando accettata, è uno strumento efficace per chiudere definitivamente una controversia legale anche in sede di legittimità. La principale implicazione pratica di questa decisione è la certezza che l’estinzione del processo esclude categoricamente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Questo rappresenta un elemento importante da considerare nelle strategie processuali e nelle valutazioni economiche legate a un accordo transattivo, poiché evita un aggravio di costi per la parte che decide di abbandonare l’impugnazione.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
In questo caso, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, chiudendo il giudizio senza emettere una decisione sul merito della controversia.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, si devono pagare le spese legali?
Nella decisione analizzata, la Corte ha disposto ‘Nulla per le spese’, il che significa che ogni parte sostiene i propri costi legali. Questa è una prassi comune quando la rinuncia è frutto di un accordo tra le parti.
Se il processo si estingue per rinuncia, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che la norma che prevede il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del processo, poiché questa non deriva da una valutazione negativa sul ricorso (come il rigetto o l’inammissibilità) ma dalla volontà concorde delle parti di terminare la lite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34592 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29663-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 694/2022 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/10/2022 R.G.N. 412/2022;
Oggetto
R.G.N. 29663/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 08/11/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza con la quale la quale la Corte di appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione che aveva confermato la illegittimità del licenziamento intimato ad NOME COGNOME la condanna della società alla indennità risarcitoria nella misura di dieci mensilità e condannato RAGIONE_SOCIALE all’indennità sostitutiva della reintegra nella misura di quindici mensilità della retribuzione globale di fatto comprensiva dei benefit aziendali; la parte intimata ha depositato controricorso;
parte ricorrente ha depositato rinunzia che è stata accettata dalla controparte;
Considerato che
è stato depositato atto di rinunzia al ricorso della parte ricorrente la quale risulta accettata dalla parte controricorrente;
e ssendo rinuncia ed accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo, giusta l’art. 391, comma primo, c.p.c. 4.;
alla declaratoria di estinzione consegue la inapplicabilità dell’art. art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 34025/2023, Cass. n. 33175/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’8